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	<title>precauzione Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<title>precauzione Archivi - Nuove Autonomie</title>
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		<title>Obbligo vaccinale e (presunta) applicazionedel principio di precauzione “in modo inverso”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marco Calabrò]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 16:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale obbligo vaccinale 2022]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il PDF Sommario: 1. La vicenda. – 2. La rilevanza del principio di precauzione nelle politiche pubbliche in periodo emergenziale. – 3. La prospettata applicazione del principio di precauzione “in modo inverso”: un modello che non convince. – 4. Conclusioni. La “tirannia” solidaristica e il mancato bilanciamento tra la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica il <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2022/07/N.A.-Speciale-1.22-Obbligo-Vaccinale-Calabro.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La vicenda. – 2. La rilevanza del principio di precauzione nelle politiche pubbliche in periodo emergenziale. – 3. La prospettata applicazione del principio di precauzione “in modo inverso”: un modello che non convince. – 4. Conclusioni. La “tirannia” solidaristica e il mancato bilanciamento tra la dimensione individuale e collettiva del diritto alla salute.</p>
<p style="text-align: justify;">1. La vicenda</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 38 del 17 gennaio 2022, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – chiamato a pronunciarsi sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4. d.l. n. 44/2021, nella parte in cui impone l’obbligo vaccinale da Covid-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – ordina al Ministero della Salute di realizzare un’istruttoria relativa ad una serie di profili e di presentare una dettagliata relazione, al fine di fornire al Collegio tutti gli elementi necessari per decidere circa la sussistenza o meno dei presupposti per<br />
il rinvio della questione alla Consulta. La vicenda origina da un ricorso presentato da uno studente di Scienze infermieristiche avverso l’atto con il quale il Rettore dell’Università di Palermo gli aveva negato la possibilità di svolgere il tirocinio formativo all’interno delle strutture sanitarie, in quanto non vaccinato. In disparte alcuni profili di illegittimità del provvedimento rettorale, parte ricorrente eccepiva l’incostituzionalità della citata disposizione normativa sulla base di una serie di elementi, tutti sostanzialmente legati al presunto carattere “sperimentale” dei vaccini attualmente in circolazione, nonché alla violazione del principio sul libero consenso alle sperimentazioni<sup>1</sup>.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è la prima volta che la questione della legittimità costituzionale dell’art. 4 cit. viene prospettata innanzi al giudice amministrativo; tuttavia nelle precedenti occasioni essa è stata sempre esclusa<sup>2</sup>, attraverso il richiamo di quel consolidato orientamento della Consulta secondo cui l’imposizione normativa di un obbligo vaccinale sarebbe compatibile con l’art. 32 Cost. – in quanto coerente con la qualificazione della tutela della salute non solo come diritto dell’individuo ma anche come diritto della collettività – purchè il vaccino non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e in ogni caso purché sia prevista, nell’ipotesi di danno ulteriore, la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato<sup>3</sup>. Ebbene, la pronuncia in commento appare di notevole interesse, non solo in quanto per prima sembra “aprire” alla possibile sottoponibilità della questione alla Corte Costituzionale<sup>4</sup>, ma anche in ragione della completezza della disamina dei molteplici profili di specificità che connotano la disciplina in esame e che potrebbero giustificare l’eventuale rinvio alla valutazione della legittimità della stessa alla Consulta.</p>
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		<title>Coprifuoco, precauzione e crisi emergenziale. I chiari di luna dei diritti costituzionali</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/coprifuoco-precauzione-e-crisi-emergenziale-i-chiari-di-luna-dei-diritti-costituzionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federico Spanicciati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 18:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saggi 2-2021]]></category>
		<category><![CDATA[costituzionali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica il pdf Abstract Per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale l’Italia è tornata a vedere l’applicazione di una specifica misura di limitazione della libertà di movimento, il coprifuoco. Tale misura, tuttavia, sembra essere giuridicamente fondata non su una necessità effettiva, quanto su una necessità precauzionale. Questa combinazione tra</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2021/12/Spanicciati.pdf">Scarica il pdf</a></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Abstract</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale l’Italia è tornata a vedere l’applicazione di una specifica misura di limitazione della libertà di movimento, il coprifuoco. Tale misura, tuttavia, sembra essere giuridicamente fondata non su una necessità effettiva, quanto su una necessità precauzionale. Questa combinazione tra strumenti emergenziali di sospensione o compressione di libertà costituzionali e il principio di precauzione pone ampi dubbi di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Curfew, precautionary principle and emergency crisis. The decline of constitutional rights</strong></p>
<p style="text-align: justify;">For the first time since World War II, Italy has once again seen the application of a specific measure limiting freedom of movement, the curfew. However, this measure seems to be legally based not on an actual necessity, but on a precautionary necessity. This combination of emergency instruments of suspension or compression of constitutional freedoms and the precautionary principle raises wide doubts of legitimacy.</p>
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