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	<title>teoria Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<title>teoria Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<item>
		<title>La centralità dell’utenza nei processi decisionali degli enti locali alla luce del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. Teoria e prassi di una partecipazione in cerca di definizione</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/la-centralita-dellutenza-nei-processi-decisionali-degli-enti-locali-alla-luce-del-d-lgs-23-dicembre-2022-n-201-teoria-e-prassi-di-una-partecipazione-in-cerca-di-definizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vittoria Padovani]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 10:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale 1-2025]]></category>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">scarica <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2025/04/Padovani-Nuove-autonomie-1-25-speciale_rev.2.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<p><strong>Abstract</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’elaborato, prendendo avvio dall’evoluzione della partecipazione dei privati ai processi decisionali degli enti locali, opera un approfondimento sul rapporto tra istanze partecipative ed esigenze di efficienza delle politiche pubbliche dall’angolo prospettico del settore dei servizi pubblici locali, recentemente novellato per opera del d.lgs. n. 201/2022. Sebbene la norma in parola annoveri la centralità dell’utenza tra i principi guida della disciplina e affermi il più ampio coinvolgimento nell’istituzione e organizzazione dei servizi, in concreto tale coinvolgimento pare incontrare ancora diverse resistenze.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>The centrality of users in the decision-making processes of local authorities in the light of Legislative Decree, 23 December 2022, no. 201. Theory and practice of a participation in search of definition</strong></p>
<p style="text-align: justify;">The paper, taking as its starting point the evolution of private participation in the decision-making processes of local authorities, makes an in-depth study of the relationship between participatory instances and the need for efficiency of public policies from the perspective of the local public services sector, recently reformed by legislative decree no. 201/2022. Although the regulation in question counts the centrality of users among the guiding principles of the discipline and affirms the widest involvement in the establishment and organization of services, in practice this involvement still seems to encounter various resistances.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/la-centralita-dellutenza-nei-processi-decisionali-degli-enti-locali-alla-luce-del-d-lgs-23-dicembre-2022-n-201-teoria-e-prassi-di-una-partecipazione-in-cerca-di-definizione/">La centralità dell’utenza nei processi decisionali degli enti locali alla luce del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201. Teoria e prassi di una partecipazione in cerca di definizione</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<title>Covid-19 e obbligo vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/covid-19-e-obbligo-vaccinale-dal-punto-di-vista-della-teoria-della-costituzione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Ruggeri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. L’antico mito o dogma della legge quale atto libero nel fine e la sua improponibilità, in relazione alla questione dell’obbligo vaccinale anti-covid, dal punto di vista della teoria della Costituzione. – 2. La questione relativa alla possibilità che l’obbligo vaccinale sia introdotto, in vece del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/covid-19-e-obbligo-vaccinale-dal-punto-di-vista-della-teoria-della-costituzione/">Covid-19 e obbligo vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Ruggeri.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. L’antico mito o dogma della legge quale atto libero nel fine e la sua improponibilità, in relazione alla questione dell’obbligo vaccinale anti-covid, dal punto di vista della teoria della Costituzione. – 2. La questione relativa alla possibilità che l’obbligo vaccinale sia introdotto, in vece del legislatore, dalla Corte costituzionale. – 3. L’obbligo vaccinale alla luce di taluni orientamenti della giurisprudenza (con specifico riguardo alle indicazioni date dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana). – 4. Una succinta notazione finale a riguardo del carattere “sperimentale” (o, meglio, in progress) sia dei vaccini che delle misure normative adottate per far fronte alla pandemia, nonché (e di conseguenza) dell’attività di giudizio volta al riscontro della loro validità.</p>
<p style="text-align: justify;">1. L’antico mito o dogma della legge quale atto libero nel fine e la sua improponibilità, in relazione alla questione dell’obbligo vaccinale anti-covid, dal punto di vista della teoria della Costituzione</p>
<p style="text-align: justify;">Può la teoria della Costituzione venire in soccorso al fine dell’inquadramento sotto la giusta luce della vessata questione della obbligatorietà del vaccino anti-covid? Credo che sia un dato oggettivo, inconfutabile, quello per cui si è fin qui proceduto con molta approssimazione e in un clima gravato da confusione e incertezza nell’adozione delle varie misure volte a porre un argine al dilagare incontrollabile della pandemia. La cosa non desta meraviglia ed ha, per vero, da un certo punto di vista, una sua giustificazione, sol che si pensi che il virus ha colto tutti di sorpresa, impreparati a farvi fronte: studiosi, operatori istituzionali, la gente comune. Col passare del tempo, si è tuttavia riusciti a fare, almeno in parte, chiarezza; ed alcuni punti fermi possono essere dunque fissati. Il primo è che, allo stadio attuale delle conoscenze di cui disponiamo, possiamo combattere la pandemia sanitaria con un poker di strumenti: i vaccini, il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina e l’igiene corporale, in ispecie delle mani. Nessuno di essi, singolarmente preso, è in grado di debellarlo ma tutti assieme si rivelano indubbiamente efficaci ed idonei a salvaguardare la salute e, soprattutto, la vita delle persone, specie di quelle maggiormente vulnerabili. Alcuni dati statistici, nella loro obiettiva consistenza, risultano al riguardo di palmare evidenza, a partire da quello per cui le persone che non si sono sottoposte al vaccino o che, comunque, non hanno completato il ciclo per esso previsto risultano in considerevole misura maggiormente esposte delle persone vaccinate ai rischi del contagio, in ispecie laddove presentino patologie tali da potersi ammalare in forma grave e, persino, di perdere la vita. Insomma, i vaccini, seppur<br />
ad oggi ancora non del tutto messi a punto<sup>1</sup> , sono forieri di benefici innegabili; ed è perciò francamente stupefacente che essi siano cocciutamente negati dai c.d. no-vax<sup>2</sup> . Ed è allora da chiedersi perché mai l’obbligo vaccinale non sia stato imposto<sup>3</sup> , così come si è avuto in certi momenti per le altre misure, se non limitatamente agli appartenenti ad alcune categorie di persone, a partire da quelle che operano nelle strutture sanitarie o negli istituti scolastici<sup>4</sup> , e, più di recente, per gli ultracinquantenni<sup>5</sup>, pur essendosi avute – come si sa – pesanti limitazioni specie per ciò che concerne lo svolgimento delle attività lavorative6</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/covid-19-e-obbligo-vaccinale-dal-punto-di-vista-della-teoria-della-costituzione/">Covid-19 e obbligo vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<title>Teoria della scelta razionale e teoria giuridica della discrezionalità amministrativa: prolegomeni per un inquadramento sistematico*</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/teoria-della-scelta-razionale-e-teoria-giuridica-della-discrezionalita-amministrativa-prolegomeni-per-un-inquadramento-sistematico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Zito]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 15:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi 1-2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Abstract Il saggio vuole analizzare se la teoria della scelta razionale elaborata dalla scienza economica possa essere utilizzata proficuamente nella ricostruzione della decisione discrezionale della pubblica amministrazione. L’ostacolo maggiore al proficuo utilizzo di tale teoria risiede nella stessa definizione di discrezionalità amministrativa quale elaborata dalla scienza giuridica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/teoria-della-scelta-razionale-e-teoria-giuridica-della-discrezionalita-amministrativa-prolegomeni-per-un-inquadramento-sistematico/">Teoria della scelta razionale e teoria giuridica della discrezionalità amministrativa: prolegomeni per un inquadramento sistematico*</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/08/1-2022-Zito.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract</strong><br />
Il saggio vuole analizzare se la teoria della scelta razionale elaborata dalla scienza economica possa essere utilizzata proficuamente nella ricostruzione della decisione discrezionale della pubblica amministrazione. L’ostacolo maggiore al proficuo utilizzo di tale teoria risiede nella stessa definizione di discrezionalità amministrativa quale elaborata dalla scienza giuridica. Muovendo da questa premessa il saggio, dopo avere esaminato le diverse concezioni della razionalità, ricostruisce l’esercizio della discrezionalità della p.a. nei termini di una decisione che rientra a pieno titolo nell’ambito della scelta razionale. Tale ricostruzione apre nuovi scenari alla riflessione sulla possibilità di una decisione amministrativa robotica discrezionale che sarebbero senz’altro preclusi o resi più difficili ove, anziché di razionalità della decisione, si continuasse ad utilizzare il concetto di ragionevolezza.</p>
<p style="text-align: justify;">The essay analyzes whether the theory of rational choice developed by economic science can be used profitably in the reconstruction of the discretionary decision of the public administration. The major obstacle to the fruitful use of this theory lies in the same definition of administrative discretion offered in legal studies. Starting from this premise, the essay, after examining the different conceptions of rationality, reconstructs the exercise of the discretion of the public administration in terms of a decision that is fully part of the rational choice. This reconstruction opens new scenarios for reflection on the possibility of a discretionary robotic administrative decision that would certainly be precluded or made more difficult if, instead of rationality of the decision, the concept of reasonableness continued to be used.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/teoria-della-scelta-razionale-e-teoria-giuridica-della-discrezionalita-amministrativa-prolegomeni-per-un-inquadramento-sistematico/">Teoria della scelta razionale e teoria giuridica della discrezionalità amministrativa: prolegomeni per un inquadramento sistematico*</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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		<title>Recensione ad Alberto Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 2021</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/recensione-ad-alberto-zito-la-nudge-regulation-nella-teoria-giuridica-dellagire-amministrativo-presupposti-e-limiti-del-suo-utilizzo-da-parte-delle-pubbliche-amministrazioni-napoli-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucio Iannotta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 17:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Recensioni 2-2021]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il pdf Il libro costituisce una interessantissima riflessione su una nuova possibile forma di esercizio del potere. Il lavoro prende le mosse dalla c.d. nudge theory o teoria della spinta gentile, formulata da due studiosi statunitensi, Richard H. Thaler, economista comportamentale e Cass R. Sunstein, giurista, i quali –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/recensione-ad-alberto-zito-la-nudge-regulation-nella-teoria-giuridica-dellagire-amministrativo-presupposti-e-limiti-del-suo-utilizzo-da-parte-delle-pubbliche-amministrazioni-napoli-2021/">Recensione ad Alberto Zito, La &lt;em&gt;nudge regulation&lt;/em&gt; nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 2021</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2021/12/Iannotta.pdf" target="_blank" rel="noopener">Scarica il pdf</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Il libro costituisce una interessantissima riflessione su una nuova possibile forma di esercizio del potere.<br />
Il lavoro prende le mosse dalla c.d. nudge theory o teoria della spinta gentile, formulata da due studiosi statunitensi, Richard H. Thaler, economista comportamentale e Cass R. Sunstein, giurista, i quali – muovendo dalle premesse che non esiste decisione senza contesto e che le persone, nel decidere, incorrono, spesso, secondo i risultati raggiunti dalle scienze comportamentali, in distorsioni cognitive ed errori – sostengono che è possibile, attraverso un’appropriata costruzione del contesto (detta anche architettura delle scelte), spingere (incoraggiare, pungolare) le persone ad assumere decisioni (e comportamenti) volti ad aumentare il proprio benessere e ad incidere positivamente anche sul benessere collettivo. Le persone restano libere di agire, in quanto il decisore di contesto, c.d. nudger (che può essere pubblico o privato), non stabilisce né divieti, né obblighi; né sanzioni in caso di violazioni; né incentivi o premi in caso di adeguamento della condotta a quella suggerita. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.nuoveautonomie.it/recensione-ad-alberto-zito-la-nudge-regulation-nella-teoria-giuridica-dellagire-amministrativo-presupposti-e-limiti-del-suo-utilizzo-da-parte-delle-pubbliche-amministrazioni-napoli-2021/">Recensione ad Alberto Zito, La &lt;em&gt;nudge regulation&lt;/em&gt; nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 2021</a> proviene da <a href="https://www.nuoveautonomie.it">Nuove Autonomie</a>.</p>
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