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1. Con la decisione del 12/01/20221, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana si è pronunciato sull’ordinanza del Tar regionale di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado, avente ad oggetto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Gabinetto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, che confermava per i tirocinanti in area medica/sanitaria la prosecuzione dell’attività in presenza all’interno delle strutture sanitarie, a seguito della somministrazione vaccinale anti Covid-19.

Dopo avere accertato la sussistenza dell’obbligo vaccinale per l’appellante, riconducendolo all’interno della categoria di coloro che, ai sensi dell’art. 4 del dl n. 44 del 2021, esercitano le professioni sanitarie e che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, il giudice amministrativo ha esaminato le questioni di costituzionalità della normativa in materia di obbligo vaccinale Sars-Cov-2, sollevate dall’appellante. In particolare, il CGA2 , sottolineando elementi di diversità e novità nelle questioni sollevate rispetto a quelle già decise dal Consiglio di Stato3 , ha considerato rilevante accertare le legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale e ha disposto un’istruttoria per approfondire i profili della non manifesta infondatezza delle questioni, in ordine alla conformità dell’obbligo vaccinale alle condizioni dettate dalla Corte costituzionale in materia di libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale, ossia sulla «non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica»4 . L’istruttoria è affidata ad un collegio esterno composto, su indicazione del giudice amministrativo, dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio Superiore della Sanità operante presso il Ministero della Salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria ed è stato convocato per il 16/3/20225. Il CGA, in particolare, si è soffermato sul quadro giurisprudenziale in materia di obbligo vaccinale, richiamando la decisione del Consiglio di Stato n.7045/2021 che ha ritenuto legittimo l’obbligo vaccinale contro il virus SarsCov-2 per il personale sanitario, rilevando l’efficacia del vaccino, la prevalenza di effetti positivi derivante dalla politica vaccinale rispetto ai rischi sui singoli individui, in applicazione del principio costituzionale di solidarietà su cui si fonda il nostro ordinamento.