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1. All’inizio del ‘900 Federico Cammeo individuava il fondamento dell’intervento statale in campo sanitario, e quindi anche l’obbligatorietà del trattamento vaccinale, nell’esigenza di “avere una popolazione sana e numerosa”, poiché “la sanità e il numero della popolazione è un presupposto necessario della potenza dello Stato”1.

In quel contesto la tutela delle condizioni di salute della popolazione era quindi attività di pubblico interesse di polizia sanitaria avuto riguardo ai pericoli scaturenti dalla diffusione della malattie, sopratutto di tipo epidemico e quindi non in considerazione del diritto personale alla tutela della salute2. L’avvento della Costituzione repubblicana, con l’introduzione dell’art. 323, ha offerto all’intervento di sanità pubblica più importante per l’umanità: i trattamenti vaccinali obbligatori, un nuovo inquadramento4. Sulla disposizione costituzionale si è poi innestata una copiosa giurisprudenza costituzionale5 ed amministrativa6
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