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Sommario: 1. La vicenda processuale oggetto dell’ordinanza: (a) il problema dell’obbligo vaccinale per gli studenti tirocinanti; (b) obbligo vaccinale per coloro che hanno superato l’infezione da Covid – 19; – 2. Il contenzioso dinanzi al giudice amministrativo. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. 44/2021; – 3. Le modifiche approvate all’art. 4 in sede di approvazione della legge n. 3 del 2022 (conversione in legge del d.l. 172/2021): rilevanza della questione e interesse del ricorrente.

1. La vicenda processuale oggetto dell’ordinanza: (a) il problema dell’obbligo vaccinale per gli studenti tirocinanti; (b) obbligo vaccinale per coloro che hanno superato l’infezione da Covid – 19

Le considerazioni che seguono muovono dalla lettura dell’ordinanza collegiale istruttoria resa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 38 del 2022 con la quale il Cga si inserisce lungo il solco della giurisprudenza che ha vagliato i profili di legittimità dei provvedimenti (a vario titolo) adottati (in generale) dall’Autorità pubblica chiamata a dare attuazione alla normativa che mira al contrasto della pandemia da Covid 19. L’ordinanza in questione ha spinto a riflettere sui possibili dubbi di illegittimità connessi con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’obbligo vaccinale. È noto alla somministrazione del vaccino a fasce della popolazione sempre più estese sono state affidate le speranze di molti Paesi che da più di due anni provano ad arginare la pandemia da Covid – 19. Parlo di possibili dubbi di illegittimità perché l’ordinanza istruttoria svolge un ragionamento orientato alla eventuale adozione di una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale che, comunque, al momento si prospetta come molto probabile. Questa ultima considerazione nasce proprio dalla lettura dell’ordinanza del Cga (resa in sede di appello cautelare avverso l’ordinanza del Tar Palermo n. 568 del 2021) che «dispone l’istruttoria di cui al capo 9.4….» e fissa per la prosecuzione dell’appello cautelare la successiva udienza camerale del 16 marzo 2022 stabilendo che «ogni ulteriore decisione […] viene rinviata all’udienza camerale di cui sopra». La vicenda processuale in cui va collocata l’ordinanza del Cga attiene ad un provvedimento adottato dall’Università degli studi di Palermo nei confronti di uno studente iscritto al corso di laurea in scienze infermieristiche. Le attività didattiche e formative nel caso di specie prevedono oltre alla partecipazione ai normali insegnamenti universitari anche l’attivazione di un tirocinio curriculare obbligatorio e la cui mancata frequenza non consente di conseguire il titolo accademico. Lo studente di scienze infermieristiche, quindi, deve impegnarsi anche nelle attività professionalizzanti che si svolgono in un reparto ospedaliero a stretto contatto con gli operatori sanitari (medici e infermieri) e soprattutto con i pazienti ricoverati.