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	<title>febbraio Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<title>febbraio Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<item>
		<title>Affidamento del trasporto pubblico locale e tutela della concorrenza: effetti della sentenza resa dalla Corte costituzionale 11 febbraio 2021,n. 16 sull’ordinamento giuridico regionale siciliano</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/affidamento-del-trasporto-pubblico-locale-e-tutela-della-concorrenza-effetti-della-sentenza-resa-dalla-corte-costituzionale-11-febbraio-2021n-16-sullordinamento-giuridico-regionale-sicilia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonino Longo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 17:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi 1-2023]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica PDF Abstract Il trasporto pubblico locale rappresenta da sempre un elemento chiave nell’organizzazione della vita di una comunità, anche per le importanti implicazioni economiche, sociali, ambientali e sanitarie, che rilevano certamente sul piano giuridico. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni all’interno di tale settore diventa pertanto tema delicato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/affidamento-del-trasporto-pubblico-locale-e-tutela-della-concorrenza-effetti-della-sentenza-resa-dalla-corte-costituzionale-11-febbraio-2021n-16-sullordinamento-giuridico-regionale-sicilia/">Affidamento del trasporto pubblico locale e tutela della concorrenza: effetti della sentenza resa dalla Corte costituzionale 11 febbraio 2021,n. 16 sull’ordinamento giuridico regionale siciliano</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2023/08/Longo-1.23.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<p><strong>Abstract</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il trasporto pubblico locale rappresenta da sempre un elemento chiave nell’organizzazione della vita di una comunità, anche per le importanti implicazioni economiche, sociali, ambientali e sanitarie, che rilevano certamente sul piano giuridico. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni all’interno di tale settore diventa pertanto tema delicato e complesso, in quanto individua i limiti e i vincoli al potere legislativo attribuito dalla Costituzione alle Regioni. A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza Corte costituzionale 11 febbraio 2021, n. 16, la Regione Sicilia ha recentemente dovuto avviare l’adeguamento del settore del TPL nell’alveo del quadro normativo europeo attraverso la preliminare emanazione di atti d’imposizione di Obblighi di Servizio Pubblico regionale e l’avvio delle attività occorrenti per l’indizione delle procedure di gara aperte per l’affidamento dei servizi di TPL in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370. Prevedendo nei predetti atti impositivi l’obbligo allo svolgimento dei servizi onerati sino all’affidamento a nuovo gestore e, comunque, non oltre il termine di due anni dall’imposizione – avvenuta prevalentemente nel settembre del 2022 – la Regione si avvia pertanto a provvedere, nei predetti termini, all’indizione di nuove gare volte ad individuare il nuovo gestore di trasporto pubblico locale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Assignment of local public transport and protection of competition: effects of the sentence of the Constitutional Court of February 11, 2021, n. 16 on the Sicilian regional legal system</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Local public transport represents an important element in the life of a community, also due to the important economic, social, environmental and health implications, which are relevant on a legal level. The division of powers between the State and the Regions in this sector is therefore a delicate and complex issue. It identifies the limits and constraints on the legislative power attributed by the Constitution to the Regions. After the sentence of the Constitutional Court of February 11, 2021, n. 16, the Sicily Region has recently adapted the LPT sector to the European regulatory framework through deeds of imposition of regional Public Service Obligations and the activities necessary for open tenders for the assignment of LPT services according to Regulation (EC) 23 October 2007, no. 1370. The obligation to carry out the services is up to the assignment to a new manager and, in any case, no later than the term of two years from the imposition – which took place mainly in September 2022 – for which the Region must, within these terms, do new tenders to identify the new local public transport manager.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/affidamento-del-trasporto-pubblico-locale-e-tutela-della-concorrenza-effetti-della-sentenza-resa-dalla-corte-costituzionale-11-febbraio-2021n-16-sullordinamento-giuridico-regionale-sicilia/">Affidamento del trasporto pubblico locale e tutela della concorrenza: effetti della sentenza resa dalla Corte costituzionale 11 febbraio 2021,n. 16 sull’ordinamento giuridico regionale siciliano</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<item>
		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Talune riflessioni a margine della ordinanza n. 38/2022 del CGARS e altre questioni in tema di obbligo vaccinale</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-talune-riflessioni-a-margine-della-ordinanza-n-38-2022-del-cgars-e-altre-questioni-in-tema-di-obbligo-vaccinale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario R. Spasiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p> Scarica il PDF Sommario: 1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo. – 2. L’ordinanza istruttoria Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia 17/1/2022, n. 38. – 3. Alcune questioni a margine, ma non troppo. 1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo. Il periodo della pandemia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-talune-riflessioni-a-margine-della-ordinanza-n-38-2022-del-cgars-e-altre-questioni-in-tema-di-obbligo-vaccinale/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Talune riflessioni a margine della ordinanza n. 38/2022 del CGARS e altre questioni in tema di obbligo vaccinale</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong> </strong>Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Spasiano.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo. – 2. L’ordinanza istruttoria Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia 17/1/2022, n. 38. – 3. Alcune questioni a margine, ma non troppo.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il periodo della pandemia sta mettendo a dura prova talune categorie concettuali che ormai da tempo hanno assunto, anche nel contesto giuridico, rilevanza primaria. In modo particolare mi riferisco al rapporto tra scienza e tecnica, da un lato, e l’esercizio dell’azione amministrativa, dall’altro, ambito che costantemente vede crescere la produzione di atti pubblici supportati da contenuti provenienti da saperi metagiuridici, in grado per lo più, per il carattere dirimente della loro efficacia, di degradare il provvedimento e gli spazi di discrezionalità ad esso correlati, a strumenti di mera trasposizione giuridica di risultanze tecnico-scientifiche vincolanti l’intero esercizio della filiera amministrativa. Invero ci vollero molti anni perché la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza c.d. Baccarini n. 601/1999), dopo le forti sollecitazioni della dottrina in anni risalenti (mi riferisco in particolare agli studi<br />
di Franco Ledda<sup>1</sup>), approdasse al convincimento che la discrezionalità tecnica “è altra cosa dal merito amministrativo”, concretandosi in un giudizio con risultati che magari esulano dalla certezza, semmai sono anche opinabili ma, in ogni caso, non rientrano nella sfera dell’opportunità, aprendo così all’ammissione di nuovi spazi di sindacato per il giudice amministrativo. I provvedimenti amministrativi a fondamento tecnico-scientifico si presentano peraltro quale frutto di un giudizio applicativo di un metodo a carattere scientifico o para-scientifico, attenendo, per dirla con la felice espressione di Federico Cammeo, “più alla ragione che ad un potere”<sup>2</sup></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-talune-riflessioni-a-margine-della-ordinanza-n-38-2022-del-cgars-e-altre-questioni-in-tema-di-obbligo-vaccinale/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Talune riflessioni a margine della ordinanza n. 38/2022 del CGARS e altre questioni in tema di obbligo vaccinale</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Una “questione di massima di particolare importanza”</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-una-questione-di-massima-di-particolare-importanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aristide Police]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Un’ordinanza caduta fuori del tempo”? – 2. Il tempo della solidarietà nella “età dei doveri”. – 3. Una “questione di massima di particolare importanza”. – 4. Conclusioni sulla giuridicità dei fatti sociali. 1. Un’ordinanza “caduta fuori del tempo”? Queste brevi “spigolature” sulla importante ordinanza del Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-una-questione-di-massima-di-particolare-importanza/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Una “questione di massima di particolare importanza”</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Police.pdf">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Un’ordinanza caduta fuori del tempo”? – 2. Il tempo della solidarietà nella “età dei doveri”. – 3. Una “questione di massima di particolare importanza”. – 4. Conclusioni sulla giuridicità dei fatti sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Un’ordinanza “caduta fuori del tempo”?</p>
<p style="text-align: justify;">Queste brevi “spigolature” sulla importante ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 38/2022 derivano dall’invito della Direzione di Nuove Autonomie a partecipare ad una corale, vivace ed animata occasione di confronto sul tema. Un invito per il quale sono particolarmente grato agli organizzatori in quanto non avevo avuto occasione sino ad oggi di studiare e riflettere in modo approfondito sulla pronuncia del C.G.A.<br />
La più immediata impressione che ho tratto da una prima lettura della ponderosa decisione è molto vicina alle conclusioni che molti dei relatori all’incontro di studi odierno hanno messo in luce: una decisione molto garbata e pacata nei toni, raffinata nell’argomentazione, fondata su una profonda sapienza giuridica che alimenta le fronde del diritto amministrativo con profonde radici nel diritto costituzionale e nel diritto dell’Unione Europea<sup>1</sup>. E tuttavia questa ordinanza mi pare che si ponga totalmente fuori dal tempo, come se i nostri apprezzati e cari amici che hanno pronunciato questa decisione vivessero in un tempo diverso da quello che viviamo noi. Ricorrendo ad una citazione letteraria si potrebbe dire una “ordinanza caduta fuori dal tempo”<sup>2</sup>. E per manifestare l’evidenza di questo rilievo basterebbe ritornare a quella immagine che si può vedere proprio nell’incipit dell’intervento dell’immunologo dell’Ateneo panormita Antonio Cascio nell’introdurre i lavori della nostra giornata di studio. Una mappa del mondo, un planisfero, sul quale erano segnati graficamente la diffusione della copertura vaccinale per aree geografiche ad oggi. Ebbene, l’ordinanza è pronunciata il 17 gennaio 2022, quando la percentuale di vaccinati nel nostro Paese è una percentuale altissima, fra le più elevate nel mondo, ed in un momento storico nel quale un’ampia molteplicità di diversi vaccini sono stati posti sul mercato dall’industria medica, con il vaglio autorevole delle Autorità sanitarie italiane, europee e die più importanti Paesi del mondo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-una-questione-di-massima-di-particolare-importanza/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Una “questione di massima di particolare importanza”</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-obbligo-vaccinale-e-limiti-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Lorello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF 1. Con l’ordinanza n. 38 del 17/01/2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto modo di intervenire sulla complessa questione della vaccinazione obbligatoria per il Covid-19, prescritta nei confronti di particolari categorie di soggetti. La vicenda traeva origine dall’impugnazione di fronte al Tar</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-obbligo-vaccinale-e-limiti-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Lorello.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Con l’ordinanza n. 38 del 17/01/2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto modo di intervenire sulla complessa questione della vaccinazione obbligatoria per il Covid-19, prescritta nei confronti di particolari categorie di soggetti.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda traeva origine dall’impugnazione di fronte al Tar Sicilia del provvedimento del Rettore dell’Università di Palermo, con cui si confermava l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per lo svolgimento dei tirocini di areamedico-sanitaria<sup>1</sup>. Il ricorrente, studente iscritto al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica presso l’Università di Palermo, aveva chiesto al giudice amministrativo di primo grado la sospensione in via cautelare del citato provvedimento rettorale, affermando da un lato che la natura sperimentale del vaccino avrebbe impedito che lo stesso gli venisse somministrato; e dall’altro lato che, avendo egli già contratto la malattia ed essendone guarito, disponeva di “memoria anticorpale e di immunità naturale”. Il Tar respingeva l’istanza cautelare, sulla base del fatto che al ricorrente, pur non potendo egli esercitare il tirocinio, in quanto soggetto non vaccinato, era comunque dato di svolgere altre attività didattiche previste dal suo piano di studi. Aggiungeva il Tar che la circostanza che l’esame del sangue dello studente, effettuato il 12/4/2021, avesse rivelato un basso numero di anticorpi, rendeva necessaria l’inoculazione del vaccino, poiché, “in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi e allo stato dei fatti”, appariva “prevalente l’interesse pubblico a evitare di far frequentare le strutture sanitarie da soggetti non vaccinati, esponendo a rischio di contagio operatori sanitari e pazienti ivi presenti”<sup>2</sup>. L’ordinanza del Tar Sicilia è stata successivamente impugnata in appello di fronte al Cga, che si è pronunciato con la citata decisione n. 38 del 2022. Nel ritenere attuale l’interesse del ricorrente alla decisione, in quanto non appartenente alla fascia di età per la quale il dl n. 1 del 2022<sup>3</sup> ha introdotto l’obbligo vaccinale (soggetti di età superiore a 50 anni). Il giudice amministrativo ha respinto, perché infondate, le doglianze volte ad escludere l’obbligatoria somministrazione del vaccino agli studenti tirocinanti, prevista dall’art. 4 del dl n. 44 del 20214<br />
.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-obbligo-vaccinale-e-limiti-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022, Il difetto di una visione d’insieme della vicenda pandemica</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-il-difetto-di-una-visione-dinsieme-della-vicenda-pandemica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mazzamuto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 15:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Dico subito che sono quanto mai contrario all’iniziativa assunta dal CGARS con l’ordinanza istruttoria n. 38/2022, in vista dell’assunzione di una serie di dati sull’andamento della pandemia e di un’eventuale rimessione al giudice delle leggi. Ciò non per la qualità intrinseca dell’ordinanza, la cui pregevolezza è stata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-il-difetto-di-una-visione-dinsieme-della-vicenda-pandemica/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022, Il difetto di una visione d’insieme della vicenda pandemica</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Mazzamuto.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Dico subito che sono quanto mai contrario all’iniziativa assunta dal CGARS con l’ordinanza istruttoria n. 38/2022, in vista dell’assunzione di una serie di dati sull’andamento della pandemia e di un’eventuale rimessione al giudice delle leggi. Ciò non per la qualità intrinseca dell’ordinanza, la cui pregevolezza è stata anzi da tutti rimarcata, bensì per un vizio di fondo del quale è rimasto qui vittima anche il giudice amministrativo, e cioè il difetto di una visione d’insieme della vicenda pandemica. Vaccini obbligatori? La questione della loro costituzionalità poteva certo porsi già in radice e sin dall’inizio, indipendentemente cioè da valutazioni sul recente andamento della pandemia. Ed è in questi termini che anche in questo Convegno la ripropongono i Colleghi Mangia e Zito, quando ritengono insufficiente a tal fine un’autorizzazione condizionata e mettono in campo l’incertezza degli effetti a medio o lungo termine del vaccino. Questa presunta incertezza c’è oggi, come c’era ieri.<br />
Su questo non posso che condividere il diverso avviso dei Colleghi Corso e Ruggeri, e cioè che, alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale, sin dall’inizio della pandemia vi erano invece tutti i presupposti per prevedere un obbligo vaccinale generalizzato, con il che si va inevitabilmente a coprire anche il minus, cioè tutte le altre misure parziali o indirette di contenimento (si tratti dell’obbligo vaccinale per talune categorie o del green pass). Né pare dirimente l’obiezione dell’incertezza sugli effetti a medio o lungo termine, poiché tale incertezza, anche a volergli attribuire un intrinseco rilievo, non fa venir meno un giudizio costi/benefici favorevole al vaccino.<br />
Se questo è vero, rimane poco comprensibile che in seconda battuta si possa inseguire passo dopo passo il (costituzionalmente) legittimo armamentario messo in campo per contenere la pandemia.<br />
La vicenda della pandemia presenta un quadro complesso, dove entra in gioco sia, su un piano diacronico, il divenire dei fatti, sia l’articolazione soggettiva o oggettiva delle misure di contenimento. Se questo continuo calibrare può essere comprensibile nell’azione del Governo e del Legislatore, meno si comprende che esso possa dar luogo ad una pedante e reiterata valutazione di costituzionalità. A parte, come ovvio, il rispetto di certe situazioni intangibili (ad es. le categorie esentate dal vaccino), le misure di contenimento vanno considerate nel loro “insieme” e nella prospettiva temporale dell’intera parabola della pandemia, mentre appare del tutto irragionevole che ci si dedichi ad una certosina puntigliosità e nella logica del moment by moment.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-il-difetto-di-una-visione-dinsieme-della-vicenda-pandemica/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022, Il difetto di una visione d’insieme della vicenda pandemica</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Eccezionalità e pandemia. Spunti per una riflessione sul possibile ruolo di un diritto del rischio</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-eccezionalita-e-pandemia-spunti-per-una-riflessione-sul-possibile-ruolo-di-un-diritto-del-rischio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Loredana Giani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 14:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[eccezionalità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF 1. Che l’emergenza pandemica fosse una sfida inimmaginabile per qualsiasi sistema istituzionale era circostanza a dir poco ovvia, già dal rapido succedersi degli eventi che precipitosamente hanno portato al primo lockdown durante il quale tutti, inebetiti e inermi, assistevano alle agghiaccianti immagini che venivano trasmesse, senza soluzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-eccezionalita-e-pandemia-spunti-per-una-riflessione-sul-possibile-ruolo-di-un-diritto-del-rischio/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Eccezionalità e pandemia. Spunti per una riflessione sul possibile ruolo di un diritto del rischio</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Giani.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
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<p style="text-align: justify;">1. Che l’emergenza pandemica fosse una sfida inimmaginabile per qualsiasi sistema istituzionale era circostanza a dir poco ovvia, già dal rapido succedersi degli eventi che precipitosamente hanno portato al primo lockdown durante il quale tutti, inebetiti e inermi, assistevano alle agghiaccianti immagini che venivano trasmesse, senza soluzione di continuità da tutte le testate. Altrettanto ovvio è il fatto che essa ha portato all’attenzione di tutti alcuni nodi critici del nostro sistema istituzionale rispetto ai quali la riflessione è dovuta, moralmente dovuta quanto meno per “rispetto” verso coloro che attraverso il loro sacrificio ci hanno traghettati in una situazione in cui, distratti da altri eventi, cominciamo a proiettarci in una situazione di post-pandemia.<br />
È indubbio che l’emergenza pandemica abbia palesato da un lato l’interdipendenza della società moderna in ragione della sincronizzazione globale dell’esperienza di crisi, dall’altro ha messo a nudo alcune criticità strutturali del nostro sistema. In queste mie brevissime riflessioni vorrei focalizzare l’attenzione su due nodi che, a mio sommesso avviso, hanno un rilievo cruciale nella lettura e interpretazione – facile da una situazione ex post – delle soluzioni poste in essere e della loro graduale efficacia<sup>1</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il primo è certamente rappresentato dalla considerazione del rapporto tra emergenza e rischio. Sebbene l’emergenza pandemica avesse il carattere della inimmaginabile eccezionalità e straordinarietà, anche se pochi giorni dopo il primo shock la memoria è subito andata alla “spagnola” – quindi eccezionale ma non impossibile –, non ci si può esimere dal domandarsi quale sia stata l’effettiva capacità di risposta del nostro sistema istituzionale. Sebbene sia facile celarsi proprio dietro il velo della eccezionalità dell’evento, già la sola considerazione della diversa capacità di risposta che le parti del territorio hanno manifestato impone che si rifletta su quello che è evidentemente il dato di base e cioè la capacità del sistema e in particolare del sistema amministrativo di trovare al proprio interno gli strumenti attraverso i quali rispondere alle sollecitazioni imposte proprio dalla eccezionalità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-eccezionalita-e-pandemia-spunti-per-una-riflessione-sul-possibile-ruolo-di-un-diritto-del-rischio/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Eccezionalità e pandemia. Spunti per una riflessione sul possibile ruolo di un diritto del rischio</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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