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	<title>dell’ordinanza Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<title>dell’ordinanza Archivi - Nuove Autonomie</title>
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		<title>Ancora una fumata nera sulla legittimazione attiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione. (Noterelle a margine dell’ordinanza n. 15 del 2022 della Corte costituzionale).</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Francesco Zammartino]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 10:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La dottrina dialoga con la giurisprudenza 2-2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica PDF Abstract Con l’ordinanza n. 15 del 2022 ancora una volta la Corte costituzionale si è trincerata dietro lo scudo dell’inammissibilità in ordine alla facoltà del singolo parlamentare di sollevare conflitto di attribuzione. Tale decisione, pur nel suo disegno apparentemente lineare (risulta, infatti, fondata su di un facile sillogismo:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/ancora-una-fumata-nera-sulla-legittimazione-attiva-del-singolo-parlamentare-a-sollevare-conflitto-di-attribuzione-noterelle-a-margine-dellordinanza-n-15-del-2022-della-corte-costituzionale/">Ancora una fumata nera sulla legittimazione attiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione. (Noterelle a margine dell’ordinanza n. 15 del 2022 della Corte costituzionale).</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/11/2-2022-10-Zammartino.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<p><strong>Abstract</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza n. 15 del 2022 ancora una volta la Corte costituzionale si è trincerata dietro lo scudo dell’inammissibilità in ordine alla facoltà del singolo parlamentare di sollevare conflitto di attribuzione. Tale decisione, pur nel suo disegno apparentemente lineare (risulta, infatti, fondata su di un facile sillogismo: che l’ammissibilità del conflitto tra poteri promosso dal singolo parlamentare è subordinata alla sussistenza di una manifesta lesione delle sue proprie prerogative costituzionali), presta, tuttavia, il fianco a qualche breve riflessione critica in ordine alla individuazione dei limiti della prerogativa, quest’ultima peraltro riconosciuta ( ma solo ipoteticamente) in precedenza dalla pronuncia n. 17 del 2019, che ha stabilito «che i singoli parlamentari sono legittimati  a  sollevare  conflitto  di  attribuzioni  davanti  alla  Corte  costituzionale  in  caso  di violazioni  gravi  e  manifeste  delle  prerogative  che  la  Costituzione  attribuisce  loro».</p>
<p style="text-align: center;">Another black smoke on the active legitimation of the individual parliamentarian to raise a conflict of attribution. (Notes on the sidelines of order no. 15 of 2022 of the Constitutional Court)</p>
<p style="text-align: justify;">With the ordinance no. 15 of 2022 once again the Constitutional Court has entrenched itself behind the shield of inadmissibility regarding the right of the individual parliamentarian to raise a conflict of attribution. This decision, despite its apparently linear design (it is, in fact, founded on an easy syllogism: that the admissibility of the conflict between powers promoted by the individual parliamentarian is subordinated to the existence of a manifest infringement of his own constitutional prerogatives), provides, however, alongside some brief critical reflections regarding the identification of the limits of the prerogative, the latter recognized (but only hypothetically) previously by ruling no. 17 of 2019, which established &#8220;that individual parliamentarians are entitled to raise a conflict of powers before the Constitutional Court in the event of serious and manifest violations of the prerogatives that the Constitution attributes to them&#8221;.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/ancora-una-fumata-nera-sulla-legittimazione-attiva-del-singolo-parlamentare-a-sollevare-conflitto-di-attribuzione-noterelle-a-margine-dellordinanza-n-15-del-2022-della-corte-costituzionale/">Ancora una fumata nera sulla legittimazione attiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione. (Noterelle a margine dell’ordinanza n. 15 del 2022 della Corte costituzionale).</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<title>Pandemia ed obbligo vaccinale: lo stato dell’arte del dibattito dottrinale nel prisma dell’ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n. 38/2022</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/pandemia-ed-obbligo-vaccinale-lo-stato-dellarte-del-dibattito-dottrinale-nel-prisma-dellordinanza-del-consiglio-di-giustizia-amministrativaper-la-regione-sicilia-n-38-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Zito]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Obbligo vaccinale e sicurezza del vaccino: i diversi orientamenti emersi nel seminario. – 3. Obbligo vaccinale e sua legittimità a partire dalla capacità normogenetica del fatto. – 4. Obbligo vaccinale e criteri di interpretazione delle disposizioni normative: una rilevante questione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/pandemia-ed-obbligo-vaccinale-lo-stato-dellarte-del-dibattito-dottrinale-nel-prisma-dellordinanza-del-consiglio-di-giustizia-amministrativaper-la-regione-sicilia-n-38-2022/">Pandemia ed obbligo vaccinale: lo stato dell’arte del dibattito dottrinale nel prisma dell’ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n. 38/2022</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Zito.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Obbligo vaccinale e sicurezza del vaccino: i diversi orientamenti emersi nel seminario. – 3. Obbligo vaccinale e sua legittimità a partire dalla capacità normogenetica del fatto. – 4. Obbligo vaccinale e criteri di interpretazione delle disposizioni normative: una rilevante questione di metodo. – 5. L’obbligo vaccinale tra solidarietà, razionalità, precauzione e trasparenza. – 6. L’ordinanza del CGAR e il contributo d’analisi critico offerto dalla dottrina. – 7. Conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Considerazioni introduttive<br />
Il seminario ha costituito l’occasione per riflettere, a partire dall’ordinanza “istruttoria” del CGARS, su una pluralità di tematiche tutte di formidabile importanza: la legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale; i criteri con cui interpretare la disciplina, che tale obbligo impone, soprattutto dal punto di vista dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione; i rapporti tra diritto e scienza colti nella dimensione sia dell’attività legislativa sia dell’attività amministrativa sia dell’attività giurisdizionale; la razionalità delle scelte compiute per contrastare e contenere la pandemia; la rilevanza del principio di solidarietà per giustificare l’imposizione dell’obbligo; l’applicazione del principio di precauzione; la trasparenza e i connessi problemi di corretta informazione del pubblico. Il seminario ha costituito anche l’occasione per riflettere su alcune scelte processuali compiute dal CGARS che presentano forti accenti di novità. Da ultimo, ma non per ultimo, il seminario si è giovato anche dell’apporto offerto dalla scienza medica attraverso la relazione di un immunologo che certamente ha svolto riflessioni utili per i giuristi. Desidero dunque esprimere in primo luogo un plauso agli organizzatori: il seminario ha rappresentato un ottimo esempio di come la scienza giuridica con le proprie riflessioni possa, partendo dalle decisioni giudiziali, aiutare la giurisprudenza, mettendole a disposizione materiali scientifici di grande qualità e spessore da cui la giurisprudenza stessa non può che trarre giovamento. Agli organizzatori va dunque ascritto il merito di avere attivato un circolo virtuoso tra teoria e pratica giuridica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/pandemia-ed-obbligo-vaccinale-lo-stato-dellarte-del-dibattito-dottrinale-nel-prisma-dellordinanza-del-consiglio-di-giustizia-amministrativaper-la-regione-sicilia-n-38-2022/">Pandemia ed obbligo vaccinale: lo stato dell’arte del dibattito dottrinale nel prisma dell’ordinanza del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia n. 38/2022</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’istruttoria ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo vaccinale. Profili problematici e possibili sviluppi sistemici alla luce dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/listruttoria-ai-fini-della-valutazione-della-non-manifesta-infondatezza-delle-questioni-di-legittimita-costituzionale-sullobbligo-vaccinale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Armanno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 19:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Perimetrazione di una vicenda ancora in via di definizione. – 2. L’ampiezza e la specificità dei quesiti istruttori: critiche e possibili chiavi di lettura. – 3. La proiezione degli effetti dell’istruttoria nell’eventuale giudizio di costituzionalità e la variabile “tempo” nelle decisioni fondate su dati tecnico-scientifici.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/listruttoria-ai-fini-della-valutazione-della-non-manifesta-infondatezza-delle-questioni-di-legittimita-costituzionale-sullobbligo-vaccinale/">L’istruttoria ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo vaccinale. Profili problematici e possibili sviluppi sistemici alla luce dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Armanno.pdf">PDF</a></p>
<hr>
<p style="text-align: right;">
</p><p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Perimetrazione di una vicenda ancora in via di definizione. – 2. L’ampiezza e la specificità dei quesiti istruttori: critiche e possibili chiavi di lettura. – 3. La proiezione degli effetti dell’istruttoria nell’eventuale giudizio di costituzionalità e la variabile “tempo” nelle decisioni fondate su dati tecnico-scientifici.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Perimetrazione di una vicenda ancora in via di definizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il mio intervento esamina alcuni effetti che l’ordinanza n. 38 del 2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (per l’innanzi CGARS) – nel disporre accertamenti istruttori preliminari alla valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni prospettate dagli appellanti – potrebbe produrre nell’eventuale giudizio di costituzionalità del c.d. obbligo vaccinale selettivo previsto dall’art. 4, c. 1 del D.L. n. 44 del 2021, convertito con modifiche dalla legge n. 76 del 2021. È appena il caso di osservare che il quadro normativo preso in considerazione dal CGARS è recentemente mutato a esito dell’inserimento del comma 1 bis al sopracitato art. 4, introdotto – in sede di conversione del D.L. n. 172 del 2021 – dalla legge n. 3 del 21 gennaio 2022. Sulla scorta di tale nuova previsione, a far data dal 15 febbraio l’obbligo vaccinale è stato espressamente esteso anche per gli studenti tirocinanti, categoria che non era prevista fino a quella data. La portata normativa di tale modifica, intervenuta medio tempore, pone non pochi dubbi in punto di rilevanza della questione (si veda a tal proposito l’intervento di G. Verde). Quanto invece alla valutazione della non manifesta infondatezza, come detto, essa è subordinata alle risultanze dell’istruttoria disposta dal CGARS.<br>Dal punto di vista dello strumento scelto – pur in assenza di un espresso richiamo da parte del giudice che si riferisce genericamente a una “istruttoria” – si è in presenza di una verificazione, prevista dal quarto comma dell’art. 63 del D.Lgs.vo n. 104 del 2010, (a norma del quale «Qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l’esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica»), e disciplinata, quanto alle modalità di assunzione, dall’art. 66 del medesimo decreto legislativo. Nel caso in specie colpisce l’ampiezza delle richieste istruttorie, dirette peraltro all’accertamento di dati molto specifici e in continuo mutamento.</p>
<hr>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/listruttoria-ai-fini-della-valutazione-della-non-manifesta-infondatezza-delle-questioni-di-legittimita-costituzionale-sullobbligo-vaccinale/">L’istruttoria ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo vaccinale. Profili problematici e possibili sviluppi sistemici alla luce dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. Spunti di riflessione a margine dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/questioni-di-legittimita-costituzionale-dellart-4-del-d-l-n-44-del-2021-spunti-di-riflessione-a-margine-dellordinanza-n-38-2022-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Giuseppe Verde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. La vicenda processuale oggetto dell’ordinanza: (a) il problema dell’obbligo vaccinale per gli studenti tirocinanti; (b) obbligo vaccinale per coloro che hanno superato l’infezione da Covid – 19; – 2. Il contenzioso dinanzi al giudice amministrativo. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/questioni-di-legittimita-costituzionale-dellart-4-del-d-l-n-44-del-2021-spunti-di-riflessione-a-margine-dellordinanza-n-38-2022-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la/">Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. Spunti di riflessione a margine dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Verde.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La vicenda processuale oggetto dell’ordinanza: (a) il problema dell’obbligo vaccinale per gli studenti tirocinanti; (b) obbligo vaccinale per coloro che hanno superato l’infezione da Covid – 19; – 2. Il contenzioso dinanzi al giudice amministrativo. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. 44/2021; – 3. Le modifiche approvate all’art. 4 in sede di approvazione della legge n. 3 del 2022 (conversione in legge del d.l. 172/2021): rilevanza della questione e interesse del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">1. La vicenda processuale oggetto dell’ordinanza: (a) il problema dell’obbligo vaccinale per gli studenti tirocinanti; (b) obbligo vaccinale per coloro che hanno superato l’infezione da Covid – 19</p>
<p style="text-align: justify;">Le considerazioni che seguono muovono dalla lettura dell’ordinanza collegiale istruttoria resa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 38 del 2022 con la quale il Cga si inserisce lungo il solco della giurisprudenza che ha vagliato i profili di legittimità dei provvedimenti (a vario titolo) adottati (in generale) dall’Autorità pubblica chiamata a dare attuazione alla normativa che mira al contrasto della pandemia da Covid 19. L’ordinanza in questione ha spinto a riflettere sui possibili dubbi di illegittimità connessi con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’obbligo vaccinale. È noto alla somministrazione del vaccino a fasce della popolazione sempre più estese sono state affidate le speranze di molti Paesi che da più di due anni provano ad arginare la pandemia da Covid – 19. Parlo di possibili dubbi di illegittimità perché l’ordinanza istruttoria svolge un ragionamento orientato alla eventuale adozione di una ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale che, comunque, al momento si prospetta come molto probabile. Questa ultima considerazione nasce proprio dalla lettura dell’ordinanza del Cga (resa in sede di appello cautelare avverso l’ordinanza del Tar Palermo n. 568 del 2021) che «dispone l’istruttoria di cui al capo 9.4….» e fissa per la prosecuzione dell’appello cautelare la successiva udienza camerale del 16 marzo 2022 stabilendo che «ogni ulteriore decisione […] viene rinviata all’udienza camerale di cui sopra». La vicenda processuale in cui va collocata l’ordinanza del Cga attiene ad un provvedimento adottato dall’Università degli studi di Palermo nei confronti di uno studente iscritto al corso di laurea in scienze infermieristiche. Le attività didattiche e formative nel caso di specie prevedono oltre alla partecipazione ai normali insegnamenti universitari anche l’attivazione di un tirocinio curriculare obbligatorio e la cui mancata frequenza non consente di conseguire il titolo accademico. Lo studente di scienze infermieristiche, quindi, deve impegnarsi anche nelle attività professionalizzanti che si svolgono in un reparto ospedaliero a stretto contatto con gli operatori sanitari (medici e infermieri) e soprattutto con i pazienti ricoverati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/questioni-di-legittimita-costituzionale-dellart-4-del-d-l-n-44-del-2021-spunti-di-riflessione-a-margine-dellordinanza-n-38-2022-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la/">Questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021. Spunti di riflessione a margine dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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