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	<title>vaccinale Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<title>vaccinale Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<item>
		<title>L’interesse pubblico tra politica e amministrazione: il caso dell’obbligo vaccinale durante la pandemia</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Giulia Torta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 07:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi 2-2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica PDF Abstract Il presente contributo analizza due pronunce giurisdizionali (la sentenza n. 7045/2021 del Consiglio di Stato e l’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) confrontando la tecnica argomentativa utilizzata dalle Corti in due vicende relative all’introduzione normativa dell’obbligo vaccinale. Il punto di partenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/linteresse-pubblico-tra-politica-e-amministrazione-il-caso-dellobbligo-vaccinale-durante-la-pandemia/">L’interesse pubblico tra politica e amministrazione: il caso dell’obbligo vaccinale durante la pandemia</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/11/2-2022-7-Torta.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<p><strong>Abstract</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il presente contributo analizza due pronunce giurisdizionali (la sentenza n. 7045/2021 del Consiglio di Stato e l’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) confrontando la tecnica argomentativa utilizzata dalle Corti in due vicende relative all’introduzione normativa dell’obbligo vaccinale. Il punto di partenza dell&#8217;indagine è rappresentato dalla ricostruzione della rapida evoluzione del quadro normativo in tema e dall’inquadramento teorico dell’obbligo vaccinale come espressione del principio di solidarietà, intimamente connesso ad una visione dello Stato di diritto come ideale giuridico essenziale per garantire la dignità umana. Successivamente, il <em>focus </em>si sposta sulla centralità del ruolo del giudice amministrativo e sulla necessità di attribuire un ruolo chiave, nell’esercizio corretto della funzione giudicante, alla lucida ed imparziale individuazione delle caratteristiche giuridicamente rilevanti di una situazione di fatto. In questo contesto, si evidenzia, dunque, come la sentenza n. 7045/2021 del Consiglio di Stato, che si allinea ai precedenti della Corte Costituzionale riconoscendo la necessità di ammettere un margine di flessibilità nell&#8217;azione pubblica per assicurare la tutela della salute della collettività nel contesto pandemico, segua un ragionamento fortemente ancorato alla realtà scientifica della pandemia, e come, invece, l&#8217;ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sembri valutare i fatti in maniera non neutrale, arrivando ad estenderne la portata dei propri poteri istruttori al di fuori dei limiti ordinari ed operando un controllo sulla fondatezza delle questioni di legittimità proposte dal ricorrente che spetta invece alla Corte Costituzionale</p>
<p style="text-align: center;"><em>The public interest as a balance between politics and administration: the case of mandatory vaccination during the Covid-19 pandemic</em></p>
<p style="text-align: justify;">This paper analyses two rulings, one &#8211; <em>sentenza no. 7045/2021</em> &#8211; pronounced by the <em>Consiglio di Stato</em> (the highest Administrative Court in Italy) and one &#8211; <em>ordinanza no. 38/2022</em> &#8211; pronounced by the <em>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana</em> (the Administrative Justice Court for the Sicilian Region), comparing the argumentative technique used by the two courts in the context of the rapidly evolving regulatory framework of the vaccination mandate. The starting point of the investigation is the reconstruction of the vaccination mandate as an expression of the principle of solidarity, intimately connected to a vision of the rule of law as an essential legal ideal to guarantee human dignity. Subsequently, the focus shifts to the centrality of the role of administrative judges in the protection of public interests and the need to move from a lucid and impartial identification of the legally relevant characteristics of a factual situation in order to properly exercise the judicial function. These considerations are key in analysing the two rulings: the <em>sentenza no. 7045/2021</em> of the <em>Consiglio di Stato</em>, in fact, aligns with the precedents of the <em>Corte Costituzionale</em> (Constitutional Court) and follows a reasoning strongly based on the scientific reality of the pandemic, recognising the need for flexibility in public action when prioritizing the protection of public health; conversely, the <em>ordinanza no. 38/2022</em> of the <em>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana</em> appears to evaluate the facts in a partisan way, even going as far as extending its reach beyond its judicial authority on a matter that should instead be under the jurisdiction of the <em>Corte Costituzionale</em>.</p>
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		<item>
		<title>L’imposizione ex lege dell’obbligo vaccinale anti Covid-19, tra pubblici poteri, private libertà e sindacato giurisdizionale: la recente ordinanza del CGARS n. 351/2022 di rimessione alla Corte Costituzionale</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/limposizione-ex-lege-dellobbligo-vaccinale-anti-covid-19-tra-pubblici-poteri-private-liberta-e-sindacato-giurisdizionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacopo Vavalli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. L’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, pomo della discordia. – 2. La libertà del cittadino all’interno dello Stato costituzionale. – 3. La libertà di autodeterminazione del cittadino dinanzi alle scelte dello Stato in materia di salute pubblica: alle radici del dibattito sull’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/limposizione-ex-lege-dellobbligo-vaccinale-anti-covid-19-tra-pubblici-poteri-private-liberta-e-sindacato-giurisdizionale/">L’imposizione ex lege dell’obbligo vaccinale anti Covid-19, tra pubblici poteri, private libertà e sindacato giurisdizionale: la recente ordinanza del CGARS n. 351/2022 di rimessione alla Corte Costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Vavalli.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. L’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, pomo della discordia. – 2. La libertà del cittadino all’interno dello Stato costituzionale. – 3. La libertà di autodeterminazione del cittadino dinanzi alle scelte dello Stato in materia di salute pubblica: alle radici del dibattito sull’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2. – 4. La libertà (rectius, discrezionalità) dello Stato legislatore nell’adottare misure di contrasto alla pandemia. – 5. La libertà (rectius, il potere) del Giudice di dubitare sulla legittimità costituzionale di disposizioni che impongono un trattamento sanitario al cittadino: la recente ordinanza del CGARS n. 351 del 22 marzo 2022 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 44/2021. – 6. Conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">1. L’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, pomo della discordia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dibattito, scientifico e non, in ordine all’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2 è stato ed è tuttora fortemente polarizzato. Nella consapevolezza che tra i due poli vi siano una pluralità di posizioni più sfumate, la contrapposizione sembra riducibile a chi, da un lato, esprime con fermezza la legittimità (anche costituzionale), anzi la doverosità, della imposizione di tale obbligo, anche di carattere generalizzato<sup>1</sup>, e a chi, dall’altro, pone forti dubbi al riguardo<sup>2</sup> , assistiti da un esame del quadro giuridico inerente alle autorizzazioni che si pongono a fondamento della distribuzione e della conseguente somministrazione dei vaccini<sup>3.&nbsp;</sup>Un tema che corrobora il dibattito riguarda gli effetti (più o meno ignoti) dei vaccini contro il Sars-CoV-2 nel medio e nel lungo termine, ma anche gli effetti della vaccinazione tout court<sup>4</sup>. L’autorizzazione condizionata rilasciata in favore di simili vaccini, in partial overlap, determinerebbe cautela nel disporre imposizioni nella somministrazione degli stessi<sup>5</sup>. Tesi, questa, avversata con l’argomentazione che non è possibile bilanciare il noto con l’ignoto, “ciò che è con ciò che potrebbe essere, peraltro in una misura non quantificabile”<sup>6</sup>.<br />
.</p>
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		<title>Pandemia ed obbligo vaccinale: lo stato dell’arte del dibattito dottrinale nel prisma dell’ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n. 38/2022</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/pandemia-ed-obbligo-vaccinale-lo-stato-dellarte-del-dibattito-dottrinale-nel-prisma-dellordinanza-del-consiglio-di-giustizia-amministrativaper-la-regione-sicilia-n-38-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Zito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Obbligo vaccinale e sicurezza del vaccino: i diversi orientamenti emersi nel seminario. – 3. Obbligo vaccinale e sua legittimità a partire dalla capacità normogenetica del fatto. – 4. Obbligo vaccinale e criteri di interpretazione delle disposizioni normative: una rilevante questione di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Zito.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Obbligo vaccinale e sicurezza del vaccino: i diversi orientamenti emersi nel seminario. – 3. Obbligo vaccinale e sua legittimità a partire dalla capacità normogenetica del fatto. – 4. Obbligo vaccinale e criteri di interpretazione delle disposizioni normative: una rilevante questione di metodo. – 5. L’obbligo vaccinale tra solidarietà, razionalità, precauzione e trasparenza. – 6. L’ordinanza del CGAR e il contributo d’analisi critico offerto dalla dottrina. – 7. Conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Considerazioni introduttive<br />
Il seminario ha costituito l’occasione per riflettere, a partire dall’ordinanza “istruttoria” del CGARS, su una pluralità di tematiche tutte di formidabile importanza: la legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale; i criteri con cui interpretare la disciplina, che tale obbligo impone, soprattutto dal punto di vista dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione; i rapporti tra diritto e scienza colti nella dimensione sia dell’attività legislativa sia dell’attività amministrativa sia dell’attività giurisdizionale; la razionalità delle scelte compiute per contrastare e contenere la pandemia; la rilevanza del principio di solidarietà per giustificare l’imposizione dell’obbligo; l’applicazione del principio di precauzione; la trasparenza e i connessi problemi di corretta informazione del pubblico. Il seminario ha costituito anche l’occasione per riflettere su alcune scelte processuali compiute dal CGARS che presentano forti accenti di novità. Da ultimo, ma non per ultimo, il seminario si è giovato anche dell’apporto offerto dalla scienza medica attraverso la relazione di un immunologo che certamente ha svolto riflessioni utili per i giuristi. Desidero dunque esprimere in primo luogo un plauso agli organizzatori: il seminario ha rappresentato un ottimo esempio di come la scienza giuridica con le proprie riflessioni possa, partendo dalle decisioni giudiziali, aiutare la giurisprudenza, mettendole a disposizione materiali scientifici di grande qualità e spessore da cui la giurisprudenza stessa non può che trarre giovamento. Agli organizzatori va dunque ascritto il merito di avere attivato un circolo virtuoso tra teoria e pratica giuridica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/pandemia-ed-obbligo-vaccinale-lo-stato-dellarte-del-dibattito-dottrinale-nel-prisma-dellordinanza-del-consiglio-di-giustizia-amministrativaper-la-regione-sicilia-n-38-2022/">Pandemia ed obbligo vaccinale: lo stato dell’arte del dibattito dottrinale nel prisma dell’ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n. 38/2022</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<title>Nuove Autonomie &#8211; Numero 1/2022 &#8211; Speciale obbligo vaccinale</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/nuove-autonomie-numero-1-2022-speciale-obbligo-vaccinale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nuove Autonomie]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:09:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nuove AutonomieRIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICONumero 1/2022 &#8211; Speciale obbligo vaccinale ISSN 1122-228x Pdf Acquista i 3 fascicoli in versione cartacea su Editoriale Scientifica INDICE RELAZIONE INTRODUTTIVA Loredana Giani &#8211; Eccezionalità e pandemia. Spunti per una riflessione sul possibile ruolo di un diritto del rischio RELAZIONI Mario R. Spasiano &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/nuove-autonomie-numero-1-2022-speciale-obbligo-vaccinale/">Nuove Autonomie &#8211; Numero 1/2022 &#8211; Speciale obbligo vaccinale</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"> </p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">N<strong>uove Autonomie<br></strong>RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO PUBBLICO<br>Numero 1/2022 &#8211; Speciale obbligo vaccinale</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">ISSN 1122-228x</p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph"><strong><a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale_12.07.22_definitivo.pdf" class="ek-link">Pdf</a></strong></p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">Acquista i 3 fascicoli in versione cartacea su <a href="https://www.editorialescientifica.com/shop/catalogo-riviste/rivista/nuove-autonomie/abbonamento-annuale-1.html" target="_blank" aria-label=" (opens in a new tab)" rel="noreferrer noopener" class="ek-link">Editoriale Scientifica</a></p>
</div>
</div>



<span id="more-4163"></span>


<p style="text-align: center;"><strong><em>INDICE</em></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>RELAZIONE INTRODUTTIVA</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Loredana Giani</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-eccezionalita-e-pandemia-spunti-per-una-riflessione-sul-possibile-ruolo-di-un-diritto-del-rischio/">Eccezionalità e pandemia. Spunti per una riflessione sul possibile ruolo di un diritto del rischio</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>RELAZIONI</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Mario R. Spasiano</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-talune-riflessioni-a-margine-della-ordinanza-n-38-2022-del-cgars-e-altre-questioni-in-tema-di-obbligo-vaccinale/">Talune riflessioni a margine della ordinanza n. 38/2022 del CGARS e altre questioni in tema di obbligo vaccinale</a><br /><strong>Giuseppe Verde</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/questioni-di-legittimita-costituzionale-dellart-4-del-d-l-n-44-del-2021-spunti-di-riflessione-a-margine-dellordinanza-n-38-2022-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la/">Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. Spunti di riflessione a margine dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</a><br /><strong>Alessandro Mangia</strong> &#8211; <a href="http://Un raffinato esempio di distinguishing. Se la fonte è il fatto, che deve fare il giudice quando il fatto cambia?" data-wplink-url-error="true">Un raffinato esempio di distinguishing. Se la fonte è il fatto, che deve fare il giudice quando il fatto cambia?</a></p>
<p style="text-align: center;"><strong><em>INTERVENTI E COMUNICAZIONI</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Guido Corso &#8211; </strong><a href="https://www.nuoveautonomie.it/un-manifesto-giudiziario-no-vax/">Un manifesto giudiziario no vax?</a><br /><strong>Antonio Ruggeri  &#8211; </strong><a href="https://www.nuoveautonomie.it/covid-19-e-obbligo-vaccinale-dal-punto-di-vista-della-teoria-della-costituzione/">Covid-19 e obbligo vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione</a><br /><strong>Roberta Lombardi, Fabrizia Santini</strong> &#8211;<a href="https://www.nuoveautonomie.it/green-pass-ed-obbligo-vaccinale-nel-prisma-delle-scienze-razionali/"> Green pass ed obbligo vaccinale, nel prisma delle scienze razionali</a><br /><strong>Marco Calabrò</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/nuove-autonomie-numero-1-2022-speciale-obbligo-vaccinale/">Obbligo vaccinale e (presunta) applicazione del principio di precauzione “in modo inverso”</a><br /><strong>Laura Lorello</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-obbligo-vaccinale-e-limiti-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/">Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</a><br /><strong>Aristide Police</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-una-questione-di-massima-di-particolare-importanza/">Una “questione di massima di particolare importanza”</a><br /><strong>Antonella Sciortino</strong> &#8211; <a href="http://Obbligo vaccinale e discrezionalità legislativa: a proposito delle ordinanze CGARS nn. 38 e 351 del 2022" data-wplink-url-error="true">Obbligo vaccinale e discrezionalità legislativa: a proposito delle ordinanze CGARS nn. 38 e 351 del 2022</a><br /><strong>Anna Simonati</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/adempimenti-comunicativi-e-legittimita-dellobbligo-vaccinale-la-multiforme-influenza-del-principio-di-trasparenza-amministrativa/">Adempimenti comunicativi e legittimità dell’obbligo vaccinale: la (multiforme) influenza del principio di trasparenza amministrativa</a><br /><strong>Andrea Crisanti</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/diritti-fondamentali-e-pandemia-2/">Diritti fondamentali e pandemia</a><br /><strong>Marco Mazzamuto &#8211; </strong><a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-il-difetto-di-una-visione-dinsieme-della-vicenda-pandemica/">Il difetto di una visione d’insieme della vicenda pandemica</a><br /><strong>Ida Angela Nicotra</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/diritti-fondamentali-e-pandemia/">Diritti fondamentali e pandemia</a><br /><strong>Luca Ricolfi </strong>&#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/covid-e-tabu-linformazione-ai-tempi-della-guerra-contro-il-covid-luca-ricolfi/">Covid e tabù. L’informazione ai tempi della guerra contro il Covid</a><br /><strong>Giuseppe Valditara</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/diritti-e-pandemia/">Diritti e pandemia</a><br /><strong>Filippo Vari</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/la-pandemia-di-covid-19-come-stress-test-per-i-diritti-fondamentali-prime-note-filippo-vari/">La pandemia di COVID 19 come stress test per i diritti fondamentali: prime note</a><br /><strong>Marco Armanno</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/listruttoria-ai-fini-della-valutazione-della-non-manifesta-infondatezza-delle-questioni-di-legittimita-costituzionale-sullobbligo-vaccinale-profili-problematici-e-possibili-sviluppi/">L’istruttoria ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo vaccinale. Profili problematici e possibili sviluppi sistemici alla luce dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</a><br /><strong>Gaetano Armao</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/alle-origini-dellobbligo-legislativo-vaccinale-nellordinamento-giuridico-italiano-gaetano-armao/">Alle origini dell’obbligo legislativo vaccinale nell’ordinamento giuridico</a><br /><strong>Elisa Cavasino</strong> &#8211;<a href="https://www.nuoveautonomie.it/istruttoria-tecnico-scientifica-nel-giudizio-a-quo-e-giudizio-di-legittimita-costituzionale-il-caso-dellobbligo-vaccinale-nella-decretazione-durgenza-per-il-contrasto-della-pandemia/"> Istruttoria tecnico-scientifica nel giudizio a quo e giudizio di legittimità costituzionale: il caso dell’obbligo vaccinale nella decretazione d’urgenza per il contrasto della pandemia da Covid-19</a><br /><strong>Luciana De Grazia</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/obblighi-vaccinali-e-limiti-in-prospettiva-comparata-riflessioni-a-margine-di-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/">Obblighi vaccinali e limiti in prospettiva comparata. Riflessioni a margine di una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana</a><br /><strong>Felice Blando</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/due-anni-di-pandemia-in-italia-liberta-e-autorita-2/">Due anni di pandemia in Italia. Libertà e autorità</a><br /><strong>Jacopo Vavalli</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/limposizione-ex-lege-dellobbligo-vaccinale-anti-covid-19-tra-pubblici-poteri-private-liberta-e-sindacato-giurisdizionale-la-recente-ordinanza-del-cgars-n-351-2022-di-rimessione-a/">L’imposizione ex lege dell’obbligo vaccinale anti Covid-19, tra pubblici poteri, private libertà e sindacato giurisdizionale: la recente ordinanza del CGARS n. 351/2022 di rimessione alla Corte Costituzionale</a></p>
<p style="text-align: center;"><em><strong>RELAZIONE CONCLUSIVA</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Alberto Zito</strong> &#8211; <a href="https://www.nuoveautonomie.it/pandemia-ed-obbligo-vaccinale-lo-stato-dellarte-del-dibattito-dottrinale-nel-prisma-dellordinanza-del-consiglio-di-giustizia-amministrativaper-la-regione-sicilia-n-38-2022/">Pandemia ed obbligo vaccinale: lo stato dell’arte del dibattito dottrinale nel prisma dell’ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n. 38/2022. Relazione conclusiva</a></p>


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<p><a href="https://www.nuoveautonomie.it/ordinanza-sul-ricorso-numero-di-registro-generale-1272-del-2021/">ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2021</a></p><p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/nuove-autonomie-numero-1-2022-speciale-obbligo-vaccinale/">Nuove Autonomie &#8211; Numero 1/2022 &#8211; Speciale obbligo vaccinale</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<title>L’istruttoria ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo vaccinale. Profili problematici e possibili sviluppi sistemici alla luce dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/listruttoria-ai-fini-della-valutazione-della-non-manifesta-infondatezza-delle-questioni-di-legittimita-costituzionale-sullobbligo-vaccinale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Armanno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 19:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Perimetrazione di una vicenda ancora in via di definizione. – 2. L’ampiezza e la specificità dei quesiti istruttori: critiche e possibili chiavi di lettura. – 3. La proiezione degli effetti dell’istruttoria nell’eventuale giudizio di costituzionalità e la variabile “tempo” nelle decisioni fondate su dati tecnico-scientifici.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/listruttoria-ai-fini-della-valutazione-della-non-manifesta-infondatezza-delle-questioni-di-legittimita-costituzionale-sullobbligo-vaccinale/">L’istruttoria ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo vaccinale. Profili problematici e possibili sviluppi sistemici alla luce dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Armanno.pdf">PDF</a></p>
<hr>
<p style="text-align: right;">
</p><p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Perimetrazione di una vicenda ancora in via di definizione. – 2. L’ampiezza e la specificità dei quesiti istruttori: critiche e possibili chiavi di lettura. – 3. La proiezione degli effetti dell’istruttoria nell’eventuale giudizio di costituzionalità e la variabile “tempo” nelle decisioni fondate su dati tecnico-scientifici.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Perimetrazione di una vicenda ancora in via di definizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mio intervento esamina alcuni effetti che l’ordinanza n. 38 del 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (per l’innanzi CGARS) – nel disporre accertamenti istruttori preliminari alla valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni prospettate dagli appellanti – potrebbe produrre nell’eventuale giudizio di costituzionalità del c.d. obbligo vaccinale selettivo previsto dall’art. 4, c. 1 del D.L. n. 44 del 2021, convertito con modifiche dalla legge n. 76 del 2021. È appena il caso di osservare che il quadro normativo preso in considerazione dal CGARS è recentemente mutato a esito dell’inserimento del comma 1 bis al sopracitato art. 4, introdotto – in sede di conversione del D.L. n. 172 del 2021 – dalla legge n. 3 del 21 gennaio 2022. Sulla scorta di tale nuova previsione, a far data dal 15 febbraio l’obbligo vaccinale è stato espressamente esteso anche per gli studenti tirocinanti, categoria che non era prevista fino a quella data. La portata normativa di tale modifica, intervenuta medio tempore, pone non pochi dubbi in punto di rilevanza della questione (si veda a tal proposito l’intervento di G. Verde). Quanto invece alla valutazione della non manifesta infondatezza, come detto, essa è subordinata alle risultanze dell’istruttoria disposta dal CGARS.<br>Dal punto di vista dello strumento scelto – pur in assenza di un espresso richiamo da parte del giudice che si riferisce genericamente a una “istruttoria” – si è in presenza di una verificazione, prevista dal quarto comma dell’art. 63 del D.Lgs.vo n. 104 del 2010, (a norma del quale «Qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l’esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica»), e disciplinata, quanto alle modalità di assunzione, dall’art. 66 del medesimo decreto legislativo. Nel caso in specie colpisce l’ampiezza delle richieste istruttorie, dirette peraltro all’accertamento di dati molto specifici e in continuo mutamento.</p>
<hr>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
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		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Talune riflessioni a margine della ordinanza n. 38/2022 del CGARS e altre questioni in tema di obbligo vaccinale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mario R. Spasiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:10:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p> Scarica il PDF Sommario: 1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo. – 2. L’ordinanza istruttoria Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia 17/1/2022, n. 38. – 3. Alcune questioni a margine, ma non troppo. 1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo. Il periodo della pandemia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-talune-riflessioni-a-margine-della-ordinanza-n-38-2022-del-cgars-e-altre-questioni-in-tema-di-obbligo-vaccinale/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Talune riflessioni a margine della ordinanza n. 38/2022 del CGARS e altre questioni in tema di obbligo vaccinale</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong> </strong>Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Spasiano.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo. – 2. L’ordinanza istruttoria Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia 17/1/2022, n. 38. – 3. Alcune questioni a margine, ma non troppo.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il periodo della pandemia sta mettendo a dura prova talune categorie concettuali che ormai da tempo hanno assunto, anche nel contesto giuridico, rilevanza primaria. In modo particolare mi riferisco al rapporto tra scienza e tecnica, da un lato, e l’esercizio dell’azione amministrativa, dall’altro, ambito che costantemente vede crescere la produzione di atti pubblici supportati da contenuti provenienti da saperi metagiuridici, in grado per lo più, per il carattere dirimente della loro efficacia, di degradare il provvedimento e gli spazi di discrezionalità ad esso correlati, a strumenti di mera trasposizione giuridica di risultanze tecnico-scientifiche vincolanti l’intero esercizio della filiera amministrativa. Invero ci vollero molti anni perché la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza c.d. Baccarini n. 601/1999), dopo le forti sollecitazioni della dottrina in anni risalenti (mi riferisco in particolare agli studi<br />
di Franco Ledda<sup>1</sup>), approdasse al convincimento che la discrezionalità tecnica “è altra cosa dal merito amministrativo”, concretandosi in un giudizio con risultati che magari esulano dalla certezza, semmai sono anche opinabili ma, in ogni caso, non rientrano nella sfera dell’opportunità, aprendo così all’ammissione di nuovi spazi di sindacato per il giudice amministrativo. I provvedimenti amministrativi a fondamento tecnico-scientifico si presentano peraltro quale frutto di un giudizio applicativo di un metodo a carattere scientifico o para-scientifico, attenendo, per dirla con la felice espressione di Federico Cammeo, “più alla ragione che ad un potere”<sup>2</sup></p>
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		<title>Covid-19 e obbligo vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/covid-19-e-obbligo-vaccinale-dal-punto-di-vista-della-teoria-della-costituzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Ruggeri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:06:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. L’antico mito o dogma della legge quale atto libero nel fine e la sua improponibilità, in relazione alla questione dell’obbligo vaccinale anti-covid, dal punto di vista della teoria della Costituzione. – 2. La questione relativa alla possibilità che l’obbligo vaccinale sia introdotto, in vece del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/covid-19-e-obbligo-vaccinale-dal-punto-di-vista-della-teoria-della-costituzione/">Covid-19 e obbligo vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Ruggeri.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. L’antico mito o dogma della legge quale atto libero nel fine e la sua improponibilità, in relazione alla questione dell’obbligo vaccinale anti-covid, dal punto di vista della teoria della Costituzione. – 2. La questione relativa alla possibilità che l’obbligo vaccinale sia introdotto, in vece del legislatore, dalla Corte costituzionale. – 3. L’obbligo vaccinale alla luce di taluni orientamenti della giurisprudenza (con specifico riguardo alle indicazioni date dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana). – 4. Una succinta notazione finale a riguardo del carattere “sperimentale” (o, meglio, in progress) sia dei vaccini che delle misure normative adottate per far fronte alla pandemia, nonché (e di conseguenza) dell’attività di giudizio volta al riscontro della loro validità.</p>
<p style="text-align: justify;">1. L’antico mito o dogma della legge quale atto libero nel fine e la sua improponibilità, in relazione alla questione dell’obbligo vaccinale anti-covid, dal punto di vista della teoria della Costituzione</p>
<p style="text-align: justify;">Può la teoria della Costituzione venire in soccorso al fine dell’inquadramento sotto la giusta luce della vessata questione della obbligatorietà del vaccino anti-covid? Credo che sia un dato oggettivo, inconfutabile, quello per cui si è fin qui proceduto con molta approssimazione e in un clima gravato da confusione e incertezza nell’adozione delle varie misure volte a porre un argine al dilagare incontrollabile della pandemia. La cosa non desta meraviglia ed ha, per vero, da un certo punto di vista, una sua giustificazione, sol che si pensi che il virus ha colto tutti di sorpresa, impreparati a farvi fronte: studiosi, operatori istituzionali, la gente comune. Col passare del tempo, si è tuttavia riusciti a fare, almeno in parte, chiarezza; ed alcuni punti fermi possono essere dunque fissati. Il primo è che, allo stadio attuale delle conoscenze di cui disponiamo, possiamo combattere la pandemia sanitaria con un poker di strumenti: i vaccini, il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e l’igiene corporale, in ispecie delle mani. Nessuno di essi, singolarmente preso, è in grado di debellarlo ma tutti assieme si rivelano indubbiamente efficaci ed idonei a salvaguardare la salute e, soprattutto, la vita delle persone, specie di quelle maggiormente vulnerabili. Alcuni dati statistici, nella loro obiettiva consistenza, risultano al riguardo di palmare evidenza, a partire da quello per cui le persone che non si sono sottoposte al vaccino o che, comunque, non hanno completato il ciclo per esso previsto risultano in considerevole misura maggiormente esposte delle persone vaccinate ai rischi del contagio, in ispecie laddove presentino patologie tali da potersi ammalare in forma grave e, persino, di perdere la vita. Insomma, i vaccini, seppur<br />
ad oggi ancora non del tutto messi a punto<sup>1</sup> , sono forieri di benefici innegabili; ed è perciò francamente stupefacente che essi siano cocciutamente negati dai c.d. no-vax<sup>2</sup> . Ed è allora da chiedersi perché mai l’obbligo vaccinale non sia stato imposto<sup>3</sup> , così come si è avuto in certi momenti per le altre misure, se non limitatamente agli appartenenti ad alcune categorie di persone, a partire da quelle che operano nelle strutture sanitarie o negli istituti scolastici<sup>4</sup> , e, più di recente, per gli ultracinquantenni<sup>5</sup>, pur essendosi avute – come si sa – pesanti limitazioni specie per ciò che concerne lo svolgimento delle attività lavorative6</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/covid-19-e-obbligo-vaccinale-dal-punto-di-vista-della-teoria-della-costituzione/">Covid-19 e obbligo vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<item>
		<title>Adempimenti comunicativi e legittimità dell’obbligo vaccinale: la (multiforme) influenza del principio di trasparenza amministrativa</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/adempimenti-comunicativi-e-legittimita-dellobbligo-vaccinale-la-multiforme-influenza-del-principio-di-trasparenza-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Simonati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. L’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa e la trasparenza amministrativa: una questione “collaterale” ma complessa. – 2. La dimensione “collettivistica” della trasparenza e i rischi della sua tendenziale sovrapposizione alla (mera) pubblicità dell’azione amministrativa. – 3. Un breve inciso: cenni al riferimento al</p>
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<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. L’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa e la trasparenza amministrativa: una questione “collaterale” ma complessa. – 2. La dimensione “collettivistica” della trasparenza e i rischi della sua tendenziale sovrapposizione alla (mera) pubblicità dell’azione amministrativa. – 3. Un breve inciso: cenni al riferimento al consenso informato dei singoli. – 4. L’influenza della natura emergenziale della fattispecie sull’intensità dei doveri comunicativi dell’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">1. L’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa e la trasparenza amministrativa: una questione “collaterale” ma complessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno degli aspetti “collaterali”, su cui si sofferma l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 38/2022, ha a che fare con la piena applicazione del principio di trasparenza amministrativa. La questione affiora, pare di poter dire, in prospettiva polivalente. Da un lato, a partire dalle stesse considerazioni effettuate dal ricorrente<sup>1</sup>, il profilo della trasparenza riemerge con riferimento alla regola del consenso informato, che regge i trattamenti di dati personali<sup>2</sup>, alla luce sia della disciplina nazionale sia di quella eurounitaria. Questa dimensione della trasparenza – che per brevità (e con una certa disinvoltura) potremmo definire “individualistica” – è indicata dalla Consulta<sup>3</sup> come condizione di legittimità del trattamento sanitario obbligatorio; essa assume valenza fondamentale e si pone quale presupposto indefettibile della valutazione di costituzionalità delle regole in questione. Dall’altro lato, il giudice richiama il parametro della trasparenza come principio generale dell’attività amministrativa a vantaggio della comunità. In qualche modo, dunque, si può cogliere, accanto a quella orientata ad assicurare al singolo piena consapevolezza delle vicende che lo riguardano direttamente, una dimensione che (ancora una volta, per brevità) potremmo definire “collettivistica” del principio<sup>4</sup>, orientata a garantire la conoscibilità diffusa dell’azione pubblica. La rilevanza di questo profilo, però, nell’economia complessiva dell’ordinanza, pare sfumare, non essendo ricondotta a oneri comunicativi realmente significativi<sup>5</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Obbligo vaccinale e (presunta) applicazionedel principio di precauzione “in modo inverso”</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/obbligo-vaccinale-e-presunta-applicazione-del-principio-di-precauzione-in-modo-inverso-marco-calabro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Calabrò]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. La vicenda. – 2. La rilevanza del principio di precauzione nelle politiche pubbliche in periodo emergenziale. – 3. La prospettata applicazione del principio di precauzione “in modo inverso”: un modello che non convince. – 4. Conclusioni. La “tirannia” solidaristica e il mancato bilanciamento tra la</p>
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<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La vicenda. – 2. La rilevanza del principio di precauzione nelle politiche pubbliche in periodo emergenziale. – 3. La prospettata applicazione del principio di precauzione “in modo inverso”: un modello che non convince. – 4. Conclusioni. La “tirannia” solidaristica e il mancato bilanciamento tra la dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute.</p>
<p style="text-align: justify;">1. La vicenda</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 38 del 17 gennaio 2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – chiamato a pronunciarsi sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4. d.l. n. 44/2021, nella parte in cui impone l’obbligo vaccinale da Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – ordina al Ministero della Salute di realizzare un’istruttoria relativa ad una serie di profili e di presentare una dettagliata relazione, al fine di fornire al Collegio tutti gli elementi necessari per decidere circa la sussistenza o meno dei presupposti per<br />
il rinvio della questione alla Consulta. La vicenda origina da un ricorso presentato da uno studente di Scienze infermieristiche avverso l’atto con il quale il Rettore dell’Università di Palermo gli aveva negato la possibilità di svolgere il tirocinio formativo all’interno delle strutture sanitarie, in quanto non vaccinato. In disparte alcuni profili di illegittimità del provvedimento rettorale, parte ricorrente eccepiva l’incostituzionalità della citata disposizione normativa sulla base di una serie di elementi, tutti sostanzialmente legati al presunto carattere “sperimentale” dei vaccini attualmente in circolazione, nonché alla violazione del principio sul libero consenso alle sperimentazioni<sup>1</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è la prima volta che la questione della legittimità costituzionale dell’art. 4 cit. viene prospettata innanzi al giudice amministrativo; tuttavia nelle precedenti occasioni essa è stata sempre esclusa<sup>2</sup>, attraverso il richiamo di quel consolidato orientamento della Consulta secondo cui l’imposizione normativa di un obbligo vaccinale sarebbe compatibile con l’art. 32 Cost. – in quanto coerente con la qualificazione della tutela della salute non solo come diritto dell’individuo ma anche come diritto della collettività – purchè il vaccino non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e in ogni caso purché sia prevista, nell’ipotesi di danno ulteriore, la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato<sup>3</sup>. Ebbene, la pronuncia in commento appare di notevole interesse, non solo in quanto per prima sembra “aprire” alla possibile sottoponibilità della questione alla Corte Costituzionale<sup>4</sup>, ma anche in ragione della completezza della disamina dei molteplici profili di specificità che connotano la disciplina in esame e che potrebbero giustificare l’eventuale rinvio alla valutazione della legittimità della stessa alla Consulta.</p>
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		<title>Green pass ed obbligo vaccinale, nel prisma delle scienze razionali</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/green-pass-ed-obbligo-vaccinale-nel-prisma-delle-scienze-razionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Lombardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Il metodo di indagine, oltre il sentimentalismo. – 2. Dalla «fede di sanità» al «green pass». Cinque secoli di passaporto sanitario. – 3. L’evoluzione normativa e l’eterogenesi dei fini. – 4. Tra green pass ed obbligo vaccinale: il pendolo legislativo e la “spinta gentile”. –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Lombardi-e-Santini.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Il metodo di indagine, oltre il sentimentalismo. – 2. Dalla «fede di sanità» al «green pass». Cinque secoli di passaporto sanitario. – 3. L’evoluzione normativa e l’eterogenesi dei fini. – 4. Tra green pass ed obbligo vaccinale: il pendolo legislativo e la “spinta gentile”. – 5. Segue. O la (necessaria) tutela nei confronti della responsabilità per danni da vaccino. – 6. “Comunità del rischio” ed ambienti di lavoro: la schizofrenia normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il metodo di indagine, oltre il sentimentalismo</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di una curva epidemiologica dall’andamento instabile ed il dilagare di nuove varianti del virus Sars-Cov- 2, il Governo ha dovuto periodicamente ri-valutare le politiche di contenimento del contagio, con il dichiarato intento di «garantire alle imprese e alle attività commerciali di rimanere aperte».</p>
<p style="text-align: justify;">È stata avviata da ultimo una terza campagna di vaccinazione (estesa a tutti i cittadini sopra gli undici anni, ma anche ai bambini tra i cinque e gli undici), “sostenuta” dalla contestuale riforma delle regole per l’ottenimento del cd. «green pass»<sup>1</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Stante la perdurante mancanza di un obbligo vaccinale generalizzato imposto per legge, tramite il costante adattamento della disciplina prevista per il cd. certificato verde – durata e condizioni per ottenerlo –, il Governo punta ad indurre il maggior numero di persone ad intraprendere il ciclo vaccinale o a completarlo. Possedere un green pass rappresenta oggi infatti l’unica via per godere di una serie di servizi e per poter svolgere, in molti casi, la propria attività lavorativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste brevi osservazioni intendono dunque inquadrare le questioni relative all’adozione di questa misura, quale strumento equivalente e/o sostitutivo dell’obbligo vaccinale<sup>2</sup>, valutandone i riflessi sul piano dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo, liberando tuttavia il discorso da ogni precomprensione inquinante o sentimentalismo giuridico che poco si addicono ad una scienza razionale, quale dovrebbe essere appunto quella del diritto<sup>3</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">La precisazione è doverosa se si considera che alcuni intellettuali – di diversa estrazione e orientamento – hanno pubblicamente manifestato, in piazze reali e virtuali, una netta posizione di contrarietà nei confronti della normativa nazionale che, estendendo progressivamente l’operatività del certificato verde dalla sfera dei viaggi all’estero<sup>4</sup> a molteplici attività interne di carattere produttivo e/o sociale, avrebbe finito per introdurre un controllo senza precedenti della vita sociale e una limitazione del nucleo essenziale delle libertà fondamentali, arrivando ad integrare un vero e proprio diritto «dispotico» dell’emergenza<sup>5</sup><br />
.</p>
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		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Laura Lorello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF 1. Con l’ordinanza n. 38 del 17/01/2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto modo di intervenire sulla complessa questione della vaccinazione obbligatoria per il Covid-19, prescritta nei confronti di particolari categorie di soggetti. La vicenda traeva origine dall’impugnazione di fronte al Tar</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-obbligo-vaccinale-e-limiti-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Lorello.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Con l’ordinanza n. 38 del 17/01/2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto modo di intervenire sulla complessa questione della vaccinazione obbligatoria per il Covid-19, prescritta nei confronti di particolari categorie di soggetti.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda traeva origine dall’impugnazione di fronte al Tar Sicilia del provvedimento del Rettore dell’Università di Palermo, con cui si confermava l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per lo svolgimento dei tirocini di areamedico-sanitaria<sup>1</sup>. Il ricorrente, studente iscritto al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica presso l’Università di Palermo, aveva chiesto al giudice amministrativo di primo grado la sospensione in via cautelare del citato provvedimento rettorale, affermando da un lato che la natura sperimentale del vaccino avrebbe impedito che lo stesso gli venisse somministrato; e dall’altro lato che, avendo egli già contratto la malattia ed essendone guarito, disponeva di “memoria anticorpale e di immunità naturale”. Il Tar respingeva l’istanza cautelare, sulla base del fatto che al ricorrente, pur non potendo egli esercitare il tirocinio, in quanto soggetto non vaccinato, era comunque dato di svolgere altre attività didattiche previste dal suo piano di studi. Aggiungeva il Tar che la circostanza che l’esame del sangue dello studente, effettuato il 12/4/2021, avesse rivelato un basso numero di anticorpi, rendeva necessaria l’inoculazione del vaccino, poiché, “in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi e allo stato dei fatti”, appariva “prevalente l’interesse pubblico a evitare di far frequentare le strutture sanitarie da soggetti non vaccinati, esponendo a rischio di contagio operatori sanitari e pazienti ivi presenti”<sup>2</sup>. L’ordinanza del Tar Sicilia è stata successivamente impugnata in appello di fronte al Cga, che si è pronunciato con la citata decisione n. 38 del 2022. Nel ritenere attuale l’interesse del ricorrente alla decisione, in quanto non appartenente alla fascia di età per la quale il dl n. 1 del 2022<sup>3</sup> ha introdotto l’obbligo vaccinale (soggetti di età superiore a 50 anni). Il giudice amministrativo ha respinto, perché infondate, le doglianze volte ad escludere l’obbligatoria somministrazione del vaccino agli studenti tirocinanti, prevista dall’art. 4 del dl n. 44 del 20214<br />
.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<item>
		<title>Obbligo vaccinale e discrezionalità legislativa:a proposito delle ordinanze CGARS nn. 38 e 351 del 2022</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/obbligo-vaccinale-e-discrezionalita-legislativaa-proposito-delle-ordinanze-cgars-nn-38-e-351-del-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonella Sciortino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 15:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. La ricostruzione del fatto. – 2. Le pronunce del Consiglio di giustizia amministrativa. – 3. In particolare, sull’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. – 4. Considerazioni a margine: sull’obbligo vaccinale. – 5. … e sul c.d. “consenso informato” in caso di obbligo vaccinale. 1. La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/obbligo-vaccinale-e-discrezionalita-legislativaa-proposito-delle-ordinanze-cgars-nn-38-e-351-del-2022/">Obbligo vaccinale e discrezionalità legislativa:&lt;br&gt;a proposito delle ordinanze CGARS nn. 38 e 351 del 2022</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Sciortino.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La ricostruzione del fatto. – 2. Le pronunce del Consiglio di giustizia amministrativa. – 3. In particolare, sull’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. – 4. Considerazioni a margine: sull’obbligo vaccinale. – 5. … e sul c.d. “consenso informato” in caso di obbligo vaccinale.</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ricostruzione del fatto</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana prende in esame la posizione di uno studente iscritto al corso di Laurea d’Infermieristica presso l’Università degli Studi di Palermo il quale, giunto al terzo anno e al fine di completare gli studi, è obbligato a partecipare al tirocinio formativo all’interno delle strutture sanitarie dell’Università o con la stessa convenzionate.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ateneo aveva in precedenza fornito alla Comunità Accademica le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche, tenuto conto delle linee guida ministeriali in materia di prevenzione della diffusione del virus SARSCOV-2.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il Rettore aveva disposto la ripresa dello svolgimento dei tirocini curriculari dell’area medico-sanitaria in presenza, condizionandoli alla somministrazione vaccinale. Tali indicazioni generali sono state contestate dallo studente che ne ha chiesto il riesame (fondato su argomenti poi posti a fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale).</p>
<p style="text-align: justify;">L’Ateneo ha ritenuto di confermare la posizione assunta evidenziando le ragioni sulle quali era necessaria la vaccinazione. In particolare, venivano richiamati:<br />
• l’art. 23 del DPCM del 2 marzo 2021 in materia di autonomia degli Atenei nella pianificazione della attività didattiche durante l’emergenza sanitaria;<br />
• il DL n. 44/2021 in materia di obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, con la finalità di tutela della salute pubblica e di mantenimento delle condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie;<br />
• l’art. 2 c. 1 del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di equiparazione del tirocinante al lavoratore ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Ateneo, poi, ha fondato la propria negativa determinazione sulla specifica<br />
valutazione della situazione del ricorrente operata:<br />
• dal c.d. Medico Competente (il quale, dopo averlo sottoposto a visita, aveva rilasciato il proprio giudizio di inidoneità al tirocinio formativo nei reparti di assistenza sanitaria);<br />
• dalla propria articolazione di Medicina del Lavoro (che consigliava l’effettuazione del vaccino, in quanto nonostante il ricorrente avesse contratto il COVID19 nel gennaio 2021, presentava un basso titolo anticorpale già ad aprile 2021).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, ritenendo di non potersi sottoporre all’inoculazione del “siero covid” sia per la natura sperimentale degli stessi, sia perché in passato ha contratto il covid e ne è guarito (circostanza questa che, a suo dire, gli avrebbe fornito memoria anticorpale e immunità naturale), sia ancora obiettando che, ove si sottoponesse all’inoculazione, rischierebbe danni alla propria salute<sup>1</sup></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/obbligo-vaccinale-e-discrezionalita-legislativaa-proposito-delle-ordinanze-cgars-nn-38-e-351-del-2022/">Obbligo vaccinale e discrezionalità legislativa:&lt;br&gt;a proposito delle ordinanze CGARS nn. 38 e 351 del 2022</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istruttoria tecnico-scientifica nel giudizio a quo e giudizio di legittimità costituzionale: il caso dell’obbligo vaccinale nella decretazione d’urgenza per il contrasto della pandemia da Covid-19</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/istruttoria-tecnico-scientifica-nel-giudizio-a-quo-e-giudizio-di-legittimita-costituzionale-il-caso-dellobbligo-vaccinale-nella-decretazione-durgenza-per-il-contrasto-della-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Cavasino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 15:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Il tema ed i profili d’interesse: muovendo dall’ordinanza n. 38 del 2022 del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. – 2. Sull’estensione per analogia degli obblighi vaccinali. – 3. Ancora su oscurità ed incoerenze della disciplina sugli obblighi vaccinali in tema di accesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/istruttoria-tecnico-scientifica-nel-giudizio-a-quo-e-giudizio-di-legittimita-costituzionale-il-caso-dellobbligo-vaccinale-nella-decretazione-durgenza-per-il-contrasto-della-pandemia/">Istruttoria tecnico-scientifica nel giudizio a quo e giudizio di legittimità costituzionale: il caso dell’obbligo vaccinale nella decretazione d’urgenza per il contrasto della pandemia da Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><u>Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Cavasino.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></u></p>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Il tema ed i profili d’interesse: muovendo dall’ordinanza n. 38 del 2022 del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. – 2. Sull’estensione per analogia degli obblighi vaccinali. – 3. Ancora su oscurità ed incoerenze della disciplina sugli obblighi vaccinali in tema di accesso alle strutture socio-sanitarie. – 4. Istruttoria tecnico-scientifica e motivazione sulla non manifesta infondatezza. Aspetti problematici.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il tema ed i profili d’interesse: muovendo dall’ordinanza n. 38 del 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana</p>
<p style="text-align: justify;">L’ordinanza n. 38 del 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana apre un complesso di interrogativi in tema di decretazione d’urgenza, potere amministrativo e le garanzie giurisdizionali della legalità costituzionale nel corso dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19. Queste brevi riflessioni avranno ad oggetto tre aspetti specifici di tale macro-tema, tutti collegati all’introduzione dell’obbligo vaccinale come misura di contrasto del Covid-19. Com’è noto, l’obbligo vaccinale è stato introdotto, con decreto legge, dapprima, per alcune categorie di lavoratori (art. 4 d.l. n. 44 del 2021) e, successivamente, per intere fasce della popolazione (art. 1 d.l. n. 1 del 2022). Non ci si soffermerà sul tema della legittimità del ricorso alla decretazione d’urgenza per introdurre e disciplinare obblighi vaccinali, considerando che la Corte costituzionale si è già pronunciata sul punto in relazione al d.l. n. 73 del 2017 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (cosiddetta “riforma Lorenzin”) con la sentenza n. 5 del 2018<sup>1</sup>. In quella pronuncia, il Giudice costituzionale ha richiamato l’ampio margine di discrezionalità nel valutare i presupposti di straordinaria necessità e urgenza “che giustificano l’adozione di un decreto-legge in materia” e ha collegato, nella fattispecie, tale apprezzamento discrezionale sulla sussistenza della necessità e dell’urgenza nell’introduzione dell’obbligo vaccinale anche agli orientamenti espressi dall’OMS per l’Europa in tema di contrasto di specifiche malattie infettive per le quali viene introdotto l’obbligo vaccinale.</p>
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