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SOMMARIO: 1. La rilevanza giuridica della parità di genere, fra riforme normative nazionali… – 2. … e sollecitazioni sovranazionali. – 3. La ratio degli interventi per la parità di genere e il rapporto con il principio di uguaglianza. – 4. Cittadinanza e ‘cittadinanza di genere’: un cenno alle tassonomie. – 5. La ‘cittadinanza di genere’ come strumento interpretativo innovativo della realtà: ambiti applicativi e implicazioni sistematiche.

1. La rilevanza giuridica della parità di genere, fra riforme normative nazionali…

Spesso le questioni di genere sono relegate, nel comune sentire, ad ambiti meta- o extra-giuridici1. In realtà, si tratta di un profilo di immediata rilevanza per il diritto, dal momento che il comma 1 dell’art. 3 Cost. vieta proprio le disparità di trattamento irragionevoli fra donne e uomini2. Procedendo necessariamente per sommi capi, può dirsi che, dopo la svolta costituzionale3, la riforma dell’ordinamento italiano si è (benché in modo un po’ discontinuo e frammentario) dipanata – grazie anche all’opera di adattamento svolta dalla Consulta – a partire dal settore lavoristico4 e dal diritto di famiglia5 , in cui precedentemente le discriminazioni erano assai evidenti. L’aspirazione alla piena attuazione del principio di uguaglianza sostanziale sta inequivocabilmente alla base, poi, della modifica dell’art. 51 Cost.6 (che ha determinato l’inserimento nel testo della norma del riferimento espresso alle azioni positive, già previste nella l. 10 aprile 1991, n. 125)7 e dell’art. 117, c. 78 (ove oggi si responsabilizzano i legislatori regionali alla produzione di normative gender sensitive). Sul fronte delle fonti primarie, l’espressione più organica di questo fermento è rappresentata dall’emanazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice per le pari opportunità)9.