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	<title>cgars Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<title>cgars Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<item>
		<title>L’imposizione ex lege dell’obbligo vaccinale anti Covid-19, tra pubblici poteri, private libertà e sindacato giurisdizionale: la recente ordinanza del CGARS n. 351/2022 di rimessione alla Corte Costituzionale</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/limposizione-ex-lege-dellobbligo-vaccinale-anti-covid-19-tra-pubblici-poteri-private-liberta-e-sindacato-giurisdizionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacopo Vavalli]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 08:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. L’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, pomo della discordia. – 2. La libertà del cittadino all’interno dello Stato costituzionale. – 3. La libertà di autodeterminazione del cittadino dinanzi alle scelte dello Stato in materia di salute pubblica: alle radici del dibattito sull’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/limposizione-ex-lege-dellobbligo-vaccinale-anti-covid-19-tra-pubblici-poteri-private-liberta-e-sindacato-giurisdizionale/">L’imposizione ex lege dell’obbligo vaccinale anti Covid-19, tra pubblici poteri, private libertà e sindacato giurisdizionale: la recente ordinanza del CGARS n. 351/2022 di rimessione alla Corte Costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Vavalli.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. L’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, pomo della discordia. – 2. La libertà del cittadino all’interno dello Stato costituzionale. – 3. La libertà di autodeterminazione del cittadino dinanzi alle scelte dello Stato in materia di salute pubblica: alle radici del dibattito sull’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2. – 4. La libertà (rectius, discrezionalità) dello Stato legislatore nell’adottare misure di contrasto alla pandemia. – 5. La libertà (rectius, il potere) del Giudice di dubitare sulla legittimità costituzionale di disposizioni che impongono un trattamento sanitario al cittadino: la recente ordinanza del CGARS n. 351 del 22 marzo 2022 di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 44/2021. – 6. Conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">1. L’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, pomo della discordia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dibattito, scientifico e non, in ordine all’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2 è stato ed è tuttora fortemente polarizzato. Nella consapevolezza che tra i due poli vi siano una pluralità di posizioni più sfumate, la contrapposizione sembra riducibile a chi, da un lato, esprime con fermezza la legittimità (anche costituzionale), anzi la doverosità, della imposizione di tale obbligo, anche di carattere generalizzato<sup>1</sup>, e a chi, dall’altro, pone forti dubbi al riguardo<sup>2</sup> , assistiti da un esame del quadro giuridico inerente alle autorizzazioni che si pongono a fondamento della distribuzione e della conseguente somministrazione dei vaccini<sup>3.&nbsp;</sup>Un tema che corrobora il dibattito riguarda gli effetti (più o meno ignoti) dei vaccini contro il Sars-CoV-2 nel medio e nel lungo termine, ma anche gli effetti della vaccinazione tout court<sup>4</sup>. L’autorizzazione condizionata rilasciata in favore di simili vaccini, in partial overlap, determinerebbe cautela nel disporre imposizioni nella somministrazione degli stessi<sup>5</sup>. Tesi, questa, avversata con l’argomentazione che non è possibile bilanciare il noto con l’ignoto, “ciò che è con ciò che potrebbe essere, peraltro in una misura non quantificabile”<sup>6</sup>.<br />
.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/limposizione-ex-lege-dellobbligo-vaccinale-anti-covid-19-tra-pubblici-poteri-private-liberta-e-sindacato-giurisdizionale/">L’imposizione ex lege dell’obbligo vaccinale anti Covid-19, tra pubblici poteri, private libertà e sindacato giurisdizionale: la recente ordinanza del CGARS n. 351/2022 di rimessione alla Corte Costituzionale</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<item>
		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Talune riflessioni a margine della ordinanza n. 38/2022 del CGARS e altre questioni in tema di obbligo vaccinale</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-talune-riflessioni-a-margine-della-ordinanza-n-38-2022-del-cgars-e-altre-questioni-in-tema-di-obbligo-vaccinale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario R. Spasiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p> Scarica il PDF Sommario: 1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo. – 2. L’ordinanza istruttoria Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia 17/1/2022, n. 38. – 3. Alcune questioni a margine, ma non troppo. 1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo. Il periodo della pandemia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-talune-riflessioni-a-margine-della-ordinanza-n-38-2022-del-cgars-e-altre-questioni-in-tema-di-obbligo-vaccinale/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Talune riflessioni a margine della ordinanza n. 38/2022 del CGARS e altre questioni in tema di obbligo vaccinale</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong> </strong>Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Spasiano.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo. – 2. L’ordinanza istruttoria Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia 17/1/2022, n. 38. – 3. Alcune questioni a margine, ma non troppo.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il rapporto scienza-amministrazione nel sindacato del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il periodo della pandemia sta mettendo a dura prova talune categorie concettuali che ormai da tempo hanno assunto, anche nel contesto giuridico, rilevanza primaria. In modo particolare mi riferisco al rapporto tra scienza e tecnica, da un lato, e l’esercizio dell’azione amministrativa, dall’altro, ambito che costantemente vede crescere la produzione di atti pubblici supportati da contenuti provenienti da saperi metagiuridici, in grado per lo più, per il carattere dirimente della loro efficacia, di degradare il provvedimento e gli spazi di discrezionalità ad esso correlati, a strumenti di mera trasposizione giuridica di risultanze tecnico-scientifiche vincolanti l’intero esercizio della filiera amministrativa. Invero ci vollero molti anni perché la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza c.d. Baccarini n. 601/1999), dopo le forti sollecitazioni della dottrina in anni risalenti (mi riferisco in particolare agli studi<br />
di Franco Ledda<sup>1</sup>), approdasse al convincimento che la discrezionalità tecnica “è altra cosa dal merito amministrativo”, concretandosi in un giudizio con risultati che magari esulano dalla certezza, semmai sono anche opinabili ma, in ogni caso, non rientrano nella sfera dell’opportunità, aprendo così all’ammissione di nuovi spazi di sindacato per il giudice amministrativo. I provvedimenti amministrativi a fondamento tecnico-scientifico si presentano peraltro quale frutto di un giudizio applicativo di un metodo a carattere scientifico o para-scientifico, attenendo, per dirla con la felice espressione di Federico Cammeo, “più alla ragione che ad un potere”<sup>2</sup></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-talune-riflessioni-a-margine-della-ordinanza-n-38-2022-del-cgars-e-altre-questioni-in-tema-di-obbligo-vaccinale/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Talune riflessioni a margine della ordinanza n. 38/2022 del CGARS e altre questioni in tema di obbligo vaccinale</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Una “questione di massima di particolare importanza”</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-una-questione-di-massima-di-particolare-importanza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aristide Police]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. Un’ordinanza caduta fuori del tempo”? – 2. Il tempo della solidarietà nella “età dei doveri”. – 3. Una “questione di massima di particolare importanza”. – 4. Conclusioni sulla giuridicità dei fatti sociali. 1. Un’ordinanza “caduta fuori del tempo”? Queste brevi “spigolature” sulla importante ordinanza del Consiglio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-una-questione-di-massima-di-particolare-importanza/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Una “questione di massima di particolare importanza”</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Police.pdf">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. Un’ordinanza caduta fuori del tempo”? – 2. Il tempo della solidarietà nella “età dei doveri”. – 3. Una “questione di massima di particolare importanza”. – 4. Conclusioni sulla giuridicità dei fatti sociali.</p>
<p style="text-align: justify;">1. Un’ordinanza “caduta fuori del tempo”?</p>
<p style="text-align: justify;">Queste brevi “spigolature” sulla importante ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 38/2022 derivano dall’invito della Direzione di Nuove Autonomie a partecipare ad una corale, vivace ed animata occasione di confronto sul tema. Un invito per il quale sono particolarmente grato agli organizzatori in quanto non avevo avuto occasione sino ad oggi di studiare e riflettere in modo approfondito sulla pronuncia del C.G.A.<br />
La più immediata impressione che ho tratto da una prima lettura della ponderosa decisione è molto vicina alle conclusioni che molti dei relatori all’incontro di studi odierno hanno messo in luce: una decisione molto garbata e pacata nei toni, raffinata nell’argomentazione, fondata su una profonda sapienza giuridica che alimenta le fronde del diritto amministrativo con profonde radici nel diritto costituzionale e nel diritto dell’Unione Europea<sup>1</sup>. E tuttavia questa ordinanza mi pare che si ponga totalmente fuori dal tempo, come se i nostri apprezzati e cari amici che hanno pronunciato questa decisione vivessero in un tempo diverso da quello che viviamo noi. Ricorrendo ad una citazione letteraria si potrebbe dire una “ordinanza caduta fuori dal tempo”<sup>2</sup>. E per manifestare l’evidenza di questo rilievo basterebbe ritornare a quella immagine che si può vedere proprio nell’incipit dell’intervento dell’immunologo dell’Ateneo panormita Antonio Cascio nell’introdurre i lavori della nostra giornata di studio. Una mappa del mondo, un planisfero, sul quale erano segnati graficamente la diffusione della copertura vaccinale per aree geografiche ad oggi. Ebbene, l’ordinanza è pronunciata il 17 gennaio 2022, quando la percentuale di vaccinati nel nostro Paese è una percentuale altissima, fra le più elevate nel mondo, ed in un momento storico nel quale un’ampia molteplicità di diversi vaccini sono stati posti sul mercato dall’industria medica, con il vaglio autorevole delle Autorità sanitarie italiane, europee e die più importanti Paesi del mondo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-una-questione-di-massima-di-particolare-importanza/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Una “questione di massima di particolare importanza”</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-obbligo-vaccinale-e-limiti-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Lorello]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF 1. Con l’ordinanza n. 38 del 17/01/2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto modo di intervenire sulla complessa questione della vaccinazione obbligatoria per il Covid-19, prescritta nei confronti di particolari categorie di soggetti. La vicenda traeva origine dall’impugnazione di fronte al Tar</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-obbligo-vaccinale-e-limiti-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Lorello.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Con l’ordinanza n. 38 del 17/01/2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha avuto modo di intervenire sulla complessa questione della vaccinazione obbligatoria per il Covid-19, prescritta nei confronti di particolari categorie di soggetti.</p>
<p style="text-align: justify;">La vicenda traeva origine dall’impugnazione di fronte al Tar Sicilia del provvedimento del Rettore dell’Università di Palermo, con cui si confermava l’obbligo vaccinale anti Covid-19 per lo svolgimento dei tirocini di areamedico-sanitaria<sup>1</sup>. Il ricorrente, studente iscritto al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica presso l’Università di Palermo, aveva chiesto al giudice amministrativo di primo grado la sospensione in via cautelare del citato provvedimento rettorale, affermando da un lato che la natura sperimentale del vaccino avrebbe impedito che lo stesso gli venisse somministrato; e dall’altro lato che, avendo egli già contratto la malattia ed essendone guarito, disponeva di “memoria anticorpale e di immunità naturale”. Il Tar respingeva l’istanza cautelare, sulla base del fatto che al ricorrente, pur non potendo egli esercitare il tirocinio, in quanto soggetto non vaccinato, era comunque dato di svolgere altre attività didattiche previste dal suo piano di studi. Aggiungeva il Tar che la circostanza che l’esame del sangue dello studente, effettuato il 12/4/2021, avesse rivelato un basso numero di anticorpi, rendeva necessaria l’inoculazione del vaccino, poiché, “in un’ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi e allo stato dei fatti”, appariva “prevalente l’interesse pubblico a evitare di far frequentare le strutture sanitarie da soggetti non vaccinati, esponendo a rischio di contagio operatori sanitari e pazienti ivi presenti”<sup>2</sup>. L’ordinanza del Tar Sicilia è stata successivamente impugnata in appello di fronte al Cga, che si è pronunciato con la citata decisione n. 38 del 2022. Nel ritenere attuale l’interesse del ricorrente alla decisione, in quanto non appartenente alla fascia di età per la quale il dl n. 1 del 2022<sup>3</sup> ha introdotto l’obbligo vaccinale (soggetti di età superiore a 50 anni). Il giudice amministrativo ha respinto, perché infondate, le doglianze volte ad escludere l’obbligatoria somministrazione del vaccino agli studenti tirocinanti, prevista dall’art. 4 del dl n. 44 del 20214<br />
.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-obbligo-vaccinale-e-limiti-una-recente-decisione-del-consiglio-di-giustizia-amministrativa-della-regione-siciliana/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Obbligo vaccinale e limiti: una recente decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022, Il difetto di una visione d’insieme della vicenda pandemica</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-il-difetto-di-una-visione-dinsieme-della-vicenda-pandemica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Mazzamuto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 15:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Dico subito che sono quanto mai contrario all’iniziativa assunta dal CGARS con l’ordinanza istruttoria n. 38/2022, in vista dell’assunzione di una serie di dati sull’andamento della pandemia e di un’eventuale rimessione al giudice delle leggi. Ciò non per la qualità intrinseca dell’ordinanza, la cui pregevolezza è stata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-il-difetto-di-una-visione-dinsieme-della-vicenda-pandemica/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022, Il difetto di una visione d’insieme della vicenda pandemica</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Mazzamuto.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Dico subito che sono quanto mai contrario all’iniziativa assunta dal CGARS con l’ordinanza istruttoria n. 38/2022, in vista dell’assunzione di una serie di dati sull’andamento della pandemia e di un’eventuale rimessione al giudice delle leggi. Ciò non per la qualità intrinseca dell’ordinanza, la cui pregevolezza è stata anzi da tutti rimarcata, bensì per un vizio di fondo del quale è rimasto qui vittima anche il giudice amministrativo, e cioè il difetto di una visione d’insieme della vicenda pandemica. Vaccini obbligatori? La questione della loro costituzionalità poteva certo porsi già in radice e sin dall’inizio, indipendentemente cioè da valutazioni sul recente andamento della pandemia. Ed è in questi termini che anche in questo Convegno la ripropongono i Colleghi Mangia e Zito, quando ritengono insufficiente a tal fine un’autorizzazione condizionata e mettono in campo l’incertezza degli effetti a medio o lungo termine del vaccino. Questa presunta incertezza c’è oggi, come c’era ieri.<br />
Su questo non posso che condividere il diverso avviso dei Colleghi Corso e Ruggeri, e cioè che, alla luce dei criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale, sin dall’inizio della pandemia vi erano invece tutti i presupposti per prevedere un obbligo vaccinale generalizzato, con il che si va inevitabilmente a coprire anche il minus, cioè tutte le altre misure parziali o indirette di contenimento (si tratti dell’obbligo vaccinale per talune categorie o del green pass). Né pare dirimente l’obiezione dell’incertezza sugli effetti a medio o lungo termine, poiché tale incertezza, anche a volergli attribuire un intrinseco rilievo, non fa venir meno un giudizio costi/benefici favorevole al vaccino.<br />
Se questo è vero, rimane poco comprensibile che in seconda battuta si possa inseguire passo dopo passo il (costituzionalmente) legittimo armamentario messo in campo per contenere la pandemia.<br />
La vicenda della pandemia presenta un quadro complesso, dove entra in gioco sia, su un piano diacronico, il divenire dei fatti, sia l’articolazione soggettiva o oggettiva delle misure di contenimento. Se questo continuo calibrare può essere comprensibile nell’azione del Governo e del Legislatore, meno si comprende che esso possa dar luogo ad una pedante e reiterata valutazione di costituzionalità. A parte, come ovvio, il rispetto di certe situazioni intangibili (ad es. le categorie esentate dal vaccino), le misure di contenimento vanno considerate nel loro “insieme” e nella prospettiva temporale dell’intera parabola della pandemia, mentre appare del tutto irragionevole che ci si dedichi ad una certosina puntigliosità e nella logica del moment by moment.</p>
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		<title>Obbligo vaccinale e discrezionalità legislativa:a proposito delle ordinanze CGARS nn. 38 e 351 del 2022</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/obbligo-vaccinale-e-discrezionalita-legislativaa-proposito-delle-ordinanze-cgars-nn-38-e-351-del-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonella Sciortino]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 15:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[cgars]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanze]]></category>
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		<category><![CDATA[vaccinale]]></category>
		<category><![CDATA[obbligo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. La ricostruzione del fatto. – 2. Le pronunce del Consiglio di giustizia amministrativa. – 3. In particolare, sull’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. – 4. Considerazioni a margine: sull’obbligo vaccinale. – 5. … e sul c.d. “consenso informato” in caso di obbligo vaccinale. 1. La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/obbligo-vaccinale-e-discrezionalita-legislativaa-proposito-delle-ordinanze-cgars-nn-38-e-351-del-2022/">Obbligo vaccinale e discrezionalità legislativa:&lt;br&gt;a proposito delle ordinanze CGARS nn. 38 e 351 del 2022</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Sciortino.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La ricostruzione del fatto. – 2. Le pronunce del Consiglio di giustizia amministrativa. – 3. In particolare, sull’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale. – 4. Considerazioni a margine: sull’obbligo vaccinale. – 5. … e sul c.d. “consenso informato” in caso di obbligo vaccinale.</p>
<p style="text-align: justify;">1. La ricostruzione del fatto</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana prende in esame la posizione di uno studente iscritto al corso di Laurea d’Infermieristica presso l’Università degli Studi di Palermo il quale, giunto al terzo anno e al fine di completare gli studi, è obbligato a partecipare al tirocinio formativo all’interno delle strutture sanitarie dell’Università o con la stessa convenzionate.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ateneo aveva in precedenza fornito alla Comunità Accademica le disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche, tenuto conto delle linee guida ministeriali in materia di prevenzione della diffusione del virus SARSCOV-2.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il Rettore aveva disposto la ripresa dello svolgimento dei tirocini curriculari dell’area medico-sanitaria in presenza, condizionandoli alla somministrazione vaccinale. Tali indicazioni generali sono state contestate dallo studente che ne ha chiesto il riesame (fondato su argomenti poi posti a fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale).</p>
<p style="text-align: justify;">L’Ateneo ha ritenuto di confermare la posizione assunta evidenziando le ragioni sulle quali era necessaria la vaccinazione. In particolare, venivano richiamati:<br />
• l’art. 23 del DPCM del 2 marzo 2021 in materia di autonomia degli Atenei nella pianificazione della attività didattiche durante l’emergenza sanitaria;<br />
• il DL n. 44/2021 in materia di obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, con la finalità di tutela della salute pubblica e di mantenimento delle condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie;<br />
• l’art. 2 c. 1 del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di equiparazione del tirocinante al lavoratore ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Ateneo, poi, ha fondato la propria negativa determinazione sulla specifica<br />
valutazione della situazione del ricorrente operata:<br />
• dal c.d. Medico Competente (il quale, dopo averlo sottoposto a visita, aveva rilasciato il proprio giudizio di inidoneità al tirocinio formativo nei reparti di assistenza sanitaria);<br />
• dalla propria articolazione di Medicina del Lavoro (che consigliava l’effettuazione del vaccino, in quanto nonostante il ricorrente avesse contratto il COVID19 nel gennaio 2021, presentava un basso titolo anticorpale già ad aprile 2021).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, ritenendo di non potersi sottoporre all’inoculazione del “siero covid” sia per la natura sperimentale degli stessi, sia perché in passato ha contratto il covid e ne è guarito (circostanza questa che, a suo dire, gli avrebbe fornito memoria anticorpale e immunità naturale), sia ancora obiettando che, ove si sottoponesse all’inoculazione, rischierebbe danni alla propria salute<sup>1</sup></p>
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		<title>Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Eccezionalità e pandemia. Spunti per una riflessione sul possibile ruolo di un diritto del rischio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Loredana Giani]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 14:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[eccezionalità]]></category>
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		<category><![CDATA[rischio]]></category>
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		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF 1. Che l’emergenza pandemica fosse una sfida inimmaginabile per qualsiasi sistema istituzionale era circostanza a dir poco ovvia, già dal rapido succedersi degli eventi che precipitosamente hanno portato al primo lockdown durante il quale tutti, inebetiti e inermi, assistevano alle agghiaccianti immagini che venivano trasmesse, senza soluzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-eccezionalita-e-pandemia-spunti-per-una-riflessione-sul-possibile-ruolo-di-un-diritto-del-rischio/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Eccezionalità e pandemia. Spunti per una riflessione sul possibile ruolo di un diritto del rischio</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Giani.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1. Che l’emergenza pandemica fosse una sfida inimmaginabile per qualsiasi sistema istituzionale era circostanza a dir poco ovvia, già dal rapido succedersi degli eventi che precipitosamente hanno portato al primo lockdown durante il quale tutti, inebetiti e inermi, assistevano alle agghiaccianti immagini che venivano trasmesse, senza soluzione di continuità da tutte le testate. Altrettanto ovvio è il fatto che essa ha portato all’attenzione di tutti alcuni nodi critici del nostro sistema istituzionale rispetto ai quali la riflessione è dovuta, moralmente dovuta quanto meno per “rispetto” verso coloro che attraverso il loro sacrificio ci hanno traghettati in una situazione in cui, distratti da altri eventi, cominciamo a proiettarci in una situazione di post-pandemia.<br />
È indubbio che l’emergenza pandemica abbia palesato da un lato l’interdipendenza della società moderna in ragione della sincronizzazione globale dell’esperienza di crisi, dall’altro ha messo a nudo alcune criticità strutturali del nostro sistema. In queste mie brevissime riflessioni vorrei focalizzare l’attenzione su due nodi che, a mio sommesso avviso, hanno un rilievo cruciale nella lettura e interpretazione – facile da una situazione ex post – delle soluzioni poste in essere e della loro graduale efficacia<sup>1</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il primo è certamente rappresentato dalla considerazione del rapporto tra emergenza e rischio. Sebbene l’emergenza pandemica avesse il carattere della inimmaginabile eccezionalità e straordinarietà, anche se pochi giorni dopo il primo shock la memoria è subito andata alla “spagnola” – quindi eccezionale ma non impossibile –, non ci si può esimere dal domandarsi quale sia stata l’effettiva capacità di risposta del nostro sistema istituzionale. Sebbene sia facile celarsi proprio dietro il velo della eccezionalità dell’evento, già la sola considerazione della diversa capacità di risposta che le parti del territorio hanno manifestato impone che si rifletta su quello che è evidentemente il dato di base e cioè la capacità del sistema e in particolare del sistema amministrativo di trovare al proprio interno gli strumenti attraverso i quali rispondere alle sollecitazioni imposte proprio dalla eccezionalità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/riflettendo-sullordinanza-n-38-2022-del-cgars-19-febbraio-2022-eccezionalita-e-pandemia-spunti-per-una-riflessione-sul-possibile-ruolo-di-un-diritto-del-rischio/">Riflettendo sull’ordinanza n. 38/2022 del CGARS, 19 febbraio 2022. Eccezionalità e pandemia. Spunti per una riflessione sul possibile ruolo di un diritto del rischio</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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