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	<title>pandemia Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<title>pandemia Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<item>
		<title>L’interesse pubblico tra politica e amministrazione: il caso dell’obbligo vaccinale durante la pandemia</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/linteresse-pubblico-tra-politica-e-amministrazione-il-caso-dellobbligo-vaccinale-durante-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giulia Torta]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2022 07:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi 2-2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica PDF Abstract Il presente contributo analizza due pronunce giurisdizionali (la sentenza n. 7045/2021 del Consiglio di Stato e l’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) confrontando la tecnica argomentativa utilizzata dalle Corti in due vicende relative all’introduzione normativa dell’obbligo vaccinale. Il punto di partenza</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/11/2-2022-7-Torta.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<p><strong>Abstract</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il presente contributo analizza due pronunce giurisdizionali (la sentenza n. 7045/2021 del Consiglio di Stato e l’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) confrontando la tecnica argomentativa utilizzata dalle Corti in due vicende relative all’introduzione normativa dell’obbligo vaccinale. Il punto di partenza dell&#8217;indagine è rappresentato dalla ricostruzione della rapida evoluzione del quadro normativo in tema e dall’inquadramento teorico dell’obbligo vaccinale come espressione del principio di solidarietà, intimamente connesso ad una visione dello Stato di diritto come ideale giuridico essenziale per garantire la dignità umana. Successivamente, il <em>focus </em>si sposta sulla centralità del ruolo del giudice amministrativo e sulla necessità di attribuire un ruolo chiave, nell’esercizio corretto della funzione giudicante, alla lucida ed imparziale individuazione delle caratteristiche giuridicamente rilevanti di una situazione di fatto. In questo contesto, si evidenzia, dunque, come la sentenza n. 7045/2021 del Consiglio di Stato, che si allinea ai precedenti della Corte Costituzionale riconoscendo la necessità di ammettere un margine di flessibilità nell&#8217;azione pubblica per assicurare la tutela della salute della collettività nel contesto pandemico, segua un ragionamento fortemente ancorato alla realtà scientifica della pandemia, e come, invece, l&#8217;ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sembri valutare i fatti in maniera non neutrale, arrivando ad estenderne la portata dei propri poteri istruttori al di fuori dei limiti ordinari ed operando un controllo sulla fondatezza delle questioni di legittimità proposte dal ricorrente che spetta invece alla Corte Costituzionale</p>
<p style="text-align: center;"><em>The public interest as a balance between politics and administration: the case of mandatory vaccination during the Covid-19 pandemic</em></p>
<p style="text-align: justify;">This paper analyses two rulings, one &#8211; <em>sentenza no. 7045/2021</em> &#8211; pronounced by the <em>Consiglio di Stato</em> (the highest Administrative Court in Italy) and one &#8211; <em>ordinanza no. 38/2022</em> &#8211; pronounced by the <em>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana</em> (the Administrative Justice Court for the Sicilian Region), comparing the argumentative technique used by the two courts in the context of the rapidly evolving regulatory framework of the vaccination mandate. The starting point of the investigation is the reconstruction of the vaccination mandate as an expression of the principle of solidarity, intimately connected to a vision of the rule of law as an essential legal ideal to guarantee human dignity. Subsequently, the focus shifts to the centrality of the role of administrative judges in the protection of public interests and the need to move from a lucid and impartial identification of the legally relevant characteristics of a factual situation in order to properly exercise the judicial function. These considerations are key in analysing the two rulings: the <em>sentenza no. 7045/2021</em> of the <em>Consiglio di Stato</em>, in fact, aligns with the precedents of the <em>Corte Costituzionale</em> (Constitutional Court) and follows a reasoning strongly based on the scientific reality of the pandemic, recognising the need for flexibility in public action when prioritizing the protection of public health; conversely, the <em>ordinanza no. 38/2022</em> of the <em>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana</em> appears to evaluate the facts in a partisan way, even going as far as extending its reach beyond its judicial authority on a matter that should instead be under the jurisdiction of the <em>Corte Costituzionale</em>.</p>
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		<title>Due anni di pandemia in Italia. Libertà e autorità</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/due-anni-di-pandemia-in-italia-liberta-e-autorita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felice Blando]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Premessa. – 2. La limitazione dei diritti fondamentali: un unicum nella storia della Costituzione repubblicana del 1948. – 3. Una catastrofe dal volto inedito. I limiti della critica alle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. – 4. Obbligo della vaccinazione e tutela della salute. Criticità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/due-anni-di-pandemia-in-italia-liberta-e-autorita/">Due anni di pandemia in Italia. Libertà e autorità</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Blando.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Premessa. – 2. La limitazione dei diritti fondamentali: un unicum nella storia della Costituzione repubblicana del 1948. – 3. Una catastrofe dal volto inedito. I limiti della critica alle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19. – 4. Obbligo della vaccinazione e tutela della salute. Criticità del certificato verde. – 5. “Diritto costituzionale dell’emergenza”. L’emergenza secondo una versione esplicativa ed attuativa della Costituzione: le indicazioni ricavabili dalla dottrina tedesca. Un falso problema: il ritorno dello Stato autoritario.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Premessa</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza n. 38 del 17 gennaio 2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è intervenuto sulla questione inerente la vaccinazione obbligatoria per il Covid-19, imposta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario<sup>1</sup>. Il CGARS, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della norma in oggetto, ordina al Ministero della Salute di compiere una complessa istruttoria relativa ad una serie di profili tecnico-scientifici e di produrre una relazione al fine di fornire al Collegio gli elementi necessari per un’eventuale rimessione al giudice delle leggi. L’ordinanza istruttoria, venendo senza indugi alla questione che qui si vuole esaminare, è meritevole di critica perché – come rilevato anche da Guido Corso e Marco Mazzamuto<sup>2</sup> – presta il fianco a un difetto di una visione di insieme della vicenda pandemica. Come si vedrà, misconoscerlo equivale, infatti, in buona sostanza, a obliterare il dato di fondo che la Costituzione garantisca un solidissimo fondamento normativo all’obbligo vaccinale e a tutti gli interventi politico-amministrativi di regolazione della vicenda pandemica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/due-anni-di-pandemia-in-italia-liberta-e-autorita/">Due anni di pandemia in Italia. Libertà e autorità</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Pandemia ed obbligo vaccinale: lo stato dell’arte del dibattito dottrinale nel prisma dell’ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n. 38/2022</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/pandemia-ed-obbligo-vaccinale-lo-stato-dellarte-del-dibattito-dottrinale-nel-prisma-dellordinanza-del-consiglio-di-giustizia-amministrativaper-la-regione-sicilia-n-38-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Zito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Obbligo vaccinale e sicurezza del vaccino: i diversi orientamenti emersi nel seminario. – 3. Obbligo vaccinale e sua legittimità a partire dalla capacità normogenetica del fatto. – 4. Obbligo vaccinale e criteri di interpretazione delle disposizioni normative: una rilevante questione di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Zito.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Obbligo vaccinale e sicurezza del vaccino: i diversi orientamenti emersi nel seminario. – 3. Obbligo vaccinale e sua legittimità a partire dalla capacità normogenetica del fatto. – 4. Obbligo vaccinale e criteri di interpretazione delle disposizioni normative: una rilevante questione di metodo. – 5. L’obbligo vaccinale tra solidarietà, razionalità, precauzione e trasparenza. – 6. L’ordinanza del CGAR e il contributo d’analisi critico offerto dalla dottrina. – 7. Conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Considerazioni introduttive<br />
Il seminario ha costituito l’occasione per riflettere, a partire dall’ordinanza “istruttoria” del CGARS, su una pluralità di tematiche tutte di formidabile importanza: la legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale; i criteri con cui interpretare la disciplina, che tale obbligo impone, soprattutto dal punto di vista dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione; i rapporti tra diritto e scienza colti nella dimensione sia dell’attività legislativa sia dell’attività amministrativa sia dell’attività giurisdizionale; la razionalità delle scelte compiute per contrastare e contenere la pandemia; la rilevanza del principio di solidarietà per giustificare l’imposizione dell’obbligo; l’applicazione del principio di precauzione; la trasparenza e i connessi problemi di corretta informazione del pubblico. Il seminario ha costituito anche l’occasione per riflettere su alcune scelte processuali compiute dal CGARS che presentano forti accenti di novità. Da ultimo, ma non per ultimo, il seminario si è giovato anche dell’apporto offerto dalla scienza medica attraverso la relazione di un immunologo che certamente ha svolto riflessioni utili per i giuristi. Desidero dunque esprimere in primo luogo un plauso agli organizzatori: il seminario ha rappresentato un ottimo esempio di come la scienza giuridica con le proprie riflessioni possa, partendo dalle decisioni giudiziali, aiutare la giurisprudenza, mettendole a disposizione materiali scientifici di grande qualità e spessore da cui la giurisprudenza stessa non può che trarre giovamento. Agli organizzatori va dunque ascritto il merito di avere attivato un circolo virtuoso tra teoria e pratica giuridica.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Istruttoria tecnico-scientifica nel giudizio a quo e giudizio di legittimità costituzionale: il caso dell’obbligo vaccinale nella decretazione d’urgenza per il contrasto della pandemia da Covid-19</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/istruttoria-tecnico-scientifica-nel-giudizio-a-quo-e-giudizio-di-legittimita-costituzionale-il-caso-dellobbligo-vaccinale-nella-decretazione-durgenza-per-il-contrasto-della-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elisa Cavasino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 15:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Il tema ed i profili d’interesse: muovendo dall’ordinanza n. 38 del 2022 del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. – 2. Sull’estensione per analogia degli obblighi vaccinali. – 3. Ancora su oscurità ed incoerenze della disciplina sugli obblighi vaccinali in tema di accesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/istruttoria-tecnico-scientifica-nel-giudizio-a-quo-e-giudizio-di-legittimita-costituzionale-il-caso-dellobbligo-vaccinale-nella-decretazione-durgenza-per-il-contrasto-della-pandemia/">Istruttoria tecnico-scientifica nel giudizio a quo e giudizio di legittimità costituzionale: il caso dell’obbligo vaccinale nella decretazione d’urgenza per il contrasto della pandemia da Covid-19</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><u>Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Cavasino.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></u></p>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Il tema ed i profili d’interesse: muovendo dall’ordinanza n. 38 del 2022 del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. – 2. Sull’estensione per analogia degli obblighi vaccinali. – 3. Ancora su oscurità ed incoerenze della disciplina sugli obblighi vaccinali in tema di accesso alle strutture socio-sanitarie. – 4. Istruttoria tecnico-scientifica e motivazione sulla non manifesta infondatezza. Aspetti problematici.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il tema ed i profili d’interesse: muovendo dall’ordinanza n. 38 del 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana</p>
<p style="text-align: justify;">L’ordinanza n. 38 del 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana apre un complesso di interrogativi in tema di decretazione d’urgenza, potere amministrativo e le garanzie giurisdizionali della legalità costituzionale nel corso dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19. Queste brevi riflessioni avranno ad oggetto tre aspetti specifici di tale macro-tema, tutti collegati all’introduzione dell’obbligo vaccinale come misura di contrasto del Covid-19. Com’è noto, l’obbligo vaccinale è stato introdotto, con decreto legge, dapprima, per alcune categorie di lavoratori (art. 4 d.l. n. 44 del 2021) e, successivamente, per intere fasce della popolazione (art. 1 d.l. n. 1 del 2022). Non ci si soffermerà sul tema della legittimità del ricorso alla decretazione d’urgenza per introdurre e disciplinare obblighi vaccinali, considerando che la Corte costituzionale si è già pronunciata sul punto in relazione al d.l. n. 73 del 2017 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (cosiddetta “riforma Lorenzin”) con la sentenza n. 5 del 2018<sup>1</sup>. In quella pronuncia, il Giudice costituzionale ha richiamato l’ampio margine di discrezionalità nel valutare i presupposti di straordinaria necessità e urgenza “che giustificano l’adozione di un decreto-legge in materia” e ha collegato, nella fattispecie, tale apprezzamento discrezionale sulla sussistenza della necessità e dell’urgenza nell’introduzione dell’obbligo vaccinale anche agli orientamenti espressi dall’OMS per l’Europa in tema di contrasto di specifiche malattie infettive per le quali viene introdotto l’obbligo vaccinale.</p>
<hr />


<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Eccezionalità e pandemia. Spunti per una riflessione sul possibile ruolo di un diritto del rischio</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-eccezionalita-e-pandemia-spunti-per-una-riflessione-sul-possibile-ruolo-di-un-diritto-del-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Loredana Giani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 14:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF 1. Che l’emergenza pandemica fosse una sfida inimmaginabile per qualsiasi sistema istituzionale era circostanza a dir poco ovvia, già dal rapido succedersi degli eventi che precipitosamente hanno portato al primo lockdown durante il quale tutti, inebetiti e inermi, assistevano alle agghiaccianti immagini che venivano trasmesse, senza soluzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-eccezionalita-e-pandemia-spunti-per-una-riflessione-sul-possibile-ruolo-di-un-diritto-del-rischio/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Eccezionalità e pandemia. Spunti per una riflessione sul possibile ruolo di un diritto del rischio</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Giani.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Che l’emergenza pandemica fosse una sfida inimmaginabile per qualsiasi sistema istituzionale era circostanza a dir poco ovvia, già dal rapido succedersi degli eventi che precipitosamente hanno portato al primo lockdown durante il quale tutti, inebetiti e inermi, assistevano alle agghiaccianti immagini che venivano trasmesse, senza soluzione di continuità da tutte le testate. Altrettanto ovvio è il fatto che essa ha portato all’attenzione di tutti alcuni nodi critici del nostro sistema istituzionale rispetto ai quali la riflessione è dovuta, moralmente dovuta quanto meno per “rispetto” verso coloro che attraverso il loro sacrificio ci hanno traghettati in una situazione in cui, distratti da altri eventi, cominciamo a proiettarci in una situazione di post-pandemia.<br />
È indubbio che l’emergenza pandemica abbia palesato da un lato l’interdipendenza della società moderna in ragione della sincronizzazione globale dell’esperienza di crisi, dall’altro ha messo a nudo alcune criticità strutturali del nostro sistema. In queste mie brevissime riflessioni vorrei focalizzare l’attenzione su due nodi che, a mio sommesso avviso, hanno un rilievo cruciale nella lettura e interpretazione – facile da una situazione ex post – delle soluzioni poste in essere e della loro graduale efficacia<sup>1</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il primo è certamente rappresentato dalla considerazione del rapporto tra emergenza e rischio. Sebbene l’emergenza pandemica avesse il carattere della inimmaginabile eccezionalità e straordinarietà, anche se pochi giorni dopo il primo shock la memoria è subito andata alla “spagnola” – quindi eccezionale ma non impossibile –, non ci si può esimere dal domandarsi quale sia stata l’effettiva capacità di risposta del nostro sistema istituzionale. Sebbene sia facile celarsi proprio dietro il velo della eccezionalità dell’evento, già la sola considerazione della diversa capacità di risposta che le parti del territorio hanno manifestato impone che si rifletta su quello che è evidentemente il dato di base e cioè la capacità del sistema e in particolare del sistema amministrativo di trovare al proprio interno gli strumenti attraverso i quali rispondere alle sollecitazioni imposte proprio dalla eccezionalità.</p>
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		<title>Diritti e pandemia</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/diritti-e-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Valditara]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 09:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana stiamo assistendo ad una sospensione assai prolungata di diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione. L’emergenza consente la sospensione di alcuni diritti e libertà costituzionali per salvaguardarne altri. Peraltro, la Corte costituzionale ha affermato in più sentenze l’equivalenza dei diritti</p>
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<hr />
<p style="text-align: justify;">Per la prima volta nella storia dell’Italia repubblicana stiamo assistendo ad una sospensione assai prolungata di diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione. L’emergenza consente la sospensione di alcuni diritti e libertà costituzionali per salvaguardarne altri. Peraltro, la Corte costituzionale ha affermato in più sentenze l’equivalenza dei diritti costituzionali<sup>1</sup>, pur avendo del pari riconosciuto che il diritto alla vita è “il «primo dei diritti inviolabili dell’uomo»</p>
<p style="text-align: justify;">[…] in quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri”<sup>2</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per una parte importante della pandemia la sospensione dei diritti di libertà e la sospensione del diritto al lavoro sono state giustificate proprio dall’esigenza di salvaguardare il diritto alla vita, quale diritto principe e irrinunciabile garantito dalla nostra Costituzione. L’emergenza, però, come è chiaro dalla giurisprudenza costituzionale, deve necessariamente avere il carattere della temporaneità<sup>3</sup>; in caso contrario, si trasforma in normalità. Se una condizione è duratura e stabile nel tempo, certamente non può più dirsi emergenza. Va anche considerato che la variante “Omicron” ha introdotto alcune novità nello scenario sanitario, in quanto si è dimostrata di letalità assai inferiore rispetto alle varianti precedenti. Grazie anche alla diffusa vaccinazione e alla massiccia immunizzazione che complessivamente coprono più del 90% della popolazione sopra i 12 anni, l’indice di diffusione del virus è ora stabilmente sotto 1. Si pone perciò il problema di stabilire se sia ancora così stringente ed emergenziale la necessità di sacrificare diritti fondamentali di notevole importanza quali libertà e lavoro.</p>
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		<title>Diritti fondamentali e pandemia. Crisanti</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/diritti-fondamentali-e-pandemia-crisanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Crisanti]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 08:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[crisanti ]]></category>
		<category><![CDATA[fondamentali]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Vorrei ripartire da quanto è stato detto a proposito del diritto fondamentale alla vita, e combinare queste considerazioni con la nozione di malattia diffusibile. Una malattia come quella generata dall’infezione dal virus SARS-Cov2 è diversa da una malattia come l’infarto, l’ictus o il tumore. La diversità è</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Crisanti.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
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<p style="text-align: justify;">Vorrei ripartire da quanto è stato detto a proposito del diritto fondamentale alla vita, e combinare queste considerazioni con la nozione di malattia diffusibile. Una malattia come quella generata dall’infezione dal virus SARS-Cov2 è diversa da una malattia come l’infarto, l’ictus o il tumore. La diversità è dovuta al fatto che è trasmissibile, ossia la persona malata può trasmetterla ad un altro e potenzialmente metterne in pericolo la vita. Solo avendo chiara questa premessa si possono avere le coordinate giuste per capire quello che è stato fatto e quello che si sarebbe potuto fare o migliorare.</p>
<p style="text-align: justify;">È evidente che le epidemie hanno un impatto sulla vita per le persone ed un potenziale distruttivo per la società in cui si diffondono. In diverse occasioni le epidemie hanno modificato il corso della storia. Queste costituiscono una minaccia tanto per l’individuo che per la società. Si spiega, allora, come mai sia intervenuta una serie di disposizioni per garantire il bene della società in caso di diffusione incontrollata di malattie trasmissibili, situazione questa definita in termini di sanità pubblica come epidemia. Segnalo, a titolo di esempio, come negli Stati Uniti l’obbligo vaccinale si sia imposto senza grandi discussioni, perché<br />
esistono delle sentenze su questo tema che hanno risolto il potenziale conflitto tra libertà individuale e bene pubblico a favore di quest’ultimo. Mi riferisco in particolare alla sentenza Jacobson v. Massachusetts del 1905. La vicenda è la seguente: il signor Jacobson si era vaccinato contro il vaiolo in Svezia, subendo gravissime conseguenze; per questa ragione, si era poi rifiutato di vaccinarsi una seconda volta quando lo Stato del Massachusetts, in cui risiedeva, aveva imposto a tutti i cittadini, compresi coloro che avevano già ricevuto il vaccino altrove, la vaccinazione antivaiolosa. Jacobson fu per questo condannato dallo stato del Massachusetts ad una multa e ad un mese di prigione. Dopo circa due anni di contenziosi il caso approdò al massimo organo giuridico degli Stati Uniti, la Corte Suprema che confermò la sentenza dello stato del Massachusetts. Questa sentenza negli Stati Uniti è ancora valida. Non sorprende quindi che quando gli Stati Uniti hanno imposto l’obbligo di vaccinazione limitato ad alcune categorie, non ci sono state lamentele. Se anche si imponesse un obbligo generalizzato, probabilmente si vaccinerebbero tutti, perché la prevalenza del bene collettivo su quello individuale è un concetto incardinato nella giurisprudenza americana. E si tenga presente che gli Stati Uniti sono una tra le società più liberali, in cui le prerogative degli individui sono salvaguardate. In linea di massima, la società è legittimata a difendersi da una malattia trasmissibile, in quanto deve prevalere il diritto alla vita</p>
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		<title>Diritti fondamentali e Pandemia. Nicotra</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/diritti-fondamentali-e-pandemia-nicotra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ida Angela Nicotra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 08:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[fondamentali]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[nicotra ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Lo scenario catastrofico e senza precedenti, causato dal Coronavirus ha costretto le liberal democrazie a ragionare sulla compatibilità costituzionale delle restrizioni dei diritti che hanno contraddistinto le differenti fasi della crisi sanitaria per contenere il numero dei contagi e delle vittime. L’Austria è il primo Stato dell’Europa</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Nicotra.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr>
<p style="text-align: justify;">Lo scenario catastrofico e senza precedenti, causato dal Coronavirus ha costretto le liberal democrazie a ragionare sulla compatibilità costituzionale delle restrizioni dei diritti che hanno contraddistinto le differenti fasi della crisi sanitaria per contenere il numero dei contagi e delle vittime.</p>
<p style="text-align: justify;">L’Austria è il primo Stato dell’Europa occidentale che passa dalla raccomandazione per indurre i cittadini ad immunizzarsi alla introduzione di un vero e proprio obbligo di vaccinazione generalizzata, in vigore dal 1febbraio 2022. L’ordinamento italiano opta per la soluzione di fermarsi un passo prima dell’obbligo vaccinale per tutta la popolazione. Con il decreto – legge n. 172 del 26 novembre 2021- pubblicato in G. U. n. 282 del 26 novembre 2021, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid – 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” – si sceglie la via più soft del c.d. super Green pass rilasciato solo alle categorie dei vaccinati e guariti dall’infezione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il possesso del Green pass rafforzato consente di avere accesso alle attività culturali, sociali e ricreative (inclusi ristoranti e bar, palestre e piscine, cinema e teatri, discoteche, stadi e cerimonie pubbliche).</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto è stato scritto e detto sul green pass, strumento necessario per riconquistare le libertà sospese a causa della drammatica situazione epidemiologica e sull’obbligo vaccinale, previsto solo per determinate categorie di lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tentare di arginare l’offensiva dell’ennesima ondata, contraddistinta dalla nuova variante Omicron, l’obbligo vaccinale, già previsto per tutto il personale sanitario, è stato esteso con d. l. n. 172 del 2021 al personale della scuola, al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, alle strutture delle residenze per anziani e agli operatori amministrativi della sanità.&nbsp;L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa, ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni modo, è bene dirlo subito, anche la vaccinazione obbligatoria generalizzata, se prevista con legge, sarebbe in linea con le prescrizioni costituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Già con una non recente pronuncia, la Corte costituzionale ribadisce il principio secondo cui “un trattamento sanitario può essere legittimamente imposto esclusivamente in casi eccezionali e tassativi previsti da una legge e ciò sia necessario non solo a&nbsp;preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto alla salute in quanto diritto fondamentale” (sent. n. 307/1990).</p>
<hr>
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		<title>La pandemia di COVID 19 come stress test per i diritti fondamentali: prime note*</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/la-pandemia-di-covid-19-come-stress-test-per-i-diritti-fondamentali-prime-note/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Filippo Vari]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 08:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[note*]]></category>
		<category><![CDATA[fondamentali]]></category>
		<category><![CDATA[diritti]]></category>
		<category><![CDATA[come]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[prime]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Le restrizioni al godimento dei diritti fondamentali per il contenimento della pandemia. – 2. La Costituzione repubblicana e la salute collettiva. – 3. Come valutare la proporzionalità delle misure adottate. – 4. Uno sguardo sul futuro. 1. Le restrizioni al godimento dei diritti fondamentali per</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-vari.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Le restrizioni al godimento dei diritti fondamentali per il contenimento della pandemia. – 2. La Costituzione repubblicana e la salute collettiva. – 3. Come valutare la proporzionalità delle misure adottate. – 4. Uno sguardo sul futuro.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Le restrizioni al godimento dei diritti fondamentali per il contenimento della pandemia</p>
<p style="text-align: justify;">La pandemia di Coronavirus 19 ha rappresentato, insieme all’emergenza terroristica, la sfida più grande per la Costituzione italiana dalla sua entrata in vigore. Nel nostro ordinamento la protezione dei diritti fondamentali, negli ultimi due anni, è stata sottoposta a un durissimo stress test, per mutuare un’immagine dal mondo dell’economia. Con soddisfazione si può affermare che, ancora una volta, la Carta fondamentale, nella parte iniziale sui Principi fondamentali e nella Parte prima dedicata ai “Diritti e doveri dei cittadini”, ha dimostrato una straordinaria attualità. In questa sede è impossibile ripercorrere analiticamente tutte le limitazioni ai diritti fondamentali imposte dall’esigenza di contenere la pandemia<sup>1</sup>.<br />
Esse sono, oltretutto, note, facendo parte della esperienza vissuta da tutti noi dal marzo 2020: si pensi al primo lockdown, caratterizzato da fortissime limitazioni alla libertà di circolazione, con la possibilità di uscire dal proprio domicilio solo per necessità, motivi di salute o di lavoro; dalle misure restrittive della libertà di riunione, con il divieto di assembramenti; dalle restrizioni alla libertà religiosa, con la partecipazione alle celebrazioni liturgiche preclusa ai fedeli; dal restringimento della libertà d’iniziativa economica, con la chiusura o la forte limitazione di una serie di attività commerciali. Si ricordi, inoltre, il c.d. coprifuoco dello scorso anno, cioè la restrizione di nuovo alla libertà di circolazione oltre una certa ora, con le eccezioni sopra richiamate in relazione al primo lockdown, e le conseguenti restrizioni a tutti gli altri diritti di libertà connessi alla circolazione (riunione, iniziativa economica, etc.).</p>
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		<item>
		<title>Trasparenza sospesa e accesso negato nell’epoca della pandemia da coronavirus</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/trasparenza-sospesa-e-accesso-negato-nellepoca-della-pandemia-da-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo Mitra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 18:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La dottrina dialoga con la giurisprudenza 3-2021]]></category>
		<category><![CDATA[accesso]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>
		<category><![CDATA[negato]]></category>
		<category><![CDATA[sospesa]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[nell’epoca]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il pdf Abstract L’articolo indaga le conseguenze che la pandemia da Covid-19 ha avuto sul principio di trasparenza amministrativa. Analizzando in particolare alcune disposizioni del decreto-legge n. 18/2020 e due vicende giudiziarie concernenti istanze di accesso aventi ad oggetto dati sull’emergenza sanitaria, si vuole mettere in luce come la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/trasparenza-sospesa-e-accesso-negato-nellepoca-della-pandemia-da-coronavirus/">Trasparenza sospesa e accesso negato nell’epoca della pandemia da coronavirus</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/03/3.2021-Mitra_16_def.pdf" target="_blank" rel="noopener">Scarica il pdf</a></p>
<hr>
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract</strong><br />
L’articolo indaga le conseguenze che la pandemia da Covid-19 ha avuto sul principio di trasparenza amministrativa. Analizzando in particolare alcune disposizioni del decreto-legge n. 18/2020 e due vicende giudiziarie concernenti istanze di accesso aventi ad oggetto dati sull’emergenza sanitaria, si vuole mettere in luce come la gestione della pandemia sia caratterizzata da un deficit di trasparenza, con evidenti ripercussioni negative sulla fiducia dei cittadini verso le istituzioni e sulla diffusione del contagio. Il periodo attuale si pone dunque come banco di prova per verificare l’attuazione del principio di trasparenza nel nostro ordinamento, specie alla luce dell’introduzione del FOIA nel 2016. Le molteplici istanze di accesso generalizzato e i tanti appelli alla trasparenza delle amministrazioni pubbliche confermano l’imprescindibilità del diritto di accesso e la necessità di implementarlo sempre di più.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Delayed transparency and denied access during the Covid-19 pandemic&nbsp;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">The paper analyzes how the Covid-19 pandemic affected the principle of administrative transparency. Exploring some provisions of Decree-Law no. 18/2020 and considering some access requests related to the health emergency data, the paper shows the deficit of administrative transparency during the pandemic management. This has negatively affected public confidence in the institutions and also increased the spread of the infection. So the Covid-19 pandemic has become a test bed for the implementation of the administrative transparency principle in the Italian legal order, expecially following the introduction of FOIA in 2016. The several civic access requests related to Covid-19 health emergency data and many appeals for the transparency of public administrations confirm the essential right to access and the need to further improve it.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/trasparenza-sospesa-e-accesso-negato-nellepoca-della-pandemia-da-coronavirus/">Trasparenza sospesa e accesso negato nell’epoca della pandemia da coronavirus</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<item>
		<title>El Estado Autonómico y la Gestión Jurídica de la Pandemia en España</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/el-estado-autonomico-y-la-gestion-juridica-de-la-pandemia-en-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ana Carmona Contreras]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 17:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi 2-2021]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[autonómico]]></category>
		<category><![CDATA[jurídica]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.nuoveautonomie.it/?p=3270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scarica il pdf Abstract El presente artículo analiza el impacto que la gestión de la crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 ha proyectado sobre el Estado autonómico. La declaración del primer estado de alarma, la etapa inmediatamente posterior de nueva normalidad, así como la segunda alarma activada</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/el-estado-autonomico-y-la-gestion-juridica-de-la-pandemia-en-espana/">El Estado Autonómico y la Gestión Jurídica de la Pandemia en España</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2021/12/Ana-Carmona-Contreras.pdf" target="_blank" rel="noopener">Scarica il pdf</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El presente artículo analiza el impacto que la gestión de la crisis sanitaria causada por la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 ha proyectado sobre el Estado autonómico. La declaración del primer estado de alarma, la etapa inmediatamente posterior de nueva normalidad, así como la segunda alarma activada para contener los avances de la segunda ola de contagios ponen de manifiesto rasgos configuradores muy diversos desde la perspectiva de la gestión de la crisis sanitaria a escala territorial. Tomando en consideración la existencia de una distinta aproximación al fenómeno se constata una dinámica de intensidad variable relativa a la efectividad del principio de descentralización territorial en materia de salud pública.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>The State of Autonomic Regions and the Legal Management of the Pandemic</strong></p>
<p style="text-align: justify;">This essay analyzes the impact that the management of the health crisis caused by the SARS-CoV-2 coronavirus pandemic has projected on the Autonomous State. The declaration of the first state of alarm, the immediately subsequent stage of a new normal, as well as the second alarm activated to contain the advances of the second wave of infections, reveal very different configurative features from the perspective of the management of the health crisis to territorial scale. Taking into consideration the existence of a different approach to the phenomenon, a dynamic of variable intensity is observed regarding the effectiveness of the principle of territorial decentralization in matters of public health.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/el-estado-autonomico-y-la-gestion-juridica-de-la-pandemia-en-espana/">El Estado Autonómico y la Gestión Jurídica de la Pandemia en España</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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