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	<title>Speciale obbligo vaccinale 2022 Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<title>Speciale obbligo vaccinale 2022 Archivi - Nuove Autonomie</title>
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		<title>Due anni di pandemia in Italia. Libertà e autorità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Felice Blando]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Premessa. – 2. La limitazione dei diritti fondamentali: un unicum nella storia della Costituzione repubblicana del 1948. – 3. Una catastrofe dal volto inedito. I limiti della critica alle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. – 4. Obbligo della vaccinazione e tutela della salute. Criticità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/due-anni-di-pandemia-in-italia-liberta-e-autorita/">Due anni di pandemia in Italia. Libertà e autorità</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Blando.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Premessa. – 2. La limitazione dei diritti fondamentali: un unicum nella storia della Costituzione repubblicana del 1948. – 3. Una catastrofe dal volto inedito. I limiti della critica alle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. – 4. Obbligo della vaccinazione e tutela della salute. Criticità del certificato verde. – 5. “Diritto costituzionale dell’emergenza”. L’emergenza secondo una versione esplicativa ed attuativa della Costituzione: le indicazioni ricavabili dalla dottrina tedesca. Un falso problema: il ritorno dello Stato autoritario.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Premessa</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza n. 38 del 17 gennaio 2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è intervenuto sulla questione inerente la vaccinazione obbligatoria per il Covid-19, imposta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario<sup>1</sup>. Il CGARS, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma in oggetto, ordina al Ministero della Salute di compiere una complessa istruttoria relativa ad una serie di profili tecnico-scientifici e di produrre una relazione al fine di fornire al Collegio gli elementi necessari per un’eventuale rimessione al giudice delle leggi. L’ordinanza istruttoria, venendo senza indugi alla questione che qui si vuole esaminare, è meritevole di critica perché – come rilevato anche da Guido Corso e Marco Mazzamuto<sup>2</sup> – presta il fianco a un difetto di una visione di insieme della vicenda pandemica. Come si vedrà, misconoscerlo equivale, infatti, in buona sostanza, a obliterare il dato di fondo che la Costituzione garantisca un solidissimo fondamento normativo all’obbligo vaccinale e a tutti gli interventi politico-amministrativi di regolazione della vicenda pandemica.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’imposizione ex lege dell’obbligo vaccinale anti Covid-19, tra pubblici poteri, private libertà e sindacato giurisdizionale: la recente ordinanza del CGARS n. 351/2022 di rimessione alla Corte Costituzionale</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/limposizione-ex-lege-dellobbligo-vaccinale-anti-covid-19-tra-pubblici-poteri-private-liberta-e-sindacato-giurisdizionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacopo Vavalli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. L’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, pomo della discordia. – 2. La libertà del cittadino all’interno dello Stato costituzionale. – 3. La libertà di autodeterminazione del cittadino dinanzi alle scelte dello Stato in materia di salute pubblica: alle radici del dibattito sull’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/limposizione-ex-lege-dellobbligo-vaccinale-anti-covid-19-tra-pubblici-poteri-private-liberta-e-sindacato-giurisdizionale/">L’imposizione ex lege dell’obbligo vaccinale anti Covid-19, tra pubblici poteri, private libertà e sindacato giurisdizionale: la recente ordinanza del CGARS n. 351/2022 di rimessione alla Corte Costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Vavalli.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. L’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, pomo della discordia. – 2. La libertà del cittadino all’interno dello Stato costituzionale. – 3. La libertà di autodeterminazione del cittadino dinanzi alle scelte dello Stato in materia di salute pubblica: alle radici del dibattito sull’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2. – 4. La libertà (rectius, discrezionalità) dello Stato legislatore nell’adottare misure di contrasto alla pandemia. – 5. La libertà (rectius, il potere) del Giudice di dubitare sulla legittimità costituzionale di disposizioni che impongono un trattamento sanitario al cittadino: la recente ordinanza del CGARS n. 351 del 22 marzo 2022 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 44/2021. – 6. Conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">1. L’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, pomo della discordia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dibattito, scientifico e non, in ordine all’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2 è stato ed è tuttora fortemente polarizzato. Nella consapevolezza che tra i due poli vi siano una pluralità di posizioni più sfumate, la contrapposizione sembra riducibile a chi, da un lato, esprime con fermezza la legittimità (anche costituzionale), anzi la doverosità, della imposizione di tale obbligo, anche di carattere generalizzato<sup>1</sup>, e a chi, dall’altro, pone forti dubbi al riguardo<sup>2</sup> , assistiti da un esame del quadro giuridico inerente alle autorizzazioni che si pongono a fondamento della distribuzione e della conseguente somministrazione dei vaccini<sup>3.&nbsp;</sup>Un tema che corrobora il dibattito riguarda gli effetti (più o meno ignoti) dei vaccini contro il Sars-CoV-2 nel medio e nel lungo termine, ma anche gli effetti della vaccinazione tout court<sup>4</sup>. L’autorizzazione condizionata rilasciata in favore di simili vaccini, in partial overlap, determinerebbe cautela nel disporre imposizioni nella somministrazione degli stessi<sup>5</sup>. Tesi, questa, avversata con l’argomentazione che non è possibile bilanciare il noto con l’ignoto, “ciò che è con ciò che potrebbe essere, peraltro in una misura non quantificabile”<sup>6</sup>.<br />
.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Pandemia ed obbligo vaccinale: lo stato dell’arte del dibattito dottrinale nel prisma dell’ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n. 38/2022</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/pandemia-ed-obbligo-vaccinale-lo-stato-dellarte-del-dibattito-dottrinale-nel-prisma-dellordinanza-del-consiglio-di-giustizia-amministrativaper-la-regione-sicilia-n-38-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Zito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Obbligo vaccinale e sicurezza del vaccino: i diversi orientamenti emersi nel seminario. – 3. Obbligo vaccinale e sua legittimità a partire dalla capacità normogenetica del fatto. – 4. Obbligo vaccinale e criteri di interpretazione delle disposizioni normative: una rilevante questione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/pandemia-ed-obbligo-vaccinale-lo-stato-dellarte-del-dibattito-dottrinale-nel-prisma-dellordinanza-del-consiglio-di-giustizia-amministrativaper-la-regione-sicilia-n-38-2022/">Pandemia ed obbligo vaccinale: lo stato dell’arte del dibattito dottrinale nel prisma dell’ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n. 38/2022</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Zito.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Obbligo vaccinale e sicurezza del vaccino: i diversi orientamenti emersi nel seminario. – 3. Obbligo vaccinale e sua legittimità a partire dalla capacità normogenetica del fatto. – 4. Obbligo vaccinale e criteri di interpretazione delle disposizioni normative: una rilevante questione di metodo. – 5. L’obbligo vaccinale tra solidarietà, razionalità, precauzione e trasparenza. – 6. L’ordinanza del CGAR e il contributo d’analisi critico offerto dalla dottrina. – 7. Conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Considerazioni introduttive<br />
Il seminario ha costituito l’occasione per riflettere, a partire dall’ordinanza “istruttoria” del CGARS, su una pluralità di tematiche tutte di formidabile importanza: la legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale; i criteri con cui interpretare la disciplina, che tale obbligo impone, soprattutto dal punto di vista dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione; i rapporti tra diritto e scienza colti nella dimensione sia dell’attività legislativa sia dell’attività amministrativa sia dell’attività giurisdizionale; la razionalità delle scelte compiute per contrastare e contenere la pandemia; la rilevanza del principio di solidarietà per giustificare l’imposizione dell’obbligo; l’applicazione del principio di precauzione; la trasparenza e i connessi problemi di corretta informazione del pubblico. Il seminario ha costituito anche l’occasione per riflettere su alcune scelte processuali compiute dal CGARS che presentano forti accenti di novità. Da ultimo, ma non per ultimo, il seminario si è giovato anche dell’apporto offerto dalla scienza medica attraverso la relazione di un immunologo che certamente ha svolto riflessioni utili per i giuristi. Desidero dunque esprimere in primo luogo un plauso agli organizzatori: il seminario ha rappresentato un ottimo esempio di come la scienza giuridica con le proprie riflessioni possa, partendo dalle decisioni giudiziali, aiutare la giurisprudenza, mettendole a disposizione materiali scientifici di grande qualità e spessore da cui la giurisprudenza stessa non può che trarre giovamento. Agli organizzatori va dunque ascritto il merito di avere attivato un circolo virtuoso tra teoria e pratica giuridica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/pandemia-ed-obbligo-vaccinale-lo-stato-dellarte-del-dibattito-dottrinale-nel-prisma-dellordinanza-del-consiglio-di-giustizia-amministrativaper-la-regione-sicilia-n-38-2022/">Pandemia ed obbligo vaccinale: lo stato dell’arte del dibattito dottrinale nel prisma dell’ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n. 38/2022</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’istruttoria ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo vaccinale. Profili problematici e possibili sviluppi sistemici alla luce dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/listruttoria-ai-fini-della-valutazione-della-non-manifesta-infondatezza-delle-questioni-di-legittimita-costituzionale-sullobbligo-vaccinale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Armanno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 19:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Perimetrazione di una vicenda ancora in via di definizione. – 2. L’ampiezza e la specificità dei quesiti istruttori: critiche e possibili chiavi di lettura. – 3. La proiezione degli effetti dell’istruttoria nell’eventuale giudizio di costituzionalità e la variabile “tempo” nelle decisioni fondate su dati tecnico-scientifici.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/listruttoria-ai-fini-della-valutazione-della-non-manifesta-infondatezza-delle-questioni-di-legittimita-costituzionale-sullobbligo-vaccinale/">L’istruttoria ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo vaccinale. Profili problematici e possibili sviluppi sistemici alla luce dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Armanno.pdf">PDF</a></p>
<hr>
<p style="text-align: right;">
</p><p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Perimetrazione di una vicenda ancora in via di definizione. – 2. L’ampiezza e la specificità dei quesiti istruttori: critiche e possibili chiavi di lettura. – 3. La proiezione degli effetti dell’istruttoria nell’eventuale giudizio di costituzionalità e la variabile “tempo” nelle decisioni fondate su dati tecnico-scientifici.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Perimetrazione di una vicenda ancora in via di definizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mio intervento esamina alcuni effetti che l’ordinanza n. 38 del 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (per l’innanzi CGARS) – nel disporre accertamenti istruttori preliminari alla valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni prospettate dagli appellanti – potrebbe produrre nell’eventuale giudizio di costituzionalità del c.d. obbligo vaccinale selettivo previsto dall’art. 4, c. 1 del D.L. n. 44 del 2021, convertito con modifiche dalla legge n. 76 del 2021. È appena il caso di osservare che il quadro normativo preso in considerazione dal CGARS è recentemente mutato a esito dell’inserimento del comma 1 bis al sopracitato art. 4, introdotto – in sede di conversione del D.L. n. 172 del 2021 – dalla legge n. 3 del 21 gennaio 2022. Sulla scorta di tale nuova previsione, a far data dal 15 febbraio l’obbligo vaccinale è stato espressamente esteso anche per gli studenti tirocinanti, categoria che non era prevista fino a quella data. La portata normativa di tale modifica, intervenuta medio tempore, pone non pochi dubbi in punto di rilevanza della questione (si veda a tal proposito l’intervento di G. Verde). Quanto invece alla valutazione della non manifesta infondatezza, come detto, essa è subordinata alle risultanze dell’istruttoria disposta dal CGARS.<br>Dal punto di vista dello strumento scelto – pur in assenza di un espresso richiamo da parte del giudice che si riferisce genericamente a una “istruttoria” – si è in presenza di una verificazione, prevista dal quarto comma dell’art. 63 del D.Lgs.vo n. 104 del 2010, (a norma del quale «Qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l’esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica»), e disciplinata, quanto alle modalità di assunzione, dall’art. 66 del medesimo decreto legislativo. Nel caso in specie colpisce l’ampiezza delle richieste istruttorie, dirette peraltro all’accertamento di dati molto specifici e in continuo mutamento.</p>
<hr>


<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/listruttoria-ai-fini-della-valutazione-della-non-manifesta-infondatezza-delle-questioni-di-legittimita-costituzionale-sullobbligo-vaccinale/">L’istruttoria ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo vaccinale. Profili problematici e possibili sviluppi sistemici alla luce dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Talune riflessioni a margine della ordinanza n. 38/2022 del CGARS e altre questioni in tema di obbligo vaccinale</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-talune-riflessioni-a-margine-della-ordinanza-n-38-2022-del-cgars-e-altre-questioni-in-tema-di-obbligo-vaccinale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario R. Spasiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p> Scarica il PDF Sommario: 1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo. – 2. L’ordinanza istruttoria Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia 17/1/2022, n. 38. – 3. Alcune questioni a margine, ma non troppo. 1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo. Il periodo della pandemia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-talune-riflessioni-a-margine-della-ordinanza-n-38-2022-del-cgars-e-altre-questioni-in-tema-di-obbligo-vaccinale/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Talune riflessioni a margine della ordinanza n. 38/2022 del CGARS e altre questioni in tema di obbligo vaccinale</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong> </strong>Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Spasiano.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo. – 2. L’ordinanza istruttoria Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia 17/1/2022, n. 38. – 3. Alcune questioni a margine, ma non troppo.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il periodo della pandemia sta mettendo a dura prova talune categorie concettuali che ormai da tempo hanno assunto, anche nel contesto giuridico, rilevanza primaria. In modo particolare mi riferisco al rapporto tra scienza e tecnica, da un lato, e l’esercizio dell’azione amministrativa, dall’altro, ambito che costantemente vede crescere la produzione di atti pubblici supportati da contenuti provenienti da saperi metagiuridici, in grado per lo più, per il carattere dirimente della loro efficacia, di degradare il provvedimento e gli spazi di discrezionalità ad esso correlati, a strumenti di mera trasposizione giuridica di risultanze tecnico-scientifiche vincolanti l’intero esercizio della filiera amministrativa. Invero ci vollero molti anni perché la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza c.d. Baccarini n. 601/1999), dopo le forti sollecitazioni della dottrina in anni risalenti (mi riferisco in particolare agli studi<br />
di Franco Ledda<sup>1</sup>), approdasse al convincimento che la discrezionalità tecnica “è altra cosa dal merito amministrativo”, concretandosi in un giudizio con risultati che magari esulano dalla certezza, semmai sono anche opinabili ma, in ogni caso, non rientrano nella sfera dell’opportunità, aprendo così all’ammissione di nuovi spazi di sindacato per il giudice amministrativo. I provvedimenti amministrativi a fondamento tecnico-scientifico si presentano peraltro quale frutto di un giudizio applicativo di un metodo a carattere scientifico o para-scientifico, attenendo, per dirla con la felice espressione di Federico Cammeo, “più alla ragione che ad un potere”<sup>2</sup></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-talune-riflessioni-a-margine-della-ordinanza-n-38-2022-del-cgars-e-altre-questioni-in-tema-di-obbligo-vaccinale/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Talune riflessioni a margine della ordinanza n. 38/2022 del CGARS e altre questioni in tema di obbligo vaccinale</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<title>Un raffinato esempio di distinguishing.Se la fonte è il fatto, che deve fare il giudice quando il fatto cambia?</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/un-raffinato-esempio-di-distinguishing-se-la-fonte-e-il-fatto-che-deve-fare-il-giudice-quando-il-fatto-cambia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Mangia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Una premessa. – 2. Un ragionamento semplice su un precedente inconferente. – 3. Due parole sulla proporzionalità. – 4. Una domanda (che ce ne facciamo delle autorizzazioni standard, se abbiamo già le condizionate?) e un nuovo istituto (la ‘precauzione invertita’ ma ‘controintuitiva’). – 5. ‘Consenso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/un-raffinato-esempio-di-distinguishing-se-la-fonte-e-il-fatto-che-deve-fare-il-giudice-quando-il-fatto-cambia/">Un raffinato esempio di distinguishing.&lt;br&gt;Se la fonte è il fatto, che deve fare il giudice quando il fatto cambia?</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Mangia.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Una premessa. – 2. Un ragionamento semplice su un precedente inconferente. – 3. Due parole sulla proporzionalità. – 4. Una domanda (che ce ne facciamo delle autorizzazioni standard, se abbiamo già le condizionate?) e un nuovo istituto (la ‘precauzione invertita’ ma ‘controintuitiva’). – 5. ‘Consenso dovuto’ e ‘onere nell’interesse pubblico’.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Una premessa</p>
<p style="text-align: justify;">Dovendo ragionare dell’ordinanza istruttoria del CGARS, e dei problemi che a questa si riconnettono, è bene richiamare i termini della questione che ha dato origine a questa ordinanza. Il caso – lo sappiamo – è quello di uno studente di un’Università siciliana, prima positivo e poi guarito dal Covid, in ordine all’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario disposto nell’ Aprile 2021 dal d.l. 44/2021. Si tratta di un meccanismo che sappiamo essere stato esteso progressivamente ad altre categorie del lavoro pubblico e privato, dal personale scolastico a quello universitario, fino alla previsione di un obbligo generalizzato per gli over 50 e alla imposizione della vaccinazione per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato prevista dai recenti interventi normativi del Governo.<br />
Non sto a ricostruire la sequenza normativa, perché do per scontato che sia conosciuta da tutti; così come do per scontato che chi partecipa a questo seminario sia consapevole dei termini della questione. È ovvio che a venire in gioco, al di là degli aspetti processuali della vicenda, che pure sono interessanti, è, in generale, la questione della legittimità degli obblighi vaccinali e dei limiti costituzionali alla imposizione di questo obbligo. Più precisamente, a venire in gioco qui è la questione del rapporto fra funzione legislativa e risultanze tecnico-scientifiche; il nodo del consenso informato all’atto di adempiere un obbligo imposto da una fonte legislativa; il nodo della qualificazione giuridica del cd. Green Pass; il nodo dell’equivalenza, almeno ai fini del risarcimento (ma il discorso potrebbe estendersi), tra misure di ‘induzione’ alla vaccinazione e obbligo vaccinale vero e proprio. Sullo sfondo sta un tema più generale, ben noto ai cultori del diritto amministrativo, che è quello della ‘discrezionalità tecnica’, ovverosia del rapporto tra potere amministrativo – e legislativo – e i diversi ‘saperi di settore’ che in taluni casi devono supportare la manifestazione di funzione pubblica. È quel che volgarmente viene definito – per facilità – la ‘scienza’. E che è fonte di innumerevoli equivoci.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/un-raffinato-esempio-di-distinguishing-se-la-fonte-e-il-fatto-che-deve-fare-il-giudice-quando-il-fatto-cambia/">Un raffinato esempio di distinguishing.&lt;br&gt;Se la fonte è il fatto, che deve fare il giudice quando il fatto cambia?</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<title>Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. Spunti di riflessione a margine dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/questioni-di-legittimita-costituzionale-dellart-4-del-d-l-n-44-del-2021-spunti-di-riflessione-a-margine-dellordinanza-n-38-2022-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Verde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[dell’ordinanza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. La vicenda processuale oggetto dell’ordinanza: (a) il problema dell’obbligo vaccinale per gli studenti tirocinanti; (b) obbligo vaccinale per coloro che hanno superato l’infezione da Covid – 19; – 2. Il contenzioso dinanzi al giudice amministrativo. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/questioni-di-legittimita-costituzionale-dellart-4-del-d-l-n-44-del-2021-spunti-di-riflessione-a-margine-dellordinanza-n-38-2022-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la/">Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. Spunti di riflessione a margine dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Verde.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La vicenda processuale oggetto dell’ordinanza: (a) il problema dell’obbligo vaccinale per gli studenti tirocinanti; (b) obbligo vaccinale per coloro che hanno superato l’infezione da Covid – 19; – 2. Il contenzioso dinanzi al giudice amministrativo. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. 44/2021; – 3. Le modifiche approvate all’art. 4 in sede di approvazione della legge n. 3 del 2022 (conversione in legge del d.l. 172/2021): rilevanza della questione e interesse del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">1. La vicenda processuale oggetto dell’ordinanza: (a) il problema dell’obbligo vaccinale per gli studenti tirocinanti; (b) obbligo vaccinale per coloro che hanno superato l’infezione da Covid – 19</p>
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni che seguono muovono dalla lettura dell’ordinanza collegiale istruttoria resa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 38 del 2022 con la quale il Cga si inserisce lungo il solco della giurisprudenza che ha vagliato i profili di legittimità dei provvedimenti (a vario titolo) adottati (in generale) dall’Autorità pubblica chiamata a dare attuazione alla normativa che mira al contrasto della pandemia da Covid 19. L’ordinanza in questione ha spinto a riflettere sui possibili dubbi di illegittimità connessi con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’obbligo vaccinale. È noto alla somministrazione del vaccino a fasce della popolazione sempre più estese sono state affidate le speranze di molti Paesi che da più di due anni provano ad arginare la pandemia da Covid – 19. Parlo di possibili dubbi di illegittimità perché l’ordinanza istruttoria svolge un ragionamento orientato alla eventuale adozione di una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale che, comunque, al momento si prospetta come molto probabile. Questa ultima considerazione nasce proprio dalla lettura dell’ordinanza del Cga (resa in sede di appello cautelare avverso l’ordinanza del Tar Palermo n. 568 del 2021) che «dispone l’istruttoria di cui al capo 9.4….» e fissa per la prosecuzione dell’appello cautelare la successiva udienza camerale del 16 marzo 2022 stabilendo che «ogni ulteriore decisione […] viene rinviata all’udienza camerale di cui sopra». La vicenda processuale in cui va collocata l’ordinanza del Cga attiene ad un provvedimento adottato dall’Università degli studi di Palermo nei confronti di uno studente iscritto al corso di laurea in scienze infermieristiche. Le attività didattiche e formative nel caso di specie prevedono oltre alla partecipazione ai normali insegnamenti universitari anche l’attivazione di un tirocinio curriculare obbligatorio e la cui mancata frequenza non consente di conseguire il titolo accademico. Lo studente di scienze infermieristiche, quindi, deve impegnarsi anche nelle attività professionalizzanti che si svolgono in un reparto ospedaliero a stretto contatto con gli operatori sanitari (medici e infermieri) e soprattutto con i pazienti ricoverati.</p>
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		<title>Un manifesto giudiziario no vax? </title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/un-manifesto-giudiziario-no-vax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Guido Corso]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[giudiziario]]></category>
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		<category><![CDATA[vax]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF 1. L’obbligo di sottoporsi a vaccinazione anti Covid per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” (art. 4 d.l. n. 44/2021) è stato contestato, per asserto contrasto con la Costituzione, con la normativa europea e con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Corso.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. L’obbligo di sottoporsi a vaccinazione anti Covid per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” (art. 4 d.l. n. 44/2021) è stato contestato, per asserto contrasto con la Costituzione, con la normativa europea e con i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali (art. 117 co. 1 Co st.,): prima davanti al Consiglio di Stato e poi davanti al Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana.</p>
<p style="text-align: justify;">Respinte con ampia pronuncia dalla III sezione del Consiglio di Stato (n. 7045/2021 del 20 ottobre 2021), le censure vengono riproposte, in modo meno articolato, davanti al C.G.A., in sede di appello cautelare. Rilevando che la situazione sanitaria è mutata sia per la diffusione della variante Omicron, sia per la prevista reiterazione di somministrazioni del vaccino in tempi ravvicinati, un fatto il primo, e una prescrizione la seconda, sui quali la comunità scientifica “non pare aver raggiunto una conclusione unanime”, il Consiglio ritiene che i dubbi di costituzionalità non possono considerarsi fugati dalla pronuncia della III Sezione di tre mesi prima: anche perché nella nuova controversia vengono sollevati anche profili nuovi “con specifico riferimento alla contestata validità e sufficienza del sistema di farmacovigilanza” e alla “compatibilità dell’obbligo vaccinale con il diritto eurounitario”, specie con riferimento al profilo del consenso informato (par. 8.2).</p>
<p style="text-align: justify;">Mentre l’appellante indica come criteri di valutazione dell’art. 4 del d.l. l’art. 117 (mancato rispetto del Trattato di Norimberga) e l’art. 3 Cost. (par. 2), il Consiglio di Giustizia tira in ballo l’art. 32 Cost., passando in rassegna la copiosa giurisprudenza costituzionale che si è formata su di esso (par. 8.3); e richiama anche la Risoluzione del Consiglio d’Europa 2361/2021 sulla vaccinazione Covid (par. 8.4).</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza non viene sollevata immediatamente la questione di legittimità costituzionale. Il Consiglio ordina una articolata istruttoria, per “verificare se l’obbligo vaccinale per il Covid 19 soddisfi le condizioni dettate dalla Corte Costituzionale in tema di compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria”. Un’istruttoria al cui esito è subordinata la rimessione della questione alla Corte Costituzionale (par. 9 e 9.2): laddove dall’istruttoria non risultino ”soddisfatte le condizioni dettate dalla Corte”, “questo giudice (…) dovrebbe sollevare l’incidente di costituzionalità”.</p>
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		<item>
		<title>Covid-19 e obbligo vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/covid-19-e-obbligo-vaccinale-dal-punto-di-vista-della-teoria-della-costituzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Ruggeri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinale]]></category>
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		<category><![CDATA[costituzione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. L’antico mito o dogma della legge quale atto libero nel fine e la sua improponibilità, in relazione alla questione dell’obbligo vaccinale anti-covid, dal punto di vista della teoria della Costituzione. – 2. La questione relativa alla possibilità che l’obbligo vaccinale sia introdotto, in vece del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/covid-19-e-obbligo-vaccinale-dal-punto-di-vista-della-teoria-della-costituzione/">Covid-19 e obbligo vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Ruggeri.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. L’antico mito o dogma della legge quale atto libero nel fine e la sua improponibilità, in relazione alla questione dell’obbligo vaccinale anti-covid, dal punto di vista della teoria della Costituzione. – 2. La questione relativa alla possibilità che l’obbligo vaccinale sia introdotto, in vece del legislatore, dalla Corte costituzionale. – 3. L’obbligo vaccinale alla luce di taluni orientamenti della giurisprudenza (con specifico riguardo alle indicazioni date dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana). – 4. Una succinta notazione finale a riguardo del carattere “sperimentale” (o, meglio, in progress) sia dei vaccini che delle misure normative adottate per far fronte alla pandemia, nonché (e di conseguenza) dell’attività di giudizio volta al riscontro della loro validità.</p>
<p style="text-align: justify;">1. L’antico mito o dogma della legge quale atto libero nel fine e la sua improponibilità, in relazione alla questione dell’obbligo vaccinale anti-covid, dal punto di vista della teoria della Costituzione</p>
<p style="text-align: justify;">Può la teoria della Costituzione venire in soccorso al fine dell’inquadramento sotto la giusta luce della vessata questione della obbligatorietà del vaccino anti-covid? Credo che sia un dato oggettivo, inconfutabile, quello per cui si è fin qui proceduto con molta approssimazione e in un clima gravato da confusione e incertezza nell’adozione delle varie misure volte a porre un argine al dilagare incontrollabile della pandemia. La cosa non desta meraviglia ed ha, per vero, da un certo punto di vista, una sua giustificazione, sol che si pensi che il virus ha colto tutti di sorpresa, impreparati a farvi fronte: studiosi, operatori istituzionali, la gente comune. Col passare del tempo, si è tuttavia riusciti a fare, almeno in parte, chiarezza; ed alcuni punti fermi possono essere dunque fissati. Il primo è che, allo stadio attuale delle conoscenze di cui disponiamo, possiamo combattere la pandemia sanitaria con un poker di strumenti: i vaccini, il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e l’igiene corporale, in ispecie delle mani. Nessuno di essi, singolarmente preso, è in grado di debellarlo ma tutti assieme si rivelano indubbiamente efficaci ed idonei a salvaguardare la salute e, soprattutto, la vita delle persone, specie di quelle maggiormente vulnerabili. Alcuni dati statistici, nella loro obiettiva consistenza, risultano al riguardo di palmare evidenza, a partire da quello per cui le persone che non si sono sottoposte al vaccino o che, comunque, non hanno completato il ciclo per esso previsto risultano in considerevole misura maggiormente esposte delle persone vaccinate ai rischi del contagio, in ispecie laddove presentino patologie tali da potersi ammalare in forma grave e, persino, di perdere la vita. Insomma, i vaccini, seppur<br />
ad oggi ancora non del tutto messi a punto<sup>1</sup> , sono forieri di benefici innegabili; ed è perciò francamente stupefacente che essi siano cocciutamente negati dai c.d. no-vax<sup>2</sup> . Ed è allora da chiedersi perché mai l’obbligo vaccinale non sia stato imposto<sup>3</sup> , così come si è avuto in certi momenti per le altre misure, se non limitatamente agli appartenenti ad alcune categorie di persone, a partire da quelle che operano nelle strutture sanitarie o negli istituti scolastici<sup>4</sup> , e, più di recente, per gli ultracinquantenni<sup>5</sup>, pur essendosi avute – come si sa – pesanti limitazioni specie per ciò che concerne lo svolgimento delle attività lavorative6</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/covid-19-e-obbligo-vaccinale-dal-punto-di-vista-della-teoria-della-costituzione/">Covid-19 e obbligo vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Una “questione di massima di particolare importanza”</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-una-questione-di-massima-di-particolare-importanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aristide Police]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[questione]]></category>
		<category><![CDATA[importanza”]]></category>
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		<category><![CDATA[38/2022]]></category>
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		<category><![CDATA[riflettendo]]></category>
		<category><![CDATA[sull’ordinanza]]></category>
		<category><![CDATA[cgars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nuoveautonomie.it/?p=3685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Un’ordinanza caduta fuori del tempo”? – 2. Il tempo della solidarietà nella “età dei doveri”. – 3. Una “questione di massima di particolare importanza”. – 4. Conclusioni sulla giuridicità dei fatti sociali. 1. Un’ordinanza “caduta fuori del tempo”? Queste brevi “spigolature” sulla importante ordinanza del Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-una-questione-di-massima-di-particolare-importanza/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Una “questione di massima di particolare importanza”</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Police.pdf">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Un’ordinanza caduta fuori del tempo”? – 2. Il tempo della solidarietà nella “età dei doveri”. – 3. Una “questione di massima di particolare importanza”. – 4. Conclusioni sulla giuridicità dei fatti sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Un’ordinanza “caduta fuori del tempo”?</p>
<p style="text-align: justify;">Queste brevi “spigolature” sulla importante ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 38/2022 derivano dall’invito della Direzione di Nuove Autonomie a partecipare ad una corale, vivace ed animata occasione di confronto sul tema. Un invito per il quale sono particolarmente grato agli organizzatori in quanto non avevo avuto occasione sino ad oggi di studiare e riflettere in modo approfondito sulla pronuncia del C.G.A.<br />
La più immediata impressione che ho tratto da una prima lettura della ponderosa decisione è molto vicina alle conclusioni che molti dei relatori all’incontro di studi odierno hanno messo in luce: una decisione molto garbata e pacata nei toni, raffinata nell’argomentazione, fondata su una profonda sapienza giuridica che alimenta le fronde del diritto amministrativo con profonde radici nel diritto costituzionale e nel diritto dell’Unione Europea<sup>1</sup>. E tuttavia questa ordinanza mi pare che si ponga totalmente fuori dal tempo, come se i nostri apprezzati e cari amici che hanno pronunciato questa decisione vivessero in un tempo diverso da quello che viviamo noi. Ricorrendo ad una citazione letteraria si potrebbe dire una “ordinanza caduta fuori dal tempo”<sup>2</sup>. E per manifestare l’evidenza di questo rilievo basterebbe ritornare a quella immagine che si può vedere proprio nell’incipit dell’intervento dell’immunologo dell’Ateneo panormita Antonio Cascio nell’introdurre i lavori della nostra giornata di studio. Una mappa del mondo, un planisfero, sul quale erano segnati graficamente la diffusione della copertura vaccinale per aree geografiche ad oggi. Ebbene, l’ordinanza è pronunciata il 17 gennaio 2022, quando la percentuale di vaccinati nel nostro Paese è una percentuale altissima, fra le più elevate nel mondo, ed in un momento storico nel quale un’ampia molteplicità di diversi vaccini sono stati posti sul mercato dall’industria medica, con il vaglio autorevole delle Autorità sanitarie italiane, europee e die più importanti Paesi del mondo.</p>
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		<title>Adempimenti comunicativi e legittimità dell’obbligo vaccinale: la (multiforme) influenza del principio di trasparenza amministrativa</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/adempimenti-comunicativi-e-legittimita-dellobbligo-vaccinale-la-multiforme-influenza-del-principio-di-trasparenza-amministrativa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anna Simonati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. L’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa e la trasparenza amministrativa: una questione “collaterale” ma complessa. – 2. La dimensione “collettivistica” della trasparenza e i rischi della sua tendenziale sovrapposizione alla (mera) pubblicità dell’azione amministrativa. – 3. Un breve inciso: cenni al riferimento al</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><u>Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Simonati.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></u></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. L’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa e la trasparenza amministrativa: una questione “collaterale” ma complessa. – 2. La dimensione “collettivistica” della trasparenza e i rischi della sua tendenziale sovrapposizione alla (mera) pubblicità dell’azione amministrativa. – 3. Un breve inciso: cenni al riferimento al consenso informato dei singoli. – 4. L’influenza della natura emergenziale della fattispecie sull’intensità dei doveri comunicativi dell’amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">1. L’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa e la trasparenza amministrativa: una questione “collaterale” ma complessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno degli aspetti “collaterali”, su cui si sofferma l’ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 38/2022, ha a che fare con la piena applicazione del principio di trasparenza amministrativa. La questione affiora, pare di poter dire, in prospettiva polivalente. Da un lato, a partire dalle stesse considerazioni effettuate dal ricorrente<sup>1</sup>, il profilo della trasparenza riemerge con riferimento alla regola del consenso informato, che regge i trattamenti di dati personali<sup>2</sup>, alla luce sia della disciplina nazionale sia di quella eurounitaria. Questa dimensione della trasparenza – che per brevità (e con una certa disinvoltura) potremmo definire “individualistica” – è indicata dalla Consulta<sup>3</sup> come condizione di legittimità del trattamento sanitario obbligatorio; essa assume valenza fondamentale e si pone quale presupposto indefettibile della valutazione di costituzionalità delle regole in questione. Dall’altro lato, il giudice richiama il parametro della trasparenza come principio generale dell’attività amministrativa a vantaggio della comunità. In qualche modo, dunque, si può cogliere, accanto a quella orientata ad assicurare al singolo piena consapevolezza delle vicende che lo riguardano direttamente, una dimensione che (ancora una volta, per brevità) potremmo definire “collettivistica” del principio<sup>4</sup>, orientata a garantire la conoscibilità diffusa dell’azione pubblica. La rilevanza di questo profilo, però, nell’economia complessiva dell’ordinanza, pare sfumare, non essendo ricondotta a oneri comunicativi realmente significativi<sup>5</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>Obbligo vaccinale e (presunta) applicazionedel principio di precauzione “in modo inverso”</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/obbligo-vaccinale-e-presunta-applicazione-del-principio-di-precauzione-in-modo-inverso-marco-calabro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Calabrò]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. La vicenda. – 2. La rilevanza del principio di precauzione nelle politiche pubbliche in periodo emergenziale. – 3. La prospettata applicazione del principio di precauzione “in modo inverso”: un modello che non convince. – 4. Conclusioni. La “tirannia” solidaristica e il mancato bilanciamento tra la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Calabro.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La vicenda. – 2. La rilevanza del principio di precauzione nelle politiche pubbliche in periodo emergenziale. – 3. La prospettata applicazione del principio di precauzione “in modo inverso”: un modello che non convince. – 4. Conclusioni. La “tirannia” solidaristica e il mancato bilanciamento tra la dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute.</p>
<p style="text-align: justify;">1. La vicenda</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 38 del 17 gennaio 2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – chiamato a pronunciarsi sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4. d.l. n. 44/2021, nella parte in cui impone l’obbligo vaccinale da Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – ordina al Ministero della Salute di realizzare un’istruttoria relativa ad una serie di profili e di presentare una dettagliata relazione, al fine di fornire al Collegio tutti gli elementi necessari per decidere circa la sussistenza o meno dei presupposti per<br />
il rinvio della questione alla Consulta. La vicenda origina da un ricorso presentato da uno studente di Scienze infermieristiche avverso l’atto con il quale il Rettore dell’Università di Palermo gli aveva negato la possibilità di svolgere il tirocinio formativo all’interno delle strutture sanitarie, in quanto non vaccinato. In disparte alcuni profili di illegittimità del provvedimento rettorale, parte ricorrente eccepiva l’incostituzionalità della citata disposizione normativa sulla base di una serie di elementi, tutti sostanzialmente legati al presunto carattere “sperimentale” dei vaccini attualmente in circolazione, nonché alla violazione del principio sul libero consenso alle sperimentazioni<sup>1</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è la prima volta che la questione della legittimità costituzionale dell’art. 4 cit. viene prospettata innanzi al giudice amministrativo; tuttavia nelle precedenti occasioni essa è stata sempre esclusa<sup>2</sup>, attraverso il richiamo di quel consolidato orientamento della Consulta secondo cui l’imposizione normativa di un obbligo vaccinale sarebbe compatibile con l’art. 32 Cost. – in quanto coerente con la qualificazione della tutela della salute non solo come diritto dell’individuo ma anche come diritto della collettività – purchè il vaccino non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e in ogni caso purché sia prevista, nell’ipotesi di danno ulteriore, la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato<sup>3</sup>. Ebbene, la pronuncia in commento appare di notevole interesse, non solo in quanto per prima sembra “aprire” alla possibile sottoponibilità della questione alla Corte Costituzionale<sup>4</sup>, ma anche in ragione della completezza della disamina dei molteplici profili di specificità che connotano la disciplina in esame e che potrebbero giustificare l’eventuale rinvio alla valutazione della legittimità della stessa alla Consulta.</p>
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		<title>Green pass ed obbligo vaccinale, nel prisma delle scienze razionali</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/green-pass-ed-obbligo-vaccinale-nel-prisma-delle-scienze-razionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Roberta Lombardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Il metodo di indagine, oltre il sentimentalismo. – 2. Dalla «fede di sanità» al «green pass». Cinque secoli di passaporto sanitario. – 3. L’evoluzione normativa e l’eterogenesi dei fini. – 4. Tra green pass ed obbligo vaccinale: il pendolo legislativo e la “spinta gentile”. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/green-pass-ed-obbligo-vaccinale-nel-prisma-delle-scienze-razionali/">Green pass ed obbligo vaccinale, nel prisma delle scienze razionali</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Lombardi-e-Santini.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Il metodo di indagine, oltre il sentimentalismo. – 2. Dalla «fede di sanità» al «green pass». Cinque secoli di passaporto sanitario. – 3. L’evoluzione normativa e l’eterogenesi dei fini. – 4. Tra green pass ed obbligo vaccinale: il pendolo legislativo e la “spinta gentile”. – 5. Segue. O la (necessaria) tutela nei confronti della responsabilità per danni da vaccino. – 6. “Comunità del rischio” ed ambienti di lavoro: la schizofrenia normativa.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il metodo di indagine, oltre il sentimentalismo</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di una curva epidemiologica dall’andamento instabile ed il dilagare di nuove varianti del virus Sars-Cov- 2, il Governo ha dovuto periodicamente ri-valutare le politiche di contenimento del contagio, con il dichiarato intento di «garantire alle imprese e alle attività commerciali di rimanere aperte».</p>
<p style="text-align: justify;">È stata avviata da ultimo una terza campagna di vaccinazione (estesa a tutti i cittadini sopra gli undici anni, ma anche ai bambini tra i cinque e gli undici), “sostenuta” dalla contestuale riforma delle regole per l’ottenimento del cd. «green pass»<sup>1</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Stante la perdurante mancanza di un obbligo vaccinale generalizzato imposto per legge, tramite il costante adattamento della disciplina prevista per il cd. certificato verde – durata e condizioni per ottenerlo –, il Governo punta ad indurre il maggior numero di persone ad intraprendere il ciclo vaccinale o a completarlo. Possedere un green pass rappresenta oggi infatti l’unica via per godere di una serie di servizi e per poter svolgere, in molti casi, la propria attività lavorativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste brevi osservazioni intendono dunque inquadrare le questioni relative all’adozione di questa misura, quale strumento equivalente e/o sostitutivo dell’obbligo vaccinale<sup>2</sup>, valutandone i riflessi sul piano dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo, liberando tuttavia il discorso da ogni precomprensione inquinante o sentimentalismo giuridico che poco si addicono ad una scienza razionale, quale dovrebbe essere appunto quella del diritto<sup>3</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">La precisazione è doverosa se si considera che alcuni intellettuali – di diversa estrazione e orientamento – hanno pubblicamente manifestato, in piazze reali e virtuali, una netta posizione di contrarietà nei confronti della normativa nazionale che, estendendo progressivamente l’operatività del certificato verde dalla sfera dei viaggi all’estero<sup>4</sup> a molteplici attività interne di carattere produttivo e/o sociale, avrebbe finito per introdurre un controllo senza precedenti della vita sociale e una limitazione del nucleo essenziale delle libertà fondamentali, arrivando ad integrare un vero e proprio diritto «dispotico» dell’emergenza<sup>5</sup><br />
.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/green-pass-ed-obbligo-vaccinale-nel-prisma-delle-scienze-razionali/">Green pass ed obbligo vaccinale, nel prisma delle scienze razionali</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Laura Lorello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF 1. Con l’ordinanza n. 38 del 17/01/2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto modo di intervenire sulla complessa questione della vaccinazione obbligatoria per il Covid-19, prescritta nei confronti di particolari categorie di soggetti. La vicenda traeva origine dall’impugnazione di fronte al Tar</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-obbligo-vaccinale-e-limiti-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Lorello.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Con l’ordinanza n. 38 del 17/01/2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto modo di intervenire sulla complessa questione della vaccinazione obbligatoria per il Covid-19, prescritta nei confronti di particolari categorie di soggetti.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda traeva origine dall’impugnazione di fronte al Tar Sicilia del provvedimento del Rettore dell’Università di Palermo, con cui si confermava l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per lo svolgimento dei tirocini di areamedico-sanitaria<sup>1</sup>. Il ricorrente, studente iscritto al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica presso l’Università di Palermo, aveva chiesto al giudice amministrativo di primo grado la sospensione in via cautelare del citato provvedimento rettorale, affermando da un lato che la natura sperimentale del vaccino avrebbe impedito che lo stesso gli venisse somministrato; e dall’altro lato che, avendo egli già contratto la malattia ed essendone guarito, disponeva di “memoria anticorpale e di immunità naturale”. Il Tar respingeva l’istanza cautelare, sulla base del fatto che al ricorrente, pur non potendo egli esercitare il tirocinio, in quanto soggetto non vaccinato, era comunque dato di svolgere altre attività didattiche previste dal suo piano di studi. Aggiungeva il Tar che la circostanza che l’esame del sangue dello studente, effettuato il 12/4/2021, avesse rivelato un basso numero di anticorpi, rendeva necessaria l’inoculazione del vaccino, poiché, “in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi e allo stato dei fatti”, appariva “prevalente l’interesse pubblico a evitare di far frequentare le strutture sanitarie da soggetti non vaccinati, esponendo a rischio di contagio operatori sanitari e pazienti ivi presenti”<sup>2</sup>. L’ordinanza del Tar Sicilia è stata successivamente impugnata in appello di fronte al Cga, che si è pronunciato con la citata decisione n. 38 del 2022. Nel ritenere attuale l’interesse del ricorrente alla decisione, in quanto non appartenente alla fascia di età per la quale il dl n. 1 del 2022<sup>3</sup> ha introdotto l’obbligo vaccinale (soggetti di età superiore a 50 anni). Il giudice amministrativo ha respinto, perché infondate, le doglianze volte ad escludere l’obbligatoria somministrazione del vaccino agli studenti tirocinanti, prevista dall’art. 4 del dl n. 44 del 20214<br />
.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-obbligo-vaccinale-e-limiti-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<item>
		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022, Il difetto di una visione d’insieme della vicenda pandemica</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-il-difetto-di-una-visione-dinsieme-della-vicenda-pandemica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mazzamuto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 15:59:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Dico subito che sono quanto mai contrario all’iniziativa assunta dal CGARS con l’ordinanza istruttoria n. 38/2022, in vista dell’assunzione di una serie di dati sull’andamento della pandemia e di un’eventuale rimessione al giudice delle leggi. Ciò non per la qualità intrinseca dell’ordinanza, la cui pregevolezza è stata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-il-difetto-di-una-visione-dinsieme-della-vicenda-pandemica/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022, Il difetto di una visione d’insieme della vicenda pandemica</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Mazzamuto.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Dico subito che sono quanto mai contrario all’iniziativa assunta dal CGARS con l’ordinanza istruttoria n. 38/2022, in vista dell’assunzione di una serie di dati sull’andamento della pandemia e di un’eventuale rimessione al giudice delle leggi. Ciò non per la qualità intrinseca dell’ordinanza, la cui pregevolezza è stata anzi da tutti rimarcata, bensì per un vizio di fondo del quale è rimasto qui vittima anche il giudice amministrativo, e cioè il difetto di una visione d’insieme della vicenda pandemica. Vaccini obbligatori? La questione della loro costituzionalità poteva certo porsi già in radice e sin dall’inizio, indipendentemente cioè da valutazioni sul recente andamento della pandemia. Ed è in questi termini che anche in questo Convegno la ripropongono i Colleghi Mangia e Zito, quando ritengono insufficiente a tal fine un’autorizzazione condizionata e mettono in campo l’incertezza degli effetti a medio o lungo termine del vaccino. Questa presunta incertezza c’è oggi, come c’era ieri.<br />
Su questo non posso che condividere il diverso avviso dei Colleghi Corso e Ruggeri, e cioè che, alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale, sin dall’inizio della pandemia vi erano invece tutti i presupposti per prevedere un obbligo vaccinale generalizzato, con il che si va inevitabilmente a coprire anche il minus, cioè tutte le altre misure parziali o indirette di contenimento (si tratti dell’obbligo vaccinale per talune categorie o del green pass). Né pare dirimente l’obiezione dell’incertezza sugli effetti a medio o lungo termine, poiché tale incertezza, anche a volergli attribuire un intrinseco rilievo, non fa venir meno un giudizio costi/benefici favorevole al vaccino.<br />
Se questo è vero, rimane poco comprensibile che in seconda battuta si possa inseguire passo dopo passo il (costituzionalmente) legittimo armamentario messo in campo per contenere la pandemia.<br />
La vicenda della pandemia presenta un quadro complesso, dove entra in gioco sia, su un piano diacronico, il divenire dei fatti, sia l’articolazione soggettiva o oggettiva delle misure di contenimento. Se questo continuo calibrare può essere comprensibile nell’azione del Governo e del Legislatore, meno si comprende che esso possa dar luogo ad una pedante e reiterata valutazione di costituzionalità. A parte, come ovvio, il rispetto di certe situazioni intangibili (ad es. le categorie esentate dal vaccino), le misure di contenimento vanno considerate nel loro “insieme” e nella prospettiva temporale dell’intera parabola della pandemia, mentre appare del tutto irragionevole che ci si dedichi ad una certosina puntigliosità e nella logica del moment by moment.</p>
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