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Dico subito che sono quanto mai contrario all’iniziativa assunta dal CGARS con l’ordinanza istruttoria n. 38/2022, in vista dell’assunzione di una serie di dati sull’andamento della pandemia e di un’eventuale rimessione al giudice delle leggi. Ciò non per la qualità intrinseca dell’ordinanza, la cui pregevolezza è stata anzi da tutti rimarcata, bensì per un vizio di fondo del quale è rimasto qui vittima anche il giudice amministrativo, e cioè il difetto di una visione d’insieme della vicenda pandemica. Vaccini obbligatori? La questione della loro costituzionalità poteva certo porsi già in radice e sin dall’inizio, indipendentemente cioè da valutazioni sul recente andamento della pandemia. Ed è in questi termini che anche in questo Convegno la ripropongono i Colleghi Mangia e Zito, quando ritengono insufficiente a tal fine un’autorizzazione condizionata e mettono in campo l’incertezza degli effetti a medio o lungo termine del vaccino. Questa presunta incertezza c’è oggi, come c’era ieri.
Su questo non posso che condividere il diverso avviso dei Colleghi Corso e Ruggeri, e cioè che, alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale, sin dall’inizio della pandemia vi erano invece tutti i presupposti per prevedere un obbligo vaccinale generalizzato, con il che si va inevitabilmente a coprire anche il minus, cioè tutte le altre misure parziali o indirette di contenimento (si tratti dell’obbligo vaccinale per talune categorie o del green pass). Né pare dirimente l’obiezione dell’incertezza sugli effetti a medio o lungo termine, poiché tale incertezza, anche a volergli attribuire un intrinseco rilievo, non fa venir meno un giudizio costi/benefici favorevole al vaccino.
Se questo è vero, rimane poco comprensibile che in seconda battuta si possa inseguire passo dopo passo il (costituzionalmente) legittimo armamentario messo in campo per contenere la pandemia.
La vicenda della pandemia presenta un quadro complesso, dove entra in gioco sia, su un piano diacronico, il divenire dei fatti, sia l’articolazione soggettiva o oggettiva delle misure di contenimento. Se questo continuo calibrare può essere comprensibile nell’azione del Governo e del Legislatore, meno si comprende che esso possa dar luogo ad una pedante e reiterata valutazione di costituzionalità. A parte, come ovvio, il rispetto di certe situazioni intangibili (ad es. le categorie esentate dal vaccino), le misure di contenimento vanno considerate nel loro “insieme” e nella prospettiva temporale dell’intera parabola della pandemia, mentre appare del tutto irragionevole che ci si dedichi ad una certosina puntigliosità e nella logica del moment by moment.