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Sommario: 1. Perimetrazione di una vicenda ancora in via di definizione. – 2. L’ampiezza e la specificità dei quesiti istruttori: critiche e possibili chiavi di lettura. – 3. La proiezione degli effetti dell’istruttoria nell’eventuale giudizio di costituzionalità e la variabile “tempo” nelle decisioni fondate su dati tecnico-scientifici.

1. Perimetrazione di una vicenda ancora in via di definizione.

Il mio intervento esamina alcuni effetti che l’ordinanza n. 38 del 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (per l’innanzi CGARS) – nel disporre accertamenti istruttori preliminari alla valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni prospettate dagli appellanti – potrebbe produrre nell’eventuale giudizio di costituzionalità del c.d. obbligo vaccinale selettivo previsto dall’art. 4, c. 1 del D.L. n. 44 del 2021, convertito con modifiche dalla legge n. 76 del 2021. È appena il caso di osservare che il quadro normativo preso in considerazione dal CGARS è recentemente mutato a esito dell’inserimento del comma 1 bis al sopracitato art. 4, introdotto – in sede di conversione del D.L. n. 172 del 2021 – dalla legge n. 3 del 21 gennaio 2022. Sulla scorta di tale nuova previsione, a far data dal 15 febbraio l’obbligo vaccinale è stato espressamente esteso anche per gli studenti tirocinanti, categoria che non era prevista fino a quella data. La portata normativa di tale modifica, intervenuta medio tempore, pone non pochi dubbi in punto di rilevanza della questione (si veda a tal proposito l’intervento di G. Verde). Quanto invece alla valutazione della non manifesta infondatezza, come detto, essa è subordinata alle risultanze dell’istruttoria disposta dal CGARS.
Dal punto di vista dello strumento scelto – pur in assenza di un espresso richiamo da parte del giudice che si riferisce genericamente a una “istruttoria” – si è in presenza di una verificazione, prevista dal quarto comma dell’art. 63 del D.Lgs.vo n. 104 del 2010, (a norma del quale «Qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l’esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica»), e disciplinata, quanto alle modalità di assunzione, dall’art. 66 del medesimo decreto legislativo. Nel caso in specie colpisce l’ampiezza delle richieste istruttorie, dirette peraltro all’accertamento di dati molto specifici e in continuo mutamento.