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	<title>recente Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<title>recente Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<item>
		<title>L’imposizione ex lege dell’obbligo vaccinale anti Covid-19, tra pubblici poteri, private libertà e sindacato giurisdizionale: la recente ordinanza del CGARS n. 351/2022 di rimessione alla Corte Costituzionale</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/limposizione-ex-lege-dellobbligo-vaccinale-anti-covid-19-tra-pubblici-poteri-private-liberta-e-sindacato-giurisdizionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacopo Vavalli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. L’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, pomo della discordia. – 2. La libertà del cittadino all’interno dello Stato costituzionale. – 3. La libertà di autodeterminazione del cittadino dinanzi alle scelte dello Stato in materia di salute pubblica: alle radici del dibattito sull’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/limposizione-ex-lege-dellobbligo-vaccinale-anti-covid-19-tra-pubblici-poteri-private-liberta-e-sindacato-giurisdizionale/">L’imposizione ex lege dell’obbligo vaccinale anti Covid-19, tra pubblici poteri, private libertà e sindacato giurisdizionale: la recente ordinanza del CGARS n. 351/2022 di rimessione alla Corte Costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Vavalli.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. L’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, pomo della discordia. – 2. La libertà del cittadino all’interno dello Stato costituzionale. – 3. La libertà di autodeterminazione del cittadino dinanzi alle scelte dello Stato in materia di salute pubblica: alle radici del dibattito sull’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2. – 4. La libertà (rectius, discrezionalità) dello Stato legislatore nell’adottare misure di contrasto alla pandemia. – 5. La libertà (rectius, il potere) del Giudice di dubitare sulla legittimità costituzionale di disposizioni che impongono un trattamento sanitario al cittadino: la recente ordinanza del CGARS n. 351 del 22 marzo 2022 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 44/2021. – 6. Conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">1. L’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, pomo della discordia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dibattito, scientifico e non, in ordine all’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2 è stato ed è tuttora fortemente polarizzato. Nella consapevolezza che tra i due poli vi siano una pluralità di posizioni più sfumate, la contrapposizione sembra riducibile a chi, da un lato, esprime con fermezza la legittimità (anche costituzionale), anzi la doverosità, della imposizione di tale obbligo, anche di carattere generalizzato<sup>1</sup>, e a chi, dall’altro, pone forti dubbi al riguardo<sup>2</sup> , assistiti da un esame del quadro giuridico inerente alle autorizzazioni che si pongono a fondamento della distribuzione e della conseguente somministrazione dei vaccini<sup>3.&nbsp;</sup>Un tema che corrobora il dibattito riguarda gli effetti (più o meno ignoti) dei vaccini contro il Sars-CoV-2 nel medio e nel lungo termine, ma anche gli effetti della vaccinazione tout court<sup>4</sup>. L’autorizzazione condizionata rilasciata in favore di simili vaccini, in partial overlap, determinerebbe cautela nel disporre imposizioni nella somministrazione degli stessi<sup>5</sup>. Tesi, questa, avversata con l’argomentazione che non è possibile bilanciare il noto con l’ignoto, “ciò che è con ciò che potrebbe essere, peraltro in una misura non quantificabile”<sup>6</sup>.<br />
.</p>
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		<item>
		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-obbligo-vaccinale-e-limiti-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Lorello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF 1. Con l’ordinanza n. 38 del 17/01/2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto modo di intervenire sulla complessa questione della vaccinazione obbligatoria per il Covid-19, prescritta nei confronti di particolari categorie di soggetti. La vicenda traeva origine dall’impugnazione di fronte al Tar</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-obbligo-vaccinale-e-limiti-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Lorello.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Con l’ordinanza n. 38 del 17/01/2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto modo di intervenire sulla complessa questione della vaccinazione obbligatoria per il Covid-19, prescritta nei confronti di particolari categorie di soggetti.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda traeva origine dall’impugnazione di fronte al Tar Sicilia del provvedimento del Rettore dell’Università di Palermo, con cui si confermava l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per lo svolgimento dei tirocini di areamedico-sanitaria<sup>1</sup>. Il ricorrente, studente iscritto al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica presso l’Università di Palermo, aveva chiesto al giudice amministrativo di primo grado la sospensione in via cautelare del citato provvedimento rettorale, affermando da un lato che la natura sperimentale del vaccino avrebbe impedito che lo stesso gli venisse somministrato; e dall’altro lato che, avendo egli già contratto la malattia ed essendone guarito, disponeva di “memoria anticorpale e di immunità naturale”. Il Tar respingeva l’istanza cautelare, sulla base del fatto che al ricorrente, pur non potendo egli esercitare il tirocinio, in quanto soggetto non vaccinato, era comunque dato di svolgere altre attività didattiche previste dal suo piano di studi. Aggiungeva il Tar che la circostanza che l’esame del sangue dello studente, effettuato il 12/4/2021, avesse rivelato un basso numero di anticorpi, rendeva necessaria l’inoculazione del vaccino, poiché, “in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi e allo stato dei fatti”, appariva “prevalente l’interesse pubblico a evitare di far frequentare le strutture sanitarie da soggetti non vaccinati, esponendo a rischio di contagio operatori sanitari e pazienti ivi presenti”<sup>2</sup>. L’ordinanza del Tar Sicilia è stata successivamente impugnata in appello di fronte al Cga, che si è pronunciato con la citata decisione n. 38 del 2022. Nel ritenere attuale l’interesse del ricorrente alla decisione, in quanto non appartenente alla fascia di età per la quale il dl n. 1 del 2022<sup>3</sup> ha introdotto l’obbligo vaccinale (soggetti di età superiore a 50 anni). Il giudice amministrativo ha respinto, perché infondate, le doglianze volte ad escludere l’obbligatoria somministrazione del vaccino agli studenti tirocinanti, prevista dall’art. 4 del dl n. 44 del 20214<br />
.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-obbligo-vaccinale-e-limiti-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<item>
		<title>Obblighi vaccinali e limiti in prospettiva comparata. Riflessioni a margine di una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/obblighi-vaccinali-e-limiti-in-prospettiva-comparata-riflessioni-a-margine-di-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luciana De Grazia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 15:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF 1. Con la decisione del 12/01/20221, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana si è pronunciato sull’ordinanza del Tar regionale di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado, avente ad oggetto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Gabinetto del Rettore dell’Università degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/obblighi-vaccinali-e-limiti-in-prospettiva-comparata-riflessioni-a-margine-di-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/">Obblighi vaccinali e limiti in prospettiva comparata. Riflessioni a margine di una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><u>Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-De-Grazia.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></u></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Con la decisione del 12/01/20221, il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana si è pronunciato sull’ordinanza del Tar regionale di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado, avente ad oggetto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Gabinetto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, che confermava per i tirocinanti in area medica/sanitaria la prosecuzione dell’attività in presenza all’interno delle strutture sanitarie, a seguito della somministrazione vaccinale anti Covid-19.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo avere accertato la sussistenza dell’obbligo vaccinale per l’appellante, riconducendolo all’interno della categoria di coloro che, ai sensi dell’art. 4 del dl n. 44 del 2021, esercitano le professioni sanitarie e che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, il giudice amministrativo ha esaminato le questioni di costituzionalità della normativa in materia di obbligo vaccinale Sars-Cov-2, sollevate dall’appellante. In particolare, il CGA2 , sottolineando elementi di diversità e novità nelle questioni sollevate rispetto a quelle già decise dal Consiglio di Stato3 , ha considerato rilevante accertare le legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale e ha disposto un’istruttoria per approfondire i profili della non manifesta infondatezza delle questioni, in ordine alla conformità dell’obbligo vaccinale alle condizioni dettate dalla Corte costituzionale in materia di libertà di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in ambito vaccinale, ossia sulla «non nocività dell’inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica»4 . L’istruttoria è affidata ad un collegio esterno composto, su indicazione del giudice amministrativo, dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio Superiore della Sanità operante presso il Ministero della Salute e dal Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria ed è stato convocato per il 16/3/20225. Il CGA, in particolare, si è soffermato sul quadro giurisprudenziale in materia di obbligo vaccinale, richiamando la decisione del Consiglio di Stato n.7045/2021 che ha ritenuto legittimo l’obbligo vaccinale contro il virus SarsCov-2 per il personale sanitario, rilevando l’efficacia del vaccino, la prevalenza di effetti positivi derivante dalla politica vaccinale rispetto ai rischi sui singoli individui, in applicazione del principio costituzionale di solidarietà su cui si fonda il nostro ordinamento.</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ancora in tema di specialità e “specializzazione” dell’autonomia regionale (spunti teorico-ricostruttivi offerti da un libro recente)*</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/ancora-in-tema-di-specialita-e-specializzazione-dellautonomia-regionale-spunti-teorico-ricostruttivi-offerti-da-un-libro-recente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Ruggeri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 08:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni 1-2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. La condizione di palese sofferenza in cui versa da anni l’autonomia, i fattori cui essa principalmente si deve e la ricerca dei modi con cui porvi, almeno in parte, rimedio. – 2. Il bisogno, vieppiù avvertito per effetto delle plurime e gravi emergenze del tempo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/ancora-in-tema-di-specialita-e-specializzazione-dellautonomia-regionale-spunti-teorico-ricostruttivi-offerti-da-un-libro-recente/">Ancora in tema di specialità e “specializzazione” dell’autonomia regionale (spunti teorico-ricostruttivi offerti da un libro recente)*</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/06/1-2022-Ruggeri_1.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La condizione di palese sofferenza in cui versa da anni l’autonomia, i fattori cui essa principalmente si deve e la ricerca dei modi con cui porvi, almeno in parte, rimedio. – 2. Il bisogno, vieppiù avvertito per effetto delle plurime e gravi emergenze del tempo presente, di una forte regia centrale, che nondimeno non si traduca in una indebita penalizzazione dell’autonomia, componente essenziale assieme alla unità-indivisibilità della Repubblica di un unico, seppur internamente articolato, valore fondamentale. – 3. Per la introduzione di un regime di “specialità diffusa” (prime notazioni). – 4. Argomenti a sostegno della proposta ricostruttiva qui nuovamente affacciata, rilievi a riguardo della opportunità di prevedere procedure non dissimili per il rifacimento del regime di specialità rispetto a quelle stabilite per il regime di “specializzazione”, bisognoso di affermarsi all’insegna dei principi di sussidiarietà e solidarietà. – 5. Le incognite legate ai riflessi a carico della specialità che possono aversi per<br />
effetto della eventuale realizzazione a tappeto della “specializzazione”, gli inconvenienti che per l’attuale modello possono conseguire a quest’ultima, e l’ulteriore riprova della necessità di far luogo al regime di “specialità diffusa” qui nuovamente patrocinato.</p>
<p style="text-align: justify;">1. La condizione di palese sofferenza in cui versa da anni l’autonomia, i fattori cui essa principalmente si deve e la ricerca dei modi con cui porvi, almeno in parte, rimedio</p>
<p style="text-align: justify;">Encomiabile appare, invero, essere lo sforzo prodotto da una nutrita schiera di studiosi nel tenere desta l’attenzione sull’autonomia regionale in genere e, per ciò che qui è di specifico rilievo, su quella speciale, come pure, dopo la riscrittura dell’art. 116, su quella c.d. “specializzata”<sup>1</sup>. Ne dà una eloquente, particolarmente attendibile, testimonianza proprio il libro la cui lettura ha offerto lo spunto per la riflessione qui svolta: un libro corposo e denso, vorrei dire: “plurale”, dal momento che i contributi in esso ospitati appaiono essere di vario orientamento, per impianto metodico e svolgimento teorico-ricostruttivo. In esso – è bene mettere subito in chiaro – non si lesinano critiche anche penetranti alle Regioni, che sicuramente portano una quota pesante di responsabilità per la condizione svilita in cui versa l’autonomia; più incisivi ancora, però, sono i rilievi indirizzati allo Stato per il pressing soffocante esercitato a carico delle Regioni sin dal tempo ormai lontano in cui quelle ad autonomia differenziata (e – per ciò che qui specificamente importa – la Sicilia) muovevano i primi passi. Eppure, malgrado il quadro a tinte fosche e non promettente nulla di buono per l’avvenire che risulta delineato dagli studi in parola, anche i loro autori, al pari di molti altri che li hanno preceduti, mostrano di coltivare caparbiamente la speranza di un possibile risveglio dei maggiori enti territoriali provvisti di autonomia dallo stato comatoso – come l’ho altrove qualificato – in cui versano ormai da anni. È, tuttavia, noto che il tempo non gioca a beneficio delle persone in coma ma, all’inverso, affievolisce la fiammella della speranza di ripresa, senza peraltro trascurare la circostanza per cui, quand’anche quest’ultima poi si abbia, è tutto da vedere quale sarà lo stato di salute di tali soggetti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/ancora-in-tema-di-specialita-e-specializzazione-dellautonomia-regionale-spunti-teorico-ricostruttivi-offerti-da-un-libro-recente/">Ancora in tema di specialità e “specializzazione” dell’autonomia regionale (spunti teorico-ricostruttivi offerti da un libro recente)*</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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