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	<title>disegno Archivi - Nuove Autonomie</title>
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	<title>disegno Archivi - Nuove Autonomie</title>
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		<title>Differenziare le regionisenza un disegno di Repubblica</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/differenziare-le-regionisenza-un-disegno-di-repubblica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Morrone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 17:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale 1-2024]]></category>
		<category><![CDATA[regionisenza]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica PDF Sommario: 1. L’interpretazione conforme dell’art. 116.3 Cost. Sulla coerenza interna alla revisione del Titolo V. – 2. Sul rispetto della Costituzione. – 3. Sulla natura della legge di approvazione delle intese: il Parlamento garante degli interessi della Repubblica. – 4. Il progetto Calderoli: una legge necessaria? – 5.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2024/07/Morrone-1-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. L’interpretazione conforme dell’art. 116.3 Cost. Sulla coerenza interna alla revisione del Titolo V. – 2. Sul rispetto della Costituzione. – 3. Sulla natura della legge di approvazione delle intese: il Parlamento garante degli interessi della Repubblica. – 4. Il progetto Calderoli: una legge necessaria? – 5. L’equivoca pregiudizialità dei “livelli essenziali delle prestazioni” (Lep). – 6. La necessità, viceversa, di predefinire i principi della costituzione finanziaria. – 7. Il guazzabuglio delle norme sul finanziamento della differenziazione. – 8. Un limite trascurato: i vincoli derivanti dalla decisione di bilancio come legge a contenuto vincolato dal diritto europeo. – 9. Su una possibile abrogazione referendaria del progetto Calderoli. – 10. Per concludere.</p>
<p style="text-align: justify;">1. L’interpretazione conforme dell’art. 116.3 Cost. Sulla coerenza interna alla revisione del Titolo V</p>
<p style="text-align: justify;">La recente approvazione del progetto di legge Calderoli<sup>1</sup> sul c.d. regionalismo differenziato permette di riprendere il filo del discorso su questa prospettiva della revisione del Titolo V. Mi concentrerò sugli aspetti più rilevanti. Uno riguarda la ratio e i contenuti prescrittivi dell’art. 116. 3 Cost. La domanda è la seguente: l’art. 116.3 Cost. è coerente con la Costituzione? Non si tratta di una questione retorica, se è vero, come è vero, che anche le leggi di revisione costituzionale possono entrare in conflitto con i principi supremi della Costituzione e che, di conseguenza, possono essere oggetto di un controllo di costituzionalità, che potrebbe arrivare ad annullare le relative disposizioni<sup>2</sup>. Chiarisco subito il mio punto di vista: ritengo che non ci sia un’ipoteca di incostituzionalità a gravare sul regionalismo differenziato a condizione, però, che dell’art. 116.3 Cost. si dia un’interpretazione coerente con le traiettorie della Costituzione.</p>
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		<title>Note sul regionalismo differenziato nel disegno di legge approvato dal Senato*</title>
		<link>https://www.nuoveautonomie.it/note-sul-regionalismo-differenziato-nel-disegno-di-legge-approvato-dal-senato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesco Manganaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 08:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Speciale 1-2024]]></category>
		<category><![CDATA[differenziato]]></category>
		<category><![CDATA[regionalismo]]></category>
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		<category><![CDATA[senato]]></category>
		<category><![CDATA[approvato]]></category>
		<category><![CDATA[disegno]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Scarica PDF Sommario: 1. La crisi del regionalismo italiano. – 2. Il disegno di legge approvato dal Senato. – 3. Ruolo del Parlamento e rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio. – 4. Le materie oggetto dei LEP. – 5. La determinazione dei LEP. – 6. Sul trasferimento delle materie.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Scarica <a href="https://www.nuoveautonomie.it/wp-content/uploads/2024/07/Manganaro-1-2024.pdf" target="_blank" rel="noopener">PDF</a></p>
<p style="text-align: justify;">Sommario: 1. La crisi del regionalismo italiano. – 2. Il disegno di legge approvato dal Senato. – 3. Ruolo del Parlamento e rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio. – 4. Le materie oggetto dei LEP. – 5. La determinazione dei LEP. – 6. Sul trasferimento delle materie. – 7. Principi per l’attribuzione delle risorse. – 8. La mancata perequazione</p>
<p style="text-align: justify;">1. La crisi del regionalismo italiano</p>
<p style="text-align: justify;">In questo intervento introduttivo è opportuno indicare alcuni profili generali più significativi del regionalismo differenziato<sup>1</sup>, lasciando alle specifiche relazioni successive gli approfondimenti necessari. La questione del regionalismo differenziato va letta nel più ampio quadro del ruolo istituzionale delle Regioni, la cui originaria identità costituzionale di ente di legislazione si è ben presto modificata, assumendo la forma di un soggetto amministrativo, sovrapposto alle funzioni degli enti locali<sup>2</sup>. La distorsione del regionalismo italiano è confermata dalla dottrina che più ampiamente si è occupata del tema. Si è parlato di Regioni senza regionalismo “G. Pastori, <em>Le regioni senza regionalismo</em>, in <em>Il Mulino, 2, 1980</em>”, di un regionalismo senza modello<sup>3</sup> e si è criticamente osservato che l’autonomia regionale sia stata utilizzata in maniera congiunturale<sup>4</sup> secondo gli interessi del sistema politico<sup>5</sup>. In questo contesto si inserisce la questione del regionalismo differenziato, che, come è noto, prende avvio dalla riforma della Costituzione del 2001. Tale riforma prende atto di una realtà del territorio nazionale molto differenziata, non solo tra Nord e Sud del Paese, ma anche tra città ed aree interne, tra aree costiere e montane, tra territori con diverse tradizioni ed origini storiche e sociali, pur nella garanzia dell’unità dell’ordinamento nazionale.</p>
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