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Sommario: 1. L’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa e la trasparenza amministrativa: una questione “collaterale” ma complessa. – 2. La dimensione “collettivistica” della trasparenza e i rischi della sua tendenziale sovrapposizione alla (mera) pubblicità dell’azione amministrativa. – 3. Un breve inciso: cenni al riferimento al consenso informato dei singoli. – 4. L’influenza della natura emergenziale della fattispecie sull’intensità dei doveri comunicativi dell’amministrazione.

1. L’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa e la trasparenza amministrativa: una questione “collaterale” ma complessa.

Uno degli aspetti “collaterali”, su cui si sofferma l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 38/2022, ha a che fare con la piena applicazione del principio di trasparenza amministrativa. La questione affiora, pare di poter dire, in prospettiva polivalente. Da un lato, a partire dalle stesse considerazioni effettuate dal ricorrente1, il profilo della trasparenza riemerge con riferimento alla regola del consenso informato, che regge i trattamenti di dati personali2, alla luce sia della disciplina nazionale sia di quella eurounitaria. Questa dimensione della trasparenza – che per brevità (e con una certa disinvoltura) potremmo definire “individualistica” – è indicata dalla Consulta3 come condizione di legittimità del trattamento sanitario obbligatorio; essa assume valenza fondamentale e si pone quale presupposto indefettibile della valutazione di costituzionalità delle regole in questione. Dall’altro lato, il giudice richiama il parametro della trasparenza come principio generale dell’attività amministrativa a vantaggio della comunità. In qualche modo, dunque, si può cogliere, accanto a quella orientata ad assicurare al singolo piena consapevolezza delle vicende che lo riguardano direttamente, una dimensione che (ancora una volta, per brevità) potremmo definire “collettivistica” del principio4, orientata a garantire la conoscibilità diffusa dell’azione pubblica. La rilevanza di questo profilo, però, nell’economia complessiva dell’ordinanza, pare sfumare, non essendo ricondotta a oneri comunicativi realmente significativi5.